Corte di Cassazione Penale sez. IV, 22 agosto 2016, n. 35263 (ud. 14 luglio 2016)

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giur
Rivista penale 10/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 22 AGOSTO 2016, N. 35263
(UD. 14 LUGLIO 2016)
PRES. BLAIOTTA – EST. PICCIALLI – P.M. STABILE (PARZ. DIFF.) – RIC. TOMASI
ED ALTRI
Reato y Elemento soggettivo (psicologico) y Colpa
y Titolarità di una posizione di garanzia y Obbligo di
diligenza e di perizia maggiore rispetto allo svolgi-
mento delle comuni attività y Conf‌igurabilità y Sus-
sistenza y Fattispecie in materia di sinistro mor-
tale occorso ad un’allieva paracadutista nel corso
di un’esercitazione di lancio sportivo in zona non
autorizzata per la presenza di un lago.
. Nel caso di attività pericolose, caratterizzate, come
tali, da un ineliminabile margine di rischio, il soggetto
che sia investito di una posizione di garanzia è grava-
to di un maggiore (e non minore) obbligo di diligenza
e di perizia rispetto a quanto si verif‌ica nelle attività
comuni, dovendo egli adoperarsi per ridurre nella mag-
gior misura possibile il margine del rischio consenti-
to. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la
Corte ha confermato la decisione del giudice di merito
che, trattandosi di attività di paracadutismo sportivo
in occasione della quale un’allieva paracadutista era
f‌inita, dopo il lancio con il paracadute, regolarmen-
te apertosi, su uno specchio d’acqua nel quale aveva
trovato la morte per annegamento, aveva ravvisato la
colpa del direttore dell’esercitazione e del direttore di
lancio nell’avere essi consentito che il lancio medesi-
mo avvenisse in una zona diversa da quella autorizzata,
non rispondente ai requisiti previsti da un’apposita cir-
colare tra i quali, in particolare, quello che essa fosse
libera da “corsi e specchi d’acqua con caratteristiche a
rischio di annegamento"). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 40;
c.p., art. 42; c.p., art. 589) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2014, n.
4999, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. Nello stesso senso e
relativamente alla medesima fattispecie, riguardante il sinistro ve-
rif‌icatosi nel corso del lancio di alcuni paracadutisti, si veda Cass.
pen., sez. IV, 13 febbraio 2003, n. 7026, in questa Rivista 2003, 507.
Sempre nello stesso senso si esprime inoltre Cass. pen., sez. IV, 21
agosto 2003, n. 34620, ivi 2003, 959.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso di una attività aviolancistica con il paracadu-
te semisferico nella zona dell’Aeroporto La Spreta di Ra-
venna l’allieva paracadutista Melania La Mantia al primo
lancio decedeva per annegamento nel lago cava della Cà
Bianca, ove era atterrata in esito al lancio (il fatto risale
al 20 febbraio 2010).
Nella mattinata erano stati effettuati tre lanci, a segui-
to dei quali l’attività era stata interrotta per il vento, la
cui velocità era incompatibile con l’attività aviolancistica.
Alle ore 14,55 venivano riprese le operazioni: i sei paraca-
dutisti si lanciavano nell’ordine stabilito ad una distanza
di 5/6 secondi l’uno dall’altro e tutti i paracadute si apri-
vano regolarmente. Dagli accertamenti effettuati risulta
che fu necessario qualche secondo dopo il lancio, a causa
del vento, per recuperare l’assetto, essendo stato necessa-
rio posizionarsi controvento. La meno allineata risultava
proprio la La Mantia, che rimanendo a favore di vento, sci-
volava per una tratta più lunga in direzione sud-est scom-
parendo all’orizzonte. L’esito drammatico del lancio di
Melania veniva accertato solo dopo due giorni di ricerca,
quando il corpo senza vita era rinvenuto dai sommozzatori
nella melma del fondo del laghetto Cà Bianca ed estratto
ancora imbragato al paracadute.
A Carlini Enzo, nella qualità di Direttore di esercita-
zione (DE), Tomasi Andrea, nella qualità di Direttore di
Lancio alla Fune di Vincolo (DL/FV), a Schenetti Basilio
Marco, nella qualità di Istruttore paracadutista alla Fune
di Vincolo (IP/FV), è stato contestato di aver colposamen-
te causato tale evento, violando alcune disposizioni della
circolare 1400/1229 dell’1 giugno 1998 dell’Ispettorato
delle Armi dell’Esercito (paragrafo 3 dell’allegato C) - che
disciplina le esercitazioni paracadutistiche a fune di vin-
colo con organizzazione ANPD’I (Associazione Nazionale
Paracadutisti d’Italia), quindi civili, ma di interesse mi-
litare - oltre a norme di comune prudenza, indicando ai
paracadutisti una zona di lancio corrispondente a quel-
la aeroportuale e diversa da quella certif‌icata ANPD’I e
omettendo di segnalare la presenza del lago-cava.
La Corte territoriale, confermando la valutazione del
primo giudice, ha individuato la prima e più evidente
responsabilità in quella del Tomasi, che nella qualità di
Direttore di Lancio aveva il compito di individuare ope-
rativamente dall’alto il punto di lancio e di effettuare le
azioni relative, autorizzando l’uscita dei paracadutisti e
dettando i tempi delle stesse, oltre che di intervenire in
caso di emergenza, essendo il dominus dell’attività avio-
lancistica a bordo dell’aereomobile e gravando sullo stesso
anche il compito di fornire le coordinate al pilota e di sta-
bilire il “punto di attacco”, seguendo le indicazioni dell’IP/
FV. È stato sottolineato che la presenza di neof‌iti avrebbe
dovuto comportare una più precisa spiegazione delle atti-
vità da svolgere e che durante il brief‌ing prima del lancio
l’imputato aveva indicato come zona di lancio la n. 2 iden-
tif‌icandola con l’area aeroportuale.
Esaminando la posizione del Carlini, Direttore dell’e-
sercitazione per il lancio, la Corte territoriale ha confer-
mato che gli obblighi di garanzia gravanti sullo stesso lo
rendevano il dominus dell’esercitazione ed ha ribadito la
valutazione del primo giudice in merito alla sua responsa-
bilità per quanto riguarda l’adesione alla scelta di far at-
terrare i paracadutisti nell’area aeroportuale e nell’essersi
posizionato durante le operazioni di lancio in maniera del
tutto inadeguata al suo ruolo, così omettendo di controlla-
re il rispetto delle prescrizioni e la correttezza dell’operato
di tutti partecipanti alle operazioni e ritardando l’orga-
nizzazione dei soccorsi e del recupero dei paracaduti at-
terrati. L’esperienza di paracadutista del Carlini avrebbe
dovuto consentirgli di concentrare i soccorsi verso la zona
del laghetto, tenuto conto della presenza dello specchio
d’acqua non segnalato e del vento forte.

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