Corte di Cassazione Penale sez. III, 23 agosto 2016, n. 35278 (ud. 25 febbraio 2016)

Pagine45-46
879
giur
Rivista penale 10/2016
LEGITTIMITÀ
terreni in caso di lottizzazione abusiva può essere disposta
anche in presenza di una causa estintiva del reato purché
sia accertata la sussistenza della lottizzazione stessa sotto
il prof‌ilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio
che assicuri il contraddittorio e la più ampia partecipa-
zione degli interessati, e che verif‌ichi, sotto il secondo
aspetto, l’esistenza di prof‌ili quantomeno di imprudenza,
negligenza e difetto di vigilanza dei soggetti nei confronti
dei quali la misura viene ad incidere (sez. III, n. 17066
del 4 febbraio 2013, Volpe e altri, Rv. 255112). È dunque
proprio in ragione della necessità di un tale compiuto ac-
certamento, nei termini appena evidenziati, e a prescin-
dere dalla compatibilità o meno di una tale conclusione in
particolare con la previsione dell’art. 7 della Convenzione
edu, che esplicita il principio di legalità in campo penale
e che pertanto precluderebbe interpretazioni estensive
o analogiche delle norme interne in danno dell’imputato
(compatibilità, come noto, messa in discussione ed anzi
esclusa dalla sentenza in data 29 ottobre 2013 della Secon-
da Sezione della Corte edu nel caso Varvara contro Italia),
che questa stessa Corte ha però anche precisato che se l’e-
sercizio della stessa azione penale risulti precluso essendo
già maturata la prescrizione (tanto che, ad esempio, sareb-
be abnorme il decreto del G.u.p. che non di meno disponga
il rinvio a giudizio per un reato, dando contestualmente
atto della estinzione dello stesso per prescrizione: cfr. sez.
I, n. 33129 del 6 luglio 2004, conf‌l. comp. in proc. Bevilac-
qua e altri, Rv. 229387), nessuna conf‌isca potrebbe essere
legittimamente adottata. Infatti, la stessa impossibilità di
esercitare l’azione penale non potrebbe che impedire al
giudice di compiere quell’accertamento invece indispen-
sabile, alla stregua dell’indirizzo sin qui ricordato, e con le
richieste modalità di ampia partecipazione dei soggetti in-
teressati, del reato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi,
quale necessario presupposto per l’adozione della conf‌isca
(cfr., tra le altre, sez. III, n. 24162 del 6 aprile 2011, Vitale,
Rv. 250641; sez. III, n. 5857/11 del 6 ottobre 2010, Grova
e altri, Rv. 249517; sez. III, n. 30933 del 19 maggio 2009,
Costanza, Rv. 244247). Ma, se è così, viene evidentemente
a mancare la stessa possibilità di disporre il sequestro ex
art. 321, comma 2, c.p.p., essendo unico f‌ine dello stesso
quello di assicurare la possibilità di effettuare la conf‌isca,
nella specie, tuttavia, per le ragioni appena ricordate, non
praticabile (cfr., in motivazione, sez. III, n. 18920 del 18
marzo 2014, Di Palma, Rv. 259752).
9. Ciò posto, nella specie lo stesso provvedimento im-
pugnato ha dato atto, a pag. 56, della intervenuta decor-
renza del termine di prescrizione con riguardo, per quanto
interessante gli odierni ricorrenti, a Passuello, Trevissoi
ed Imolese, giacché la data più recente di ultimazione
delle opere sarebbe stata indicata dal c.t.u. Stella nel gen-
naio del 2010. Ciononostante, però, ed in violazione dei
principi appena ricordati, la stessa ordinanza ha confer-
mato, senza tenere conto del fatto che tale prescrizione
sarebbe interamente decorsa ancor prima dell’esercizio
dell’azione penale, il provvedimento di sequestro del 16
marzo 2015 f‌inalizzato alla conf‌isca. Né sarebbe in ogni
caso consentito, in caso di già intervenuta prescrizione, il
sequestro f‌inalizzato ad impedire l’aggravamento dell’ul-
teriore reato contestato di cui all’art. 181 del D.L.vo n. 42
del 2004, venendo comunque a mancare, in relazione ad
un reato già prescritto, ogni esigenza cautelare. Dunque,
il provvedimento di sequestro, risulta, per quanto sin qui
detto, essere stato reso illegittimamente con conseguente
annullamento, oltre che del medesimo, anche dell’ordi-
nanza impugnata con riferimento ai menzionati ricorrenti
Passuello, Trevissoi ed Imolese. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 23 AGOSTO 2016, N. 35278
(UD. 25 FEBBRAIO 2016)
PRES. GRILLO – EST. ACETO – P.M. CORASANITI (DIFF.) – RIC. BOTTARO ED ALTRO
Impugnazioni penali in genere y Ammissibilità o
inammissibilità y Inammissibilità y Prescrizione del
reato y Sentenza inappellabile y Ricorso per Cassa-
zione y È inammissibile.
. È inammissibile il ricorso per cassazione proposto
avverso la sentenza inappellabile, che sia diretto uni-
camente a far valere la prescrizione del reato maturata
dopo la pronuncia di detta sentenza. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 110; c.p., art. 157; c.p.p., art. 606; d.l.vo 3
aprile 2006, n. 152, art. 256) (1)
(1) Contra, nel senso che non è inammissibile il ricorso per cassazio-
ne proposto avverso la sentenza inappellabile, che sia diretto unica-
mente a far valere la prescrizione del reato, v. Cass. pen., sez. IV, 12
febbraio 2013, n. 6977, in questa Rivista 2013, 1276.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I sigg.ri Lando Bottaro e Daniele Formaggio ricorro-
no per l’annullamento della sentenza del 21 maggio 2010
del Tribunale di Padova - Sezione distaccata di Este, che
li ha condannati alla pena di 6.000 euro ciascuno perchè
ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110, c.p., 256,
comma 1, lett. a), D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, perchè, in
concorso tra loro e con altre persone, nella loro qualità di
legali rappresentanti, rispettivamente, dell’impresa pro-
prietaria e committente dei lavori il Formaggio, di quella
esecutrice dei lavori stessi il Bottaro, senza alcuna auto-
rizzazione avevano smaltito rif‌iuti provenienti da demoli-
zioni edili mediante il loro spandimento su un’area estesa
circa 900 metri quadri, posta a ridosso dell’unghia dell’ar-
gine del canale Bisatto; fatto contestato come accertato in
Este il 16 marzo 2007.
1.1. Con il primo motivo eccepiscono l’estinzione del
reato per prescrizione che, seppur maturata in epoca
successiva alla pronuncia impugnata, non avrebbe potuto
essere rilevata in altro modo, trattandosi di sentenza inap-
pellabile, il cui avviso di deposito è stato loro notif‌icato
solo il 6 novembre 2014.
1.2. Con il secondo motivo eccepiscono d’esser stati
condannati per un fatto (la realizzazione di un deposito
incontrollato di rif‌iuti) diverso da quello contestato (smal-
timento mediante deposito al suolo dei medesimi rif‌iuti).

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT