Corte di Cassazione Penale sez. III, 23 agosto 2016, n. 35313 (c.c. 19 maggio 2016)

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giur
10/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 23 AGOSTO 2016, N. 35313
(C.C. 19 MAGGIO 2016)
PRES. FIALE – EST. ANDREAZZA – P.M. TOCCI (DIFF.) – RIC. IMOLESE ED ALTRI
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Condizioni di applicabilità y Sequestro preventivo
f‌inalizzato alla conf‌isca di terreni lottizzati y Lot-
tizzazione abusiva y Estinzione del reato per pre-
scrizione y Adozione del sequestro prima dell’eser-
cizio dell’azione penale y Legittimità del sequestro
y Esclusione.
. In tema di lottizzazione abusiva, è da escludere la
legittimità del sequestro preventivo f‌inalizzato alla
conf‌isca dei terreni lottizzati quando, essendo stato il
medesimo adottato prima dell’esercizio dell’azione pe-
nale, sia già maturata, a quel momento, la prescrizione
del reato, del quale, quindi, non essendo intervenuta
una pronuncia giudiziale preceduta dal contraddittorio
delle parti, non possa affermarsi l’accertata, obietti-
va sussistenza. (Mass. Redaz.) (d.p.r. 6 giugno 2001,
n. 380, art. 44; d.l.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;
d.l.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181; c.p.p., art. 321)
(1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso di cui in massima, v. Cass.
pen., sez. III, 15 aprile 2013, n. 17066, in questa Rivista 2014, 100;
Cass. pen., sez. III, 16 giugno 2011, n. 24162, ivi 2012, 1169; Cass.
pen., sez. III, 16 febbraio 2011, n. 5857, ivi 2012, 448. Si veda, inol-
tre, Cass. pen., sez. III, 8 ottobre 2009, n. 39078, in Ius&Lex dvd n.
2/2016, ed. La Tribuna, che ha chiarito come la conf‌isca dei terreni
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite (art.
44, comma secondo, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) consegua non sol-
tanto ad una sentenza di condanna, ma anche quando, pur essendo
accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nei suoi
elementi oggettivo e soggettivo, non si pervenga alla condanna od
all’irrogazione della pena per causa diversa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Imolese Antonio, Passuello Roberto, Trevissoi Cri-
stina, Tocci Massimo, Vianello Eugenio, Ferro Francesca,
Liberatori Stefano, Da Forno Marina e Chieregato Isabel-
la hanno proposto distinti ricorsi avverso l’ordinanza del
Tribunale di Brindisi di rigetto della richiesta di riesame
presentata avverso il decreto di sequestro preventivo (in
cui è stato convertito il precedente decreto di sequestro
probatorio) ex art. 321, commi 1 e 2 c.p.p. di beni immobili
emesso dal G.i.p. del Tribunale di Brindisi in data 16 mar-
zo 2015 per i reati di cui agli artt. 44 lett. c), del D.P.R. n.
380 del 2001 e 146 e 181 del D.L.vo n. 42 del 2004 per avere,
quali acquirenti, concorso nella realizzazione di trasfor-
mazione urbanistica del territorio mediante il fraziona-
mento, l’acquisto e la vendita di una serie di lotti di terre-
no nonché attraverso l’edif‌icazione materiale di manufatti
destinati univocamente a residenza estiva in area avente
destinazione agricola e nella realizzazione di interventi
edilizi di carattere residenziale in totale difformità dai
permessi a costruire tutti relativi a residenze con annessi
depositi attrezzi agricoli o a fabbricati di carattere rurale.
2. Con un primo motivo Imolese Antonio, Passuello Ro-
berto e Trevissoi Cristina deducono violazione degli artt.
157 c.p. e 44 del D.P.R. n. 380 del 2001 nonché motivazione
contraddittoria ed apparente circa la possibilità di opera-
re il sequestro anche in caso di prescrizione e nei confron-
ti del terzo acquirente. Lamentano che il Tribunale, nel
ritenere possibile il sequestro f‌inalizzato alla conf‌isca an-
che in caso di prescrizione del reato alla stregua di quanto
asseritamente ricavabile dalla sentenza della Corte cost.
n. 49 del 2015, si è posto in contrasto con il principio più
volte affermato da questa Corte secondo cui non è possi-
bile comunque operare il sequestro anche se f‌inalizzato
alla conf‌isca laddove la prescrizione sia intervenuta, come
nella specie, ancor prima dell’esercizio dell’azione penale.
Inoltre, anche a volere ritenere applicabili le indicazioni
date dalla Corte costituzionale, nessuna motivazione è
stata fornita circa la sussistenza dell’elemento soggetti-
vo quale necessario presupposto per disporre la sanzione
della conf‌isca nei confronti del terzo acquirente, tanto più
in presenza di titoli abilitativi regolarmente rilasciati dal
Comune di Carovigno, come anche ribadito dalla stessa
Corte costituzionale. Né tale aspetto può ritenersi coperto
dal giudicato cautelare formatosi sul fumus in seguito al
precedente decreto di sequestro probatorio essendo nuova
la circostanza relativa all’accertamento della prescrizio-
ne. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
8. Sono invece fondati i ricorsi presentati da Imolese
Antonio, Passuello Roberto e Trevissoi Cristina. Va anzitut-
to premesso che gli stessi sono ammissibili non essendosi
formato relativamente ad essi alcun giudicato cautelare
atteso che, in relazione al primigenio provvedimento di
sequestro probatorio, già impugnato nella fase cautelare
def‌inita con provvedimento di inammissibilità di questa
Corte del 13 dicembre 2013, nessuna questione poteva
ovviamente essere fatta in ordine alla conf‌iscabilità dei
beni ed al pericolo di aggravamento della lesione del bene
tutelato, quali caratteristiche pertinenti invece al diverso
provvedimento di sequestro preventivo. Ciò posto, il primo
motivo, assorbente del restante, e con cui si lamenta che
la conf‌isca non potesse essere disposta essendo la prescri-
zione maturata prima dell’esercizio dell’azione penale, è
fondato. Va anzitutto chiarito che questa Corte (tra tutte,
sez. III, n. 39078 del 13 luglio 2009, Apponi ed altri, Rv.
245347), nel riaffermare che la conf‌isca dei terreni abusi-
vamente lottizzati e delle opere illegittimamente costru-
ite consegue non soltanto ad una sentenza di condanna,
ma anche laddove sia stata accertata la sussistenza della
lottizzazione abusiva nei suoi elementi oggettivo e sogget-
tivo, pur non pervenendosi alla condanna od all’irrogazio-
ne della pena per causa diversa quale la prescrizione del
reato, ha posto precipuamente in rilievo il presupposto
normativo della conf‌isca stessa espressamente enunciato
dall’art. 44, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 e consi-
stente nell’”accertamento” della lottizzazione abusiva. Si è
poi aggiunto, ancor più specif‌icamente, che la conf‌isca dei

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