Corte di Cassazione Penale sez. III, 23 agosto 2016, n. 35314 (c.c. 20 maggio 2016)

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giur
Rivista penale 10/2016
LEGITTIMITÀ
pretesa del ricorrente di un vero e proprio accertamen-
to quale presupposto della richiesta da parte del P.M. di
un sequestro preventivo per equivalente. Ciò non signif‌i-
ca, naturalmente, che il P.M. abbia una libera scelta tra
il sequestro diretto e il sequestro per equivalente, bensì
adegua i presupposti della cautela alla natura dell’istituto.
Così come la cognizione è sommaria in ordine al fumus
commissi delicti e al periculum in mora, parimenti non
può che essere sommaria in ordine alla identif‌icazione
della capienza patrimoniale dell’ente che ha tratto prof‌it-
to dal reato tributario. Il che signif‌ica che il P.M. dovrà
effettuare una verif‌ica di quanto risulta allo stato degli atti
prima di chiedere la misura cautelare, non essendo inve-
ce obbligato a svolgere accertamenti specif‌ici e ulteriori
rispetto a quanto è già conf‌luito nel compendio indiziario.
Spetterà poi, semmai, all’interessato, in quanto assogget-
tato al vincolo del sequestro per equivalente, apportare
dati dimostrativi della sequestrabilità diretta mediante gli
strumenti procedurali che lo tutelano”.
Quest’ampia trascrizione dei passi motivazionali più
signif‌icativi rende evidente, allora, che nè le Sezioni Unite
con la sentenza Gubert, né la sentenza Bartolini di questa
Terza Sezione supportano realmente l’impostazione adot-
tata dal giudice del riesame, dal momento che non con-
nettono esigenze di prudenza investigativa alla scelta tra
il sequestro diretto e il sequestro per equivalente, bensì
fondano la scelta sulle concrete diff‌icoltà in relazione alla
natura della cautela: è l’esigenza di stornare l’occultamen-
to dei beni apprensibili che incide sulla delimitazione e
sul discernimento dell’area della cautela diretta rispetto
a quella della cautela per equivalente. Pertanto, il pre-
supposto del sequestro diretto non deve consistere, come
osserva appunto la sentenza Bartolini, in “accertamen-
ti specif‌ici e ulteriori rispetto a quanto già conf‌luito nel
compendio indiziario”. Nel caso in esame, nel compendio
indiziario era già inclusa la conoscenza dell’esistenza di
conti correnti intestati ai due enti coinvolti, per cui sareb-
be realmente non conforme a un’interpretazione impron-
tata a logica e buona fede ritenere che conoscere il saldo
di tali conti correnti - nell’ipotesi in cui non lo si fosse
appreso f‌in dalla conoscenza dell’esistenza dei conti - co-
stituisse un vero e proprio accertamento ulteriore; a parte
poi che, nel caso in esame, la mancata verif‌ica del saldo
dei conti correnti non è stata giustif‌icata da una diff‌icoltà
per apprendere la notizia tale che questa sarebbe venuta a
costituire un vero e proprio accertamento ulteriore, bensì
è stata giustif‌icata, come si è visto, con una generica “pru-
denza investigativa” che non si comprende che cosa abbia
a che fare con l’insegnamento della giurisprudenza poi
invocata dal giudice del riesame. Né, d’altronde, potreb-
be supportare tale giustif‌icazione l’ipotesi formulata dal
giudice del riesame che la richiesta dell’importo dei saldi
agli istituti bancari avrebbe avuto effetto pregiudizievole
rispetto all’atto a sorpresa: nel senso sopra analizzato di
una necessità di evitare l’occultamento come intrinse-
ca caratteristica della cautela in questione, l’argomento
inconsistente, poiché, così ragionando, l’occultamento
avrebbe preso le mosse già dalla mera conoscenza dell’e-
sistenza dei conti correnti, poiché anche questa sarebbe
stata appresa dalla polizia giudiziaria tramite gli istituti
bancari, i quali in tal modo erano stati resi edotti della
pendenza di indagini penali. E tanto più inconsistente una
simile giustif‌icazione lo è - si nota ad abundantiam -, per
quanto concerne la società fallita, dal momento che il pa-
trimonio di questa era già da vari mesi oggetto di una pro-
cedura pubblica concorsuale, e dunque sarebbe stato del
tutto inverosimile che un curatore si attivasse, in quanto
allertato dalle banche, per far “sparire”una parte del patri-
monio della società fallita.
Né, inf‌ine, può essere intesa la sentenza Bartolini nel
senso che spetti comunque al sequestrato dimostrare l’e-
sistenza del presupposto per il sequestro diretto: la stessa
ordinanza impugnata (pagina 15) puntualizza che tale
onere il grava soggetto destinatario del provvedimento
cautelare solo quando “l’organo inquirente ha assolto gli
obblighi di accertamento “esigibili” “nella situazione in
cui si trova: esso infatti costituisce in ultima analisi, come
chiaramente si evince dalla sentenza Bartolini, l’esercizio
del diritto di difesa nella instaurata impugnazione (“Spet-
terà poi, semmai, all’interessato, in quanto assoggettato al
vincolo del sequestro per equivalente, apportare dati di-
mostrativi della sequestrabilità diretta mediante gli stru-
menti procedurali che lo tutelano”).
Risultando, quindi, fondato il primo motivo del ricorso
per non avere il giudice del riesame adeguatamente fronteg-
giato la tematica della disponibilità del sequestro per equi-
valente che gli era stata proposta nella richiesta di riesame,
l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al
Tribunale di Pesaro in diversa composizione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 23 AGOSTO 2016, N. 35314
(C.C. 20 MAGGIO 2016)
PRES. FIALE – EST. DE MASI – P.M. POLICASTRO (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
OGGERO
Inquinamento y Rif‌iuti y Raccolta, trasporto e com-
mercio di rif‌iuti y Soggetto non iscritto all’albo dei
gestori ambientali y Reato y Possibilità dell’agente
di invocare, quale scriminante, l’ignoranza scusabi-
le della legge penale y Eclusione.
. In tema di normativa penale sui rif‌iuti, non può ri-
tenersi giustif‌icata da ignoranza scusabile della legge
penale la condotta del soggetto al quale sia stato adde-
bitato il reato di cui all’art. 256, comma 1, del D.L.vo n.
152/2006 per avere raccolto, trasportato e rivenduto a
terzi, senza essere iscritto all’albo nazionale dei gesto-
ri ambientali, rottami ferrosi per complessivi Kg. 430.
(Mass. Redaz.) (d.l.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 256)
(1)
(1) Per un primo inquadramento del reato in commento si veda Cass.
pen., sez. III, 8 gennaio 2015, n. 269, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La
Tribuna. Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. III, 9 ottobre 2014,
n. 42021, in questa Rivista 2014, 1128. In merito alla rilevanza dell’i-

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