Corte di Cassazione Penale sez. un., 1 settembre 2016, n. 36272 (ud. 31 marzo 2016)

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Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 1 SETTEMBRE 2016, N. 36272
(UD. 31 MARZO 2016)
PRES. CANZIO – EST. FIDELBO – P.M. GAETA (CONF.) – RIC. SORCINELLI
Reato y Estinzione (Cause di) y Sospensione con
messa alla prova y Reati per cui è consentita la
messa alla prova y In riferimento alla pena massi-
ma prevista y Pena edittale detentiva non superiore
nel massimo ad anni quattro y Ex art. 168 bis c.p. y
Prevista per la fattispecie base y Circostanze aggra-
vanti ad effetto speciale y Circostanze aggravanti
per il quale è prevista una pena diversa da quella
ordinaria y Rilevanza y Esclusione.
. Ai f‌ini dell’individuazione dei reati ai quali è astrat-
tamente applicabile la disciplina dell’istituto della so-
spensione con messa alla prova, il richiamo contenuto
all’art. 168-bis c.p. alla pena edittale detentiva non su-
periore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena
massima prevista per la fattispecie-base, non assumen-
do a tal f‌ine alcun rilievo le circostanze aggravanti,
comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle
per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 168
bis; c.p.p., art. 464) (1)
(1) Le Sezioni Unite, con la pronuncia in commento, hanno risolto
un contrasto interpretativo insorto sulla rilevanza delle circostanze
aggravanti, per le quali la legge prevede una pena di specie diversa
da quella edittale, e di quelle ad effetto speciale nella determina-
zione del limite edittale previsto dall’art. 168 bis, comma 1, c.p. ai
f‌ini dell’applicazione dell’istituto della messa alla prova. In senso
conforme a quanto statuito, si sono espresse Cass. pen., sez. IV, 27
luglio 2015, n. 32787, in questa Rivista 2016, 274 e Cass. pen., sez. VI,
13 febbraio 2015, n. 6483, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.In
senso difforme sono invece gli orientamenti di Cass. pen., sez. VI, 25
novembre 2015, n. 46795, in questa Rivista 2016, 607 e Cass. pen.,
sez. VI, 10 settembre 2015, n. 36687, ivi 2016, 185, che considerano
quale limite edittale massimo, al superamento del quale si determina
l’inapplicabilità dell’istituto, quello def‌inito dall’applicazione delle
aggravanti sia ad effetto speciale, sia quelle per le quali la legge pre-
vede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Giudice dell’u-
dienza preliminare del Tribunale di Ancona ha rigettato
la richiesta di sospensione del procedimento con messa
alla prova avanzata nell’interesse di Beatrice Sorcinelli,
imputata di truffa aggravata (art. 640, secondo comma,
n. 1, c.p.), sostenendo che la fattispecie in contestazione
non è ricompresa tra i reati ammessi al rito speciale, dal
momento che l’art. 168-bis c.p., nel selezionare le fattispe-
cie attraverso il criterio di quantif‌icazione della pena edit-
tale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni,
impone di considerare anche le circostanze aggravanti ad
effetto speciale.
2. Contro questo provvedimento l’imputata ha proposto
ricorso per cassazione, sul presupposto dell’immediata e
autonoma impugnabilità dell’ordinanza di rigetto della ri-
chiesta di messa alla prova.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art.
464-quater c.p.p., rilevando un vizio nella procedura per
avere il giudice acquisito il parere motivato del pubblico
ministero, anziché limitarsi a “sentirlo”, così come previ-
sto dal comma 1 dell’art. 464-quater.
Con il secondo motivo ha denunciato l’erronea applica-
zione dell’art. 168-bis c.p. e il vizio di motivazione, sostenen-
do che, ai f‌ini della valutazione sull’ammissibilità della ri-
chiesta di messa alla prova, il giudice deve tenere conto della
sola pena edittale prevista per il reato-base, senza prendere
in considerazione le circostanze aggravanti del reato.
3. La Seconda Sezione penale, a cui il ricorso è stato
assegnato, ha rilevato l’esistenza di un duplice contrasto
giurisprudenziale: il primo, riguardante il prof‌ilo della
autonoma impugnabilità per cassazione dell’ordinanza
reiettiva della richiesta di messa alla prova; il secondo, re-
lativo alla rilevanza delle circostanze aggravanti, previste
dall’art. 63, terzo comma, c.p., nella determinazione dei
limiti edittali di applicabilità dell’istituto introdotto con
l’art. 3 della legge 28 aprile 2014, n. 67. Pertanto, preso
atto che sul primo contrasto le Sezioni Unite erano già sta-
te investite da altra ordinanza, ha rimesso ai sensi dell’art.
618 c.p.p. la questione sul computo delle circostanze ag-
gravanti ai f‌ini dell’individuazione dei reati per i quali l’im-
putato può presentare richiesta di messa alla prova.
4. Con decreto del 29 febbraio 2016 il Primo Presidente
ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, f‌issando per la
trattazione l’odierna udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione, avente ad oggetto il rilievo delle cir-
costanze aggravanti nei criteri di determinazione della
pena, è condizionata dalla decisione dell’altra questione,
pure oggetto di contrasto, di carattere preliminare, relati-
va all’immediata ricorribilità per cassazione dei provvedi-
menti di rigetto della richiesta di messa alla prova.
Nella odierna udienza, ma in un diverso procedimento,
questo Collegio ha stabilito che le ordinanze di rigetto
della richiesta di messa alla prova, comprese quelle emes-
se dal giudice dell’udienza preliminare, non sono autono-
Rivista penale 10/2016

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