Corte di Cassazione Penale sez. IV, 14 giugno 2016, n. 24697 (ud. 20 aprile 2016)

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Rivista penale 9/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 14 GIUGNO 2016, N. 24697
(UD. 20 APRILE 2016)
PRES. CIAMPI – EST. GIANNITI – P.M. PINELLI (PARZ. DIFF.) – RIC. MAZZOTTI ED
ALTRA
Società y Reati societari y Responsabilità ammi-
nistrativa dell’ente y Condizione di cui all’art. 5
D.L.vo n. 231/2001 y Reato commesso nell’interesse
o a vantaggio dell’ente y Reati colposi ad evento in-
dicati nell’art. 25 septies D.L.vo n. 231/2001 y Verif‌i-
cazione della condizione predetta y Individuazione.
. In tema di responsabilità amministrativa degli enti, la
sussistenza o meno della condizione, prevista dall’art.
5 del D.L.vo n. 231/2001, che il reato sia stato commes-
so nell’interesse o a vantaggio dell’ente va verif‌icata,
quando di tratti di taluno dei reati colposi ad evento
indicati nell’art. 25 septies del medesimo D.L.vo, con
riferimento non all’evento (per def‌inizione non voluto)
ma alla condotta posta in essere dall’agente, per cui
la condizione in questione potrà dirsi avverata quando
detta condotta abbia consentito all’ente di realizzare
risparmi, ancorchè modesti, nei costi di gestione o,
quanto meno, sia stata f‌inalistica orientata al consegui-
mento di un tale risultato. (d.l.vo 8 giugno 2001, n. 231,
art. 5; d.l.vo 8 giugno 2001, n. 231, art. 25 septies) (1)
(1) Le SS.UU. con la pronuncia 18 settembre 2014, n. 38343, in questa
Rivista 2015, 602 hanno statuito che i criteri di imputazione ogget-
tiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del D.L.vo n.
231/2001 all’"interesse o al vantaggio", sono alternativi e concorrenti
tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione
teleologica del reato, apprezzabile "ex ante", cioè al momento della
commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente
soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essen-
zialmente oggettiva, come tale valutabile "ex post", sulla base degli
effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito. In dot-
trina si veda D. POTETTI, Questioni varie in tema di costituzione
dell’ente nell’ambito del D.L.vo n. 231 del 2001, ivi 2013, 255.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nella mattina del 31 maggio 2012 presso l’impianto
di frantumazione della Stradasfalti S.r.l., sito in Mezzoco-
rona, località Le Fornaci-Maso Nuovo, si è verif‌icato un
incidente, a seguito del quale il lavoratore dipendente
D’Amico Luigi riportava lesioni personali (e, precisamen-
te, una frattura amielica lombare plurima e la frattura
del polso destro) con conseguente incapacità di attende-
re alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a
40 giorni.
2. Mazzotti Paolo, quale datore di lavoro e presidente
del consiglio di amministrazione e consigliere delegato
dalla Stradasfalti S.r.l., Veronesi Giancarlo, quale dirigen-
te e responsabile dell’impianto di frantumazione, e Zanetti
Elia, quale lavoratore dipendente addetto presso il sud-
detto impianto, sono stati tratti a giudizio davanti al Tri-
bunale di Trento per rispondere di cooperazione nel reato
di lesioni personali gravi, aggravato dalla violazione della
normativa antinfortunistica (artt. 113, 590 commi 2 e 3
c.p.), commesso in Mezzocorona (e precisamente presso
il citato impianto di frantumazione) il 31 maggio 2012 ai
danni del lavoratore D’Amico Luigi.
Era accaduto che D’Amico Luigi, operaio specializzato
di terzo livello, coinvolto dallo Zanetti nell’attività di ripri-
stino dell’impianto (allorquando lo stesso, per l’avvenuta
sostituzione di parte del grigliato con tavoloni di legno e
per la successiva rimozione di questi tavoloni, presentava
ampi spazi vuoti sul piano di calpestio), si era determi-
nato, per quanto imprudentemente, a testare il funziona-
mento dell’impianto, f‌inendo per il cadere da una delle
dette aperture, riportando le suddette gravi lesioni.
È stato contestato a tutti gli imputati di aver cagiona-
to colposamente le suddette lesioni per violazione della
normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro.
In particolare: al Mazzotti e al Veronese, nell’ambito
delle rispettive competenze e attribuzioni, è stata conte-
stata la colpa generica sotto forma di negligenza ed omessa
vigilanza (art. 18 comma 3 bis del D.L.vo n. 81/2008), non-
ché la colpa specif‌ica, sotto forma di violazione dell’art. 71
comma 4 lettera a, numeri 1 e 2 del D.L.vo n. 81/2008 (in
ragione della mancata adeguata considerazione della ma-
nutenzione del piano di calpestio - grigliato - della torre di
lavaggio - settore 4, che da almeno un paio di mesi non ga-
rantiva i necessari requisiti di funzionalità e di sicurezza e
che era stato provvisoriamente, per iniziativa individuale
del lavoratore Zanetti Elia, conduttore dell’impianto, co-
perto con dei tavolati di legno con contestuale eliminazio-
ne dell’originario piano grigliato).
D’altra parte, al Zanetti è stata contestata la colpa ge-
nerica, sotto forma di disattenzione, nonché la colpa spe-
cif‌ica, sotto forma di violazione dell’art. 20 comma 2 let-
tera g del D.L.vo n. 81/2008 (in ragione del fatto che, pur
avendo segnalata la condizione di difettosa manutenzione
dell’impianto, dapprima provvedeva autonomamente a so-
stituire il grigliato con tavoloni in legno e, poi, unitamente
al collega D’Amico Luigi, assumeva l’iniziativa di provare
l’impianto, pur allorquando questo presentava diverse
parti mancanti).
3. Ai sensi dell’art. 25 del D.L.vo 8 giugno 2001 n. 231,
come inserito dall’art. 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123,
inerente l’applicabilità della disciplina in materia di re-
sponsabilità amministrativa degli enti anche alle ipotesi
di commissione dei reati di cui agli artt. 589 e 590 comma
3 c.p., anche la società Stadasfalti S.r.l. è stata tratta a giu-
dizio davanti al suddetto Tribunale in relazione al reato
commesso nel suo interesse dai predetti indagati.
4. Veronesi Gianfranco e Zanetti Elia sono stati giudica-
ti a parte con rito speciale, previo stralcio.
5. Il Tribunale di Trento, con sentenza emessa in data 30
ottobre 2013 ad esito di giudizio abbreviato (condizionato
all’escussione assistita di Veronesi Giancarlo ed all’acqui-
sizione di documentazione prodotta dalla difesa), ha con-
dannato Mazzotti Paolo alla pena di euro 1000 di multa ed
ha applicato alla società Stradasfalti la sanzione pecunia-
ria di n. 100 (cento) quote, ciascuna determinata nell’im-
porto minimo di euro 258, diminuita di un terzo per il rito.

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