Corte di Cassazione Penale sez. II, 4 agosto 2015, n. 34147 (ud. 21 aprile 2015)

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giur
Rivista penale 7-8/2016
LEGITTIMITÀ
2. Avverso detta sentenza, D’Alessandro Gianni e D’A-
lessandro Francesco, a mezzo difensore, proponevano ap-
pello.
3. Con sentenza in data 19 maggio 2014, la Corte d’Ap-
pello de L’Aquila, in parziale riforma della sentenza di
primo grado, assolveva D’Alessandro Gianni dai reati a lui
ascritti per non aver commesso il fatto e rideterminava la
pena nei confronti di D’Alessandro Francesco, in anni due,
mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa, con confer-
ma nel resto della pronuncia di primo grado.
4. Avverso la sentenza di secondo grado, D’Alessandro
Francesco, a mezzo difensore, propone ricorso per cassazio-
ne, eccependo l’erronea applicazione da parte della Corte
territoriale della L. n. 67/2014, avendo la stessa qualif‌icato
l’odierno ricorrente, non comparso in giudizio, quale “assen-
te” e non quale “contumace”, con consequenziale omessa
notif‌ica al medesimo dell’estratto contumaciale: da qui la ri-
chiesta di annullare e/o revocare l’impugnata sentenza ovve-
ro di rimettere il ricorrente nei termini per poter impugnare
avanti alla Suprema Corte la pronuncia di secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile per carenza di legittima-
zione.
2. Risulta dagli atti come la Corte d’Appello di L’Aquila
abbia applicato nella fattispecie la nuova disciplina del
processo in absentia introdotta dalla legge 28 aprile 2014,
n. 67, nonostante alla data di entrata in vigore della stessa
fosse già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di
primo grado.
2.1. È noto che, con la successiva legge 11 agosto 2014,
n. 118, il legislatore abbia dettato la disciplina transitoria
prevedendo, con l’introduzione dell’art. 15-bis all’interno
del capo III della L. n. 67/2014, che “1. Le disposizioni di
cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, a con-
dizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pro-
nunciato il dispositivo della sentenza di primo grado”.
2.2. Nella fattispecie, il dispositivo della sentenza di pri-
mo grado risulta essere stato emesso il 14 febbraio 2013 e,
quindi, in data antecedente all’entrata in vigore della nuo-
va disciplina che ha soppresso l’istituto della contumacia.
2.3. Il D’Alessandro risulta essere stato giudicato in
grado di appello in “assenza” invece che, come dovuto, in
contumacia; allo stesso, conseguentemente, doveva esse-
re notif‌icato l’avviso di deposito della sentenza di secondo
grado, incombente che risulta essere stato omesso.
2.4. Nessun dubbio può residuare sul fatto che la notif‌i-
cazione dell’estratto contumaciale persegua lo scopo di in-
formare l’imputato dell’esistenza di una sentenza emessa
in sua contumacia, aff‌inché ne possa acquisire completa
conoscenza per esercitare il proprio autonomo diritto di
impugnazione, che non si esaurisce con la semplice pre-
sentazione dell’impugnazione da parte del difensore (cfr.,
sez. V, sent. n. 11651 del 23 gennaio 2012, dep. 27 marzo
2012, Marcello, Rv. 252957).
2.5. Fermo quanto precede, pur dovendosi escludere che
nella fattispecie si sia verif‌icata una violazione del diritto
di difesa ex art. 178, comma 1 lett. c) c.p.p. dal momento
che il D’Alessandro risulta essere stato regolarmente cita-
to a giudizio ed ivi è stato validamente rappresentato dal
difensore, essendo rimasta inequivoca la libera e consape-
vole volontà del predetto imputato di non comparire al pro-
cesso, nondimeno appare indubbio come l’omesso avviso
dell’estratto contumaciale abbia comunque determinato la
mancata decorrenza del termine per proporre impugnazio-
ne da parte dello stesso imputato (sez. V, ord. n. 11911 del
22 gennaio 2010, dep. 26 marzo 2010, Zonca, Rv. 246553):
2.6. Osta, tuttavia, in modo decisivo, al rinvio della cau-
sa al giudice a qua per provvedere all’incombente omesso,
la circostanza che l’odierno ricorrente risulta aver con-
ferito al proprio difensore, avv. Emanuele Iezzi, procura
speciale (v. atto sottoscritto dal ricorrente in data 1 agosto
2014, autenticato dal difensore) per proporre ricorso per
cassazione al f‌ine di impugnare la sentenza della Corte
d’appello de L’Aquila in data 19 maggio 2014, così delegan-
do in toto l’esercizio del proprio diritto di impugnazione:
diritto di impugnazione che, pertanto, l’avv. Iezzi ha eser-
citato nella qualità di procuratore speciale del proprio as-
sistito, come peraltro dallo stesso precisato nell’epigrafe
del ricorso in parola. Il D’Alessandro, quindi, si è spogliato
del proprio diritto all’impugnazione della sentenza de qua
ed è privo di legittimazione a far valere in questa sede
doglianze in tal senso, quale quella di vedersi rimesso in
termini per poter autonomamente impugnare avanti alla
Suprema Corte la pronuncia di secondo grado.
3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i prof‌ili di colpa emergenti dal ricorso, si de-
termina equitativamente in euro 1.000,00. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 4 AGOSTO 2015, N. 34147
(UD. 21 APRILE 2015)
PRES. ESPOSITO – EST. BELTRANI – P.M. CORASANITI PARZ. DIFF.) – RIC. P.G. IN
PROC. AGOSTINO ED ALTRI
Associazione per delinquere y Associazione di
tipo maf‌ioso y Rilevanza penale del concorso ester-
no in associazioni di tipo maf‌ioso y Questione di
legittimità costituzionale y Manifesta infondatezza.
Associazione per delinquere y Associazione di
tipo maf‌ioso y Partecipazione e concorso esterno y
Distinzione y Natura non quantitativa ma qualita-
tiva.
Favoreggiamento y Personale y Casi di non punibi-
lità y Convivente more uxorio y Applicabilità dell’e-
simente di cui all’art. 384, comma 1, c.p.
. È manifestamente infondata la questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 110 e 416-bis cod. pen.,
sollevata per asserito contrasto con gli artt. 25, comma

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