Corte di Cassazione Penale sez. IV, 14 aprile 2016, n. 15493 (ud. 10 marzo 2016)

Pagine59-64
667
giur
Rivista penale 7-8/2016
LEGITTIMITÀ
di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone
nell’ambito di una attività legittimamente autorizzata, è
conf‌igurabile: A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10,
comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove si
verif‌ichi solo il mero superamento dei limiti differenziali
di rumore f‌issati dalle leggi e dai decreti presidenziali in
materia; B) il reato di cui al comma primo dell’art. 659,
c.p., ove il fatto costituivo dell’illecito sia rappresentato da
qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di ru-
more, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda
le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato;
C) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 c.p. qua-
lora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della
Autorità, attinenti all’esercizio del mestiere rumoroso, di-
verse da quelle impositive di limiti di immissioni acustica”
(cfr. sez. III n. 42026/14 cit.; conforme sez. III, 21 gennaio
2015 n. 5735, Giuffrè, Rv. 261885).
8. Nel caso in esame il Tribunale ha correttamente rav-
visato - sulla base delle acquisizioni documentali e delle
fonti di prova indicate dal Pubblico Ministero - non solo
il semplice superamento dei limiti delle emissione sonore
nell’ambito di una attività intrinsecamente rumorosa, ma
soprattutto la lesione e/o messa in pericolo della quiete
pubblica come tale pregiudizievole della salute collettiva
costituzionalmente protetta dall’art. 32 Cost. E quanto so-
pra - ricorda il Tribunale - è avvenuto in modo reiterato
e non semplicemente occasionale al punto da mettere a
repentaglio la salute e la tranquillità delle persone. Non
può dunque parlarsi di sovrapponibilità tra le due diverse
fattispecie rispettivamente regolate dalla legge penale e
da quella amministrativa, ma di una vera e propria lesione
di rilievo penale del bene protetto (la salute pubblica) che
deve quindi essere ricondotto, come reputato dal Tribu-
nale, nello schema dell’art. 659 comma 1° c.p.; e se anche
dovesse ritenersi tale condotta rientrante nello schema
del comma 2°, si tratterebbe pur sempre di illecito penale
e non amministrativo in conformità a quella interpreta-
zione, cui questo Collegio ha prestato adesione, data dalla
citata decisione n. 4466/14.
9. Risulta inammissibile il quinto motivo afferente ad
una asserita manifesta illogicità della motivazione in pun-
to di individuazione del bene giuridico individuato come
leso, a livello di fumus criminis, dalla norma penale per
quelle ragioni dianzi esposte attinenti ai limiti della sin-
dacabilità in sede di legittimità di provvedimenti cautelari
di natura reale.
9.1 Sotto diverso prof‌ilo, le censure rivolte alla ordi-
nanza impugnata nella parte in cui si fa riferimento alle
sommarie informazioni testimoniali di recente acquisizio-
ne che la difesa intenderebbe essere circoscritte soltanto a
due diversi nuclei familiari, appaiono inammissibili perchè
contenenti rilievi in fatto non proponibili in sede di legitti-
mità perchè tendenti a sollecitare una alternativa lettura
della vicenda processuale non consentita a questa Corte.
10. Il ricorso va, pertanto, rigettato: segue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 14 APRILE 2016, N. 15493
(UD. 10 MARZO 2016)
PRES. BLAIOTTA – EST. MONTAGNI – P.M. DI NARDO (CONF.) – RIC. BARBIERI
ED ALTRI
Reato y Causalità (Rapporto di) y Colpa medica
ascrivibile a più soggetti y Interruzione del nesso
causale ex art. 41, comma secondo, c.p. y Conf‌igu-
rabilità.
Impugnazioni penali in genere y Impugnazione
del pubblico ministero y Su richiesta della parte ci-
vile y Avverso sentenza assolutoria y Estinzione del
reato per prescrizione y Condanna, agli effetti civi-
li, dell’imputato y Esclusione.
. In tema di causalità nei reati colposi, facendosi appli-
cazione della c.d. “teoria del rischio”, con riferimento
ad ipotesi di colpa medica ascrivibile a più soggetti,
deve ritenersi che vi sia interruzione del nesso causale,
ai sensi dell’art. 41, comma secondo, cod. pen. tra la
condotta posta in essere da uno di tali soggetti e quella
posta in essere, successivamente, da un altro, quando
il primo abbia già debellato il pericolo originario ovvero
quando, pur avendo il medesimo tenuto una condotta
terapeutica inappropriata a cagione di un errore non
grave, il successivo intervento di altro sanitario sia ca-
ratterizzato da un errore ulteriore, tale da innescare
un rischio nuovo, incommensurabile e letale. (Nella
specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha
ritenuto incensurabile la decisione del giudice di me-
rito che aveva mandato assolto dal reato di omicidio
colposo un medico pediatra, cui era stato addebitato di
avere colposamente ritardato il ricovero in ospedale di
una bambina colpita da una grave forma di epiglottide,
sulla base del rilievo che si era trattato di un ritardo
di pochi minuti e che il decesso della piccola pazien-
te non sarebbe, presumibilmente, avvenuto se non vi
fossero stati i gravi errori successivamente compiuti
dall’anestesista ospedaliero che aveva assunto in cari-
co il caso). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 41) (1)
. Qualora la sentenza assolutoria venga impugnata
soltanto dal pubblico ministero, sia pure in adesione
a richiesta avanzata, ai sensi dell’art. 572 c.p.p., dalla
parte civile, è da escludere che il giudice del gravame,
nel dichiarare l’estinzione del reato a causa del soprav-
venuto maturarsi del termine prescrizionale, possa
pronunciare condanna, agli effetti civili, dell’imputato.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 572; c.p.p., art. 576; c.p.p.,
art. 578) (2)
(1) Si osserva che la c.d. “teoria del rischio” è stata evocata, di recen-
te, dalle SS.UU. che con sentenza 18 settembre 2014, n. 38343, in que-
sta Rivista 2015, 597 e 599 (in dottrina, si veda, S. CAPONERA, Con-
siderazioni sul caso ThyssenKrupp dopo la pronuncia delle Sezioni
Unite, ivi 2015, 12), nell’ambito della sicurezza sul lavoro, ha sottoli-
neato l’esigenza di individuare diverse aree di rischio e "distinte sfere
di responsabilità riferibili ai soggetti che quel rischio sono chiamati a
governare", poichè "la diversità dei rischi interrompe, separa le sfere

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT