Corte di Cassazione Penale sez. III, 18 aprile 2016, n. 15919 (c.c. 8 aprile 2016)

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giur
7-8/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 18 APRILE 2016, N. 15919
(C.C. 8 APRILE 2016)
PRES. MANNINO – EST. GRILLO – P.M. SALZANO (CONF.) – RIC. VARAGNOLO
Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità y
Ragioni di igiene y Ordinanza comunale sui limiti
delle emissioni sonore y Conf‌igurabilità.
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone y Professioni o mestieri rumorosi y Su-
peramento dei limiti di rumorosità previsti da di-
sposizioni di legge o da prescrizioni dell’autorità
y Conseguenze y Lesione o messa in pericolo della
quiete pubblica e carattere pregiudizievole per la
salute collettiva y Conf‌igurabilità.
. È conf‌igurabile il reato di cui all’art. 650 cod. pen.
(inosservanza dei provvedimenti dell’autorità), qua-
lora l’inosservanza abbia ad oggetto (come nella spe-
cie) un’ordinanza comunale la quale non si limiti ad
imporre il rispetto dei limiti alle emissioni sonore sta-
biliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, presidiati dalla
sanzione amministrativa prevista dall’art. 10 della leg-
ge n. 447/1995, ma sia f‌inalizzata anche ad impedire
che dal superamento di tali limiti derivi un danno per
la salubrità dell’ambiente, sì da farla rientrare nel no-
vero dei provvedimenti in materia di igiene. (c.p., art.
650; d.p.c.m. 14 novembre 1997; l. 26 ottobre 1995, n.
447, art. 10) (1)
. Il reato di cui all’art. 659, comma secondo, cod. pen.
continua a trovare applicazione in tutti i casi nei quali
il superamento dei limiti di rumorosità previsti da di-
sposizioni di legge o da prescrizioni dell’autorità sia
tale da comportare la lesione o la messa in pericolo
della quiete pubblica e assuma, quindi, carattere pre-
giudizievole della salute collettiva, protetta dall’art. 32
della Costituzione. (c.p., art. 659) (2)
(1) Nel senso che non è conf‌igurabile la contravvenzione di cui
all’art. 650 c.p., quando la violazione dell’obbligo o del divieto impo-
sto dal provvedimento amministrativo sia già prevista da una fonte
normativa generale e trovi autonoma e specif‌ica sanzione da parte
dell’ordinamento, v. Cass. pen., sez. I, 19 dicembre 2002, n. 43202, in
Arch. giur. circ. 2003, 103, in fattispecie concernente l’inottemperan-
za ad ordinanza sindacale meramente ripetitiva del divieto di supe-
rare i valori-limite di emissione e di immissione sonora previsti dal
D.P.C.M. 14 novembre 1997, attuativo del precetto posto e sanzionato
dall’art. 10, comma 2, della L. n. 447 del 1995.
(2) La sentenza in epigrafe aderisce all’indirizzo tracciato da Cass.
pen., sez. I, 30 gennaio 2014, n. 4466, in questa Rivista 2015, 91 e da
Cass. pen., sez. I, 3 giugno 2004, n. 25103, ivi 2004, 810.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ordinanza del 2 dicembre 2014 il Tribunale di
Venezia - Sezione per il Riesame in accoglimento dell’ap-
pello proposto dal Procuratore della Repubblica presso
quel Tribunale avverso il provvedimento del Giudice per
le Indagini Preliminari che aveva respinto la richiesta
di sequestro preventivo del cantiere navale della società
CO.NA.VAR. S.r.l. corrente in Chioggia, ordinava il seque-
stro preventivo del detto cantiere, ravvisando il fumus dei
reati di cui agli artt. 659 e 650 c.p. nonché il periculum in
mora.
1.2 Propone ricorso avverso la detta ordinanza il legale
rappresentante della società CO.NA.VAR. S.r.l. deducendo
cinque distinti motivi che possono essere così sintetizzati:
a) inosservanza della legge penale per erronea applica-
zione dell’art. 650 c.p.; b) vizio di motivazione per illogi-
cità manifesta in punto di determinazione dell’oggetto del
sequestro e di qualif‌icazione del provvedimento ammini-
strativo ritenuto specif‌ico e non generico come prospet-
tato dalla difesa; c) carenza di motivazione in punto di
rispetto dei parametri di proporzionalità, adeguatezza e
gradualità del vincolo; d) inosservanza della legge penale
per erronea applicazione dell’art. 659 c.p.; e) vizio di moti-
vazione per manifesta illogicità in punto di individuazione
del bene giuridico individuato come oggetto di lesione ed
in punto di esclusione dell’applicabilità della norma am-
ministrativa di cui all’art. 10 comma 2° della L. 447/95 in
luogo dell’art. 659 c.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Va premesso, in punto di fatto, che all’odierno ri-
corrente - nella sua specif‌ica qualità di legale rappresen-
tante della società CO.NA.VAR. S.r.l. corrente in Chioggia
ed espletante attività cantieristica di manutenzione di
imbarcazioni - sono stati contestati tre distinti reati ri-
spettivamente per violazione dell’art. 659 c.p.; dell’art. 650
c.p. e dell’art. 674 c.p. meglio descritti nei capi di imputa-
zione provvisoria sotto le lettere A), B) e C), la vicenda
processuale all’attenzione di questa Corte tra origine da
una serie di doglianze da parte di persone dimoranti nelle
vicinanze della sede operativa del cantiere navale circa
la intollerabilità dei disturbi acustici causati dall’attività
cantieristica risalenti al 2005 ed asseritamente persistenti
sino alla data del sequestro. L’amministrazione Comunale
di Chioggia, al f‌ine di riportare i livelli di rumorosità entro
i limiti f‌issati dalla normativa vigente, aveva emanato una
ordinanza contenente una serie di prescrizioni a carico
della società per riportare a norma il livello della rumoro-
sità. Tale ordinanza veniva impugnata in via amministra-
tiva dinnanzi al T.A.R. Veneto che rigettava il ricorso. Ciò
nonostante, l’ordinanza comunale rimaneva ineseguita.
Da qui la richiesta di sequestro cautelare del Pubblico
Ministero rigettata dal G.i.p. del Tribunale di Venezia che
riteneva insussistente il fumus dei tre reati di cui alla con-
testazione provvisoria.
2.1 Mentre in riferimento al punto della ordinanza di
rigetto riguardante il fumus del reato di cui all’art. 674 c.p.
nessuna impugnazione veniva proposta dal Pubblico Mini-
stero, l’Organo della Pubblica Accusa censurava l’ordinan-
za de qua relativamente agli altri due punti concernenti la
ritenuta insussistenza del fumus dei reati di cui agli artt.
650 e 659 c.p. Tale appello veniva accolto dal Tribunale del
Riesame che emetteva l’ordinanza oggi impugnata.

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