Corte di Cassazione Penale sez. II, 24 maggio 2016, n. 21596 (ud. 18 febbraio 2016)

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Rivista penale 7-8/2016
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 24 MAGGIO 2016, N. 21596
(UD. 18 FEBBRAIO 2016)
PRES. CAMMINO – EST. BELTRANI – P.M. FRATICELLI (CONF.) – RIC. P.G. IN
PROC. C.C.
Ricettazione y Elemento oggettivo y "Cosa” prove-
niente da delitto y Supporto informatico y Sul quale
siano trasferiti dati indebitamente carpiti y Sussi-
stenza.
Appello penale y Facoltà del giudice d’appello y
Rinnovazione del dibattimento y Verbali di indagini
difensive, contenenti dichiarazioni rese da persone
già esaminate in dibattimento y Dichiarazioni rese
nelle more fra i giudizi di primo e secondo grado y
Acquisizione y Condizione.
. Costituisce “cosa” proveniente da delitto, rilevante ai
f‌ini dell’integrazione del reato di ricettazione, un sup-
porto sul quale siano trasferiti dati indebitamente car-
piti attraverso illegittime intrusioni in altrui sistema
informatico. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 648; c.p., art. 615
ter) (1)
. I verbali delle indagini difensive, contenenti dichiara-
zioni rese, nelle more fra i giudizi di primo e secondo
grado, da persone già esaminate in dibattimento, non
possono essere legittimamente acquisite dal giudice di
appello senza che venga disposto l’esame dei dichia-
ranti. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 327 bis; c.p., art. 430
bis) (2)
(1) A sostegno di quanto affermato dalla sentenza in epigrafe si
vedano, in tema di reati di accesso abusivo a sistema informatico,
trattamento illecito di dati personali e appropriazione indebita, Cass.
pen., sez. V, 13 novembre 2014, n. 47105, in questa Rivista 2015, 34 e
Cass. pen., sez. II, 13 settembre 2011, n. 33839, ivi 2012, 300, secondo
le quali "cosa mobile” è l’entità materiale (supporto informatico) su
cui i beni immateriali vengono trasfusi, «anche se è il valore del bene
trasfuso che conferisce alla f‌isicità della cosa la funzione strumen-
tale che ne caratterizza la rilevanza penale; incorporando il bene
immateriale, tali entità materiali acquisiscono il valore di questo,
diventando cose idonee a soddisfare quei particolari bisogni umani
cui il bene è strumentale». In dottrina, utili ragguagli si rinvengono
in P. SEMERARO, Tipicità e colpevolezza nel delitto di ricettazione,
ivi 2015, 105.
(2) Sostanzialmente nello stesso senso, v. Cass. pen., sez. VI, 14 gen-
naio 2015, n. 1400, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna; Cass.
pen., sez. III, 30 settembre 2010,n. 35372, in Arch. nuova proc. pen.
2012, 94, entrambe affermative del principio secondo cui il diritto del
difensore di svolgere indagini difensive, pur esercitabile in ogni stato
e grado del procedimento, deve tuttavia essere coordinato, aff‌inché i
risultati di dette indagini possano trovare ingresso nel processo, con i
criteri ed i limiti specif‌icamente previsti dal codice per la formazione
della prova.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Milano in composizione monocrati-
ca, con sentenza emessa in data 17 luglio 2013, aveva di-
chiarato il dr. M.T.P., in atti generalizzato, colpevole del
delitto previsto e punito dall’art. 648 c.p. (per avere, al
f‌ine di trarne prof‌itto, consapevolmente ricevuto f‌iles e
dati dapprima illegalmente intercettati, e poi sottratti dai
sistemi informatici della società K., della cui natura era
stato specif‌icamente messo a conoscenza da G.T., in atti
generalizzato, all’epoca responsabile della Funzione Secu-
rity del Gruppo Telecom Italia, il quale, dopo averli memo-
rizzati in un CD-Rom, provvedeva, previo specif‌ico accordo
con il T.P., e dietro suo specif‌ico consenso, avvenuti alla
presenza degli avvocati F.C. e F.M., in atti generalizzati,
a spedire detto CD-Rom in forma anonima alla segreteria
dello stesso T.P., che lo faceva poi pervenire alla Security
di Telecom, così legittimandone l’utilizzazione. In Milano,
fatti commessi in data anteriore e prossima al 27 settem-
bre 2004) e, ritenute le circostanze attenuanti generiche,
lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, condi-
zionalmente sospesa, oltre al risarcimento del danno ca-
gionato alle pp.cc. costituite, con liquidazione dei danni in
separata sede, ed accordando una provvisionale in favore
delle sole Telecom Italia S.p.a. e C.C., in atti generalizzata.
2. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indi-
cata in epigrafe, in riforma, ha assolto l’imputato dal reato
ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.
3. Contro questa sentenza, hanno presentato distinti
ricorsi l’imputato, il P.G. distrettuale e la parte civile C.C.
4. All’odierna udienza pubblica, è stata verif‌icata la
regolarità degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti
hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in
camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti,
pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi del Procuratore Generale distrettuale e della
parte civile C.C. sono fondati; il ricorso dell’imputato è in-
fondato e va rigettato.
1. Ricorso imputato T.P.
Premessa ampia disamina in relazione al tema dell’in-
teresse al ricorso, l’imputato ha dedotto:
I – nullità della sentenza per contraddittorietà ed illo-
gicità manifesta della motivazione nella parte in cui non
riconosce – sulla base delle stesse considerazioni in fatto

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