Corte di Cassazione Penale sez. un., 12 maggio 2016, n. 19756 (ud. 29 settembre 2015)

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giur
Rivista penale 7-8/2016
CONTRASTI
dell’avv. Fabrizio Giancarli) nulla fece rilevare circa la
pretesa irregolarità della notif‌ica della citazione, né rap-
presentò che il suo assistito non avesse avuto cognizione
della stessa.
20. Consegue al rigetto dei ricorsi di Iannini e Passarel-
li la condanna di ciascuno di essi al pagamento delle spese
del procedimento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 12 MAGGIO 2016, N. 19756
(UD. 29 SETTEMBRE 2015)
PRES. CHIEFFI – EST. VECCHIO – P.M. STABILE (DIFF.) – RIC. TRUBIA
Reato y Estinzione (cause di) y Prescrizione y Delit-
to punibile con la pena dell’ergastolo y Commesso
prima della L. n. 251/2005, c.d. Cirielli y Circostanza
attenuante dalla quale derivi l’applicazione di pena
detentiva temporanea y Conseguenze y Imprescrit-
tibilità.
. Il delitto punibile in astratto con la pena dell’ergasto-
lo, commesso prima della modif‌ica dell’art. 157 c.p., per
effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrit-
tibile, pur in presenza del riconoscimento di circostan-
za attenuante dalla quale derivi l’applicazione di pena
detentiva temporanea. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 157)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza, deliberata il 17 gennaio 2014 e de-
positata il 15 aprile 2014, la Corte di Assise di appello di
Caltanissetta - per quanto serba rilievo nella sede del pre-
sente scrutinio di legittimità - ha confermato la sentenza
del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Caltanissetta 21 aprile 2010, di condanna alla pena della
reclusione in anni sei, applicata - nel concorso della atte-
nuante della collaborazione, prevista dall’art. 8 del D.L. 13
maggio 1991, n. 152 - a titolo di continuazione (riconosciu-
ta, rispetto al delitto, ritenuto più grave, giudicato colla
sentenza della medesima Corte territoriale del 9 gennaio
2008, irrevocabile dal 23 giugno 2009), a carico di Rosario
Trubia, imputato a) dell’omicidio premeditato commesso
in pregiudizio di Orazio Coccomini e di Salvatore Lauret-
ta, in agro di Gela, località Spataro, il 23 dicembre 1987;
b) dell’omicidio premeditato, tentato in danno di Vincen-
zo Lauretta e, per errore nella esecuzione, consumato in
danno di Vincenzo Cocchiara, in Gela il 31 dicembre 1987;
c) del tentato omicidio premeditato in Danno di Gaetano
Iannì, di Aurelio Cavallo e di Vaccaro Angela, commesso
in Gela il 14 gennaio 1988; d) dell’omicidio premeditato
di Salvatore Lauretta (omonimo della precedente vitti-
ma) commesso in Gela il 21 marzo 1988; e) dell’omicidio
premeditato in danno di Francesco Cavallo, commesso in
Gela il 24 giugno 1988.
2. Con riferimento ai motivi di appello, in ordine al
diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla do-
simetria della pena, e con riferimento alla richiesta di
proscioglimento da tutti i reati per maturata prescrizione,
formulata dal difensore nella discussione f‌inale, la Corte
territoriale ha osservato quanto segue, dopo aver dato atto
che era pacif‌ica e incontestata la colpevolezza dell’appel-
lante, pienamente confesso e collaborante, mediante det-
tagliate dichiarazioni in correità a carico dei compartecipi
dei delitti di sangue.
2.1. Deve essere disatteso l’assunto difensivo circa la
estinzione dei delitti, che l’appellante ha argomentato sot-
to il prof‌ilo che i reati di omicidio premeditato (puniti col-
la pena perpetua), come ritenuti col riconoscimento della
attenuante a effetto speciale della collaborazione, erano
stati commessi prima della entrata in vigore della novella
del 5 dicembre 2005, n. 251, la quale ha escluso la prescri-
zione riguardo i delitti per i quali la legge prevede la pena
dell’ergastolo; sicché l’art. 157, commi secondo e terzo,
cod. pen., nella formulazione previgente, applicabile quale
legge più favorevole, avrebbe comportato la prescrizione
essendo pacif‌icamente scaduti i termini massimi.
Non è pertinente il particolare precedente di legittimi-
tà invocato dall’appellante (sez. I, n. 9391 del 17 genna-
io 2013) e non assimilabile al caso in esame, in quanto
la pronuncia trae argomento dalla esclusione della pena
perpetua nei confronti dell’imputato minorenne alla stre-
gua di quanto stabilito dal Giudice delle leggi (Corte cost.,
sent. n. 168 del 1994).
Secondo il condivisibile indirizzo della giurisprudenza
di legittimità il delitto (di omicidio aggravato) punibile
in astratto con l’ergastolo, commesso prima della entra-
ta in vigore della succitata novella dell’art. 157 cod. pen.,
è imprescrittibile, pur se le circostanze attenuanti siano
dichiarate equivalenti o prevalenti sulle aggravanti che
comportano la pena perpetua. Infatti, anche all’epoca, la
prescrizione era applicabile esclusivamente ai reati puni-
bili con pene pecuniarie e/o con pene detentive tempora-
nee. La modif‌icazione dell’art. 157 cod. pen. non ha inno-
vato in proposito; piuttosto, «ponendosi in un rapporto di
continuità» con la disciplina novellata e con l’orientamen-
to della giurisprudenza consolidato, ha formalmente rece-
pito il principio della imprescrittibilità dei reati in parola,
per dirimere ogni controversia in proposito.
2.2. Fondato è il diniego delle circostanze attenuan-
ti generiche, invocate dall’appellante in considerazione
della personalità «attuale» del Trubia e della completa
rottura col passato criminale estrinsecatasi nella confes-
sione dei delitti commessi e nella prof‌icua collaborazione
offerta per l’accertamento della responsabilità dei com-
partecipi.
Siffatta condotta susseguente al reato è stata adegua-
tamente apprezzata dal giudice di primo grado che ha con-
cesso l’attenuante della collaborazione.
Orbene, nella complessiva valutazione della vicenda,
osta al riconoscimento ulteriore delle circostanze atte-
nuanti generiche il rilievo della gravità dei delitti perpe-
trati, della «feroce» determinazione dimostrata e della
importanza del ruolo avuto da Trubia sia nella compar-
tecipazione delittuosa, in relazione alla ideazione e alla
esecuzione dei fatti di sangue, sia nell’ambito del «sodali-
zio maf‌ioso gelese».

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