Corte di Cassazione Penale sez. II, 6 novembre 2015, n. 44677 (c.c. 20 ottobre 2015)

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giur
6/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
stif‌icative del suo apprezzamento, incentrato su una valu-
tazione di merito riguardo alla specif‌ica gravità del com-
portamento delittuoso, dall’imputato tenuto in relazione
ad un ampio arco temporale e per importi complessiva-
mente consistenti, avuto riguardo ai numerosi episodi in
contestazione: valutazione discrezionale, questa, effettua-
ta nel pieno rispetto dei criteri direttivi indicati dall’art.
133 c.p. e, come tale, non assoggettabile a sindacato in
questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive
sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare
una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sus-
sistenza dei presupposti fattuali che giustif‌icherebbero la
concessione dell’invocato benef‌icio.
Nel motivare il diniego della concessione delle atte-
nuanti generiche, d’altronde, non è necessario che il giu-
dice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli
o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma
è suff‌iciente che egli, come avvenuto nel caso in esame,
faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da
tale valutazione (v. sez. VI, n. 34364 del 16 giugno 2010,
dep. 23 settembre 2010, Rv. 248244; sez. III, n. 30562 del 19
marzo 2014, dep. 11 luglio 2014, Rv. 260136).
6. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue ex
art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 6 NOVEMBRE 2015, N. 44677
(C.C. 20 OTTOBRE 2015)
PRES. ESPOSITO – EST. GALLO – P.M. FRATICELLI (CONF.) – RIC. RENIERI ED ALTRO
Truffa y Elemento oggettivo y Medico in pensione
già convenzionato quale medico di famiglia y Esecu-
zione di prestazioni professionali in luogo di altro
medico convenzionato presso il quale si erano tra-
sferiti i pazienti.
. Non ricorrono gli estremi del reato di truffa nel caso
in cui, a seguito del trasferimento dei pazienti già as-
sistiti da medico convenzionato con il servizio sani-
tario nazionale, per effetto del pensionamento dello
stesso, nella lista di cui alla Convenzione per i medici
di famiglia di altro professionista ancora in attività,
quest’ultimo si sia fatto sostituire nell’espletamento
dell’assistenza medica dal medico in quiescenza, con-
sentendogli, altresì, di utilizzare, per le prescrizioni,
il proprio ricettario e percependo dalla ASL i relativi
compensi. (La Corte ha sottolineato, in motivazione,
l’insussistenza del danno patrimoniale per la ASL per
avere comunque i pazienti, nella specie, ricevuto l’assi-
stenza medica prevista da soggetto qualif‌icato e dotato
di competenza specif‌ica). (c.p., art. 640) (1)
(1) Per utili riferimenti sull’elemento oggettivo costitutivo del reato
in oggetto si veda Cass. pen., sez. II 7 agosto 2014, n. 34722, in questa
Rivista 2015, 392. Nello stesso senso della pronuncia in commento si
veda Cass. pen., sez. II, 24 ottobre 2001, n. 38333, ivi 2002, 637.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza in data 8 giugno 2015, il Tribunale
per il Riesame di Genova, accogliendo l’appello del P.M.
avverso l’ordinanza 20 maggio 2015 con la quale il G.i.p.
di Genova aveva rigettato la richiesta di sequestro preven-
tivo per equivalente della somma di €. 85.150,79 nei con-
fronti dei medici R.E. e B.D., ritenuto sussistente il fumus
commissi delicti in ordine al reato di truffa in danno della
ASL3 genovese, disponeva in danno dei due indagati il se-
questro preventivo di somme di denaro, valori mobiliari,
beni mobili ed immobili, f‌ino a concorrenza della somma
indicata dal P.M.
2. Avverso tale ordinanza propongono ricorso entrambi
gli interessati per mezzo dei rispettivi difensori di f‌iducia.
Entrambi i ricorrenti deducono violazione di legge in re-
lazione all’art. 640 c.p. eccependo che nella fattispecie
non è ipotizzabile neanche astrattamente il reato di truffa
in quanto i pazienti assistiti dal Dr. R.E., al momento del
pensionamento di costui sono migrati volontariamente
nella lista del dr. B.D. e l’A.s.l. avrebbe comunque dovuto
sostenere il loro costo, a prescindere dall’attività effetti-
vamente svolta in loro favore dal medico di famiglia. Di
conseguenza non esisterebbe il requisito del danno (pa-
trimoniale) ingiusto. In subordine entrambi i ricorrenti
deducono violazione dell’art. 640 quater e 322 ter c.p. e
321 c.p.p. eccependo che la somma sequestrata supera il
valore del prezzo o del prof‌itto ricavato dal reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato nei limiti di quanto segue.
2. Occorre premettere che secondo l’orientamento
espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, “In tema
di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di
violazione di legge per cui soltanto può essere proposto
ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma
1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la pre-
senza di motivazione meramente apparente, in quanto
correlate all’inosservanza di precise norme processuali,
ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel
giudizio di legittimità soltanto tramite lo specif‌ico e au-
tonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e)”
(Cass. sez. un. sent. n. 5876 del 28 gennaio 2004 dep. 13
febbraio 2004 rv 226710.). Di conseguenza questa Corte ha
ribadito che: “Il ricorso per cassazione contro ordinanze
emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è
ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione do-
vendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in
procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali
da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti
minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quin-
di inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico se-
guito dal giudice.” (Cass. sez. V, sentenza n. 43068 del 13
ottobre 2009 Cc. (dep. 11 novembre 2009 ) Rv. 245093).
3. Deve poi considerarsi che è ormai pacif‌ico, secondo
un orientamento consolidato della giurisprudenza di que-
sta Corte, che nel sequestro preventivo la verif‌ica del giu-
dice del riesame, ancorché non debba tradursi nel sinda-

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