Corte di Cassazione Penale sez. VI, 31 marzo 2016, n. 13038 (ud. 10 marzo 2016)

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giur
Rivista penale 6/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 31 MARZO 2016, N. 13038
(UD. 10 MARZO 2016)
PRES. CARCANO – EST. CAPOZZI – P.M. ROSSI (CONF.) – RIC. BERTIN
Peculato y Elemento oggettivo y Appartenenza alla
pubblica amministrazione y Pubblico uff‌iciale o in-
caricato di un pubblico servizio y Utilizzo reiterato
dell’autovettura di servizio per f‌inalità attinenti
alla vita privata y Reato di cui all’art. 314, comma 1,
c.p. y Conf‌igurabilità.
. La condotta del pubblico uff‌iciale o dell’incaricato di
un pubblico servizio che utilizza reiteratamente l’auto-
vettura di servizio per f‌inalità attinenti alla vita privata
conf‌igura il reato di cui all’art. 314, comma 1, c.p. in
quanto realizza una condotta appropriativa di un bene
della pubblica amministrazione per la cui integrazione
è suff‌iciente l’esercizio da parte dell’agente di un pote-
re uti dominus tale da sottrarre il bene alla disponibili-
tà dell’ente. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 314) (1)
(1) La sentenza, in parte motiva, ripercorre gli orientamenti della
giurisprudenza di legittimità che si sono succeduti relativamente
alla nozione di "appropriazione" prevista dall’art. 314, comma 1, c.p.
Su tale nozione si veda Cass. pen., sez. un., 2 maggio 2013, n. 19054,
in questa Rivista 2013, 617, che in motivazione afferma: "La condot-
ta di “appropriazione” identif‌ica il comportamento di chi fa propria
una cosa altrui, mutandone il possesso, con il compimento di atti in-
compatibili con il relativo titolo e corrispondenti a quelli riferibili al
proprietario. Essa si articola in due momenti: il primo, negativo (c.d.
“espropriazione”), di indebita alterazione dell’originaria destinazione
del bene; il secondo, positivo (c.d. “impropriazione”), di strumenta-
lizzazione della res a vantaggio di soggetto diverso dal titolare del
diritto preminente.". Nel senso espresso dalla pronuncia in esame,
pur con riferimento a fattispecie inerente all’ipotesi in cui un vigile
urbano aveva ceduto in più occasioni, fuori dai suoi orari di servizio,
la radiotrasmittente, utilizzabile per le comunicazioni con la centrale
operativa, al titolare di un’impresa di soccorso stradale, v. Cass. pen.,
sez. VI, 10 aprile 2013, n. 16381, in Arch. giur. circ. 2013, 709.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 25 maggio 2015 la Corte di appello
di Venezia - a seguito di gravame interposto dall’imputata
Barbara Bertin avverso la sentenza emessa il 21 ottobre
2013 dal G.i.p. del locale Tribunale - in parziale riforma
della decisione, ha ridotto la pena inf‌litta alla predetta
imputata, riconosciuta colpevole dei reati di cui al capo
A) (artt. 81 cpv., 314 comma 1, c.p.) in relazione alla ap-
propriazione dell’autovettura di servizio, utilizzata per
ragioni estranee ad esso ed al capo B) (artt. 479, 81 c.p.)
in relazione alla falsa attestazione nel libretto di servizio
della predetta autovettura dell’esclusivo suo utilizzo per
f‌inalità istituzionali.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione
l’imputata, a mezzo del difensore, deducendo:
2.1. Erronea applicazione della legge penale e vizio
della motivazione in relazione alla qualif‌icazione dei fatti
sub A) come peculato ordinario, anziché come peculato
d’uso. Sarebbe erroneo il criterio ermeneutico fatto pro-
prio dalla sentenza impugnata in ordine alla durata e co-
stanza dell’utilizzo dell’autovettura ai f‌ini della predetta
qualif‌icazione del peculato, non essendosi realizzata la
def‌initiva soppressione della destinazione originaria della
cosa pubblica, vertendosi - semmai - nella distrazione del
bene pubblico a f‌ini personali e, dunque, nell’ipotesi di
una pluralità di episodi di peculato d’uso. Nei mesi ogget-
to di imputazione l’auto è stata utilizzata anche dagli altri
docenti espressamente autorizzati dalla stessa ricorrente
nella sua qualità di dirigente scolastico, né l’imputata ha
mai impedito che l’auto venisse effettivamente utilizzata
per ragioni di servizio, né sono emerse circostanze spe-
cif‌iche e puntuali idonee a dimostrare che l’auto è uscita
dalla sfera di disponibilità dell’avente diritto. Non sarebbe
risolutiva - al contrario - la considerazione del consumo
di carburante che ha rilevanza penale autonoma solo se
fosse stata oggetto di specif‌ica contestazione, nella spe-
cie, assente. In ogni caso, non sono emersi elementi che
depongano che la ricorrente abbia goduto di rimborsi per
il carburante utilizzato nella vettura.
2.2. Mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta
offensività della condotta e, in ogni caso, al mancato rico-
noscimento della attenuante di cui all’art. 323 bis c.p.. La
natura di reato di danno del delitto di peculato non con-
sente di prescindere dalla dimostrazione della sussistenza
di un danno economico apprezzabile per la Pubblica Ammi-
nistrazione proprietaria del bene di cui il pubblico uff‌iciale
si sia appropriato. La Corte di merito si sarebbe limitata
a rilevare l’utilizzo per lungo periodo di tempo ed anche
per viaggi di lunga percorrenza, ritenendo rilevanti le per-
correnze chilometriche evidenziate nella prima sentenza,
senza giustif‌icare il danno in relazione a ciascun episodio
oggetto di contestazione, di ben diversa entità e caratte-
ristiche. Così, sarebbe del pari ingiustif‌icato il diniego
della attenuante speciale sulla base della valutazione com-
plessiva ed unitaria delle singole condotte, come invece,
richiesto dalla difesa in appello anche attraverso le dedu-
zioni tecniche rigettate in quanto non completamente va-
lutate. Anche la considerazione della offerta di indennizzo
da parte della ricorrente nulla proverebbe sulla offensività
del fatto, risultando di valenza neutra al riguardo, tenuto
conto anche della sua restituzione e della mancata costitu-
zione di parte civile dell’Istituto scolastico.
2.3. Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza
del dolo di appropriazione dell’auto di servizio. Sarebbe sta-
ta omessa la considerazione di circostanze fattuali, provate
certamente, indicative della buona fede della ricorrente
nell’utilizzo del veicolo e dunque dell’esistenza - quanto
meno - dell’esimente putativa dell’esercizio di un diritto.
In tale senso militerebbe la autonomia funzionale ed orga-
nizzativa dell’Istituto scolastico rispetto alla quale la ricor-
rente nella sua qualità di Dirigente scolastica - era soggetto
preposto alla gestione ottimale di tutte le risorse, senza es-
sere vincolata ad un orario di uff‌icio precostituito. Inoltre
- in relazione all’utilizzo della vettura per il tragitto scuola
- casa - il Regolamento d’Istituto né lo prevedeva, né lo vie-
tava, così giustif‌icando la buona fede della Preside, anche
per l’utilizzo della vettura dopo i due esposti anonimi nei
suoi confronti a riguardo dell’indebito utilizzo della vettura.

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