Corte di Cassazione Penale sez. V, 19 aprile 2016, n. 16131 (ud. 24 febbraio 2016)

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Rivista penale 6/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 19 APRILE 2016, N. 16131
(UD. 24 FEBBRAIO 2016)
PRES. VESSICHELLI – EST. DE MARZO – P.M. TOCCI (CONF.) – RIC. BIONDI
Impugnazioni penali in genere y Impugnazione
della parte civile y In base alla regola generale ex
art. 576 c.p.p. y Dopo l’intervenuta sentenza di as-
soluzione dell’imputato per “abolitio criminis” y
Conseguenze.
. L’intervenuta abrogazione, per “abolitio criminis”, del
reato dal quale l’imputato sia stato assolto con senten-
za non def‌initiva, non esclude il diritto della parte civi-
le di proporre impugnazione, in base alla regola gene-
rale f‌issata dall’art. 576 c.p.p., avverso detta sentenza;
impugnazione che, se fondata, potrà dar luogo, nel caso
di ricorso per cassazione, ad annullamento con rinvio
al giudice civile competente per valore in grado di ap-
pello (art. 622 c.p.p.); nel caso di appello, a pronuncia
di condanna ai soli effetti civili. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 576; c.p.p., art. 622) (1)
(1) Cfr. sull’argomento Cass. pen., sez. IV, 26 ottobre 2015, n. 42995,
in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. II, 27 set-
tembre 2013, n. 40069, in Arch. nuova proc. pen. 2015, 79 e Cass.
pen., sez. II, 20 giugno 2008, n. 25525, ivi 2009, 546.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 17 luglio 2014 la Corte d’Appello
dell’Aquila, in riforma della decisione di primo grado, ha
assolto Domenico Aureli dal reato di lesioni, perchè il fatto
non sussiste, e dal reato di ingiuria, perchè non punibile
per la reciprocità delle offese.
2. Nell’interesse della parte civile, Luigi Biondi, è stato
proposto ricorso per cassazione, aff‌idato ai seguenti mo-
tivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazio-
nali, in relazione al reato di ingiuria, per avere la Corte
territoriale trascurato di confrontare quanto affermato
dalla parte civile con le ammissioni dello stesso imputato,
il quale aveva riferito che il Biondi, vedendolo avvicinarsi
con un bastone in mano, gli aveva detto che “non poteva
esporsi più di tanto perchè si trovava nel paese di sua mo-
glie”, in tal modo confermando le dichiarazioni difensive
dell’Aureli di non avere detto nulla contro l’antagonista e
smentendo quanto detto dal teste De Cristofaro.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motiva-
zionali, in relazione al reato di lesioni, rilevando che: a) il
teste Palumbo aveva riferito che l’Aureli era “andato con
il bastone in faccia” alla persona offesa; b) che l’imputato
aveva affermato, nel corso dell’interrogatorio, che aveva in
mano un bastone, pur escludendo di averlo usato contro
il Biondi; c) che il teste Di Filippo aveva riferito di non
sapere se l’Aureli aveva colpito il Biondi, che però aveva
spinto; d) che la prova delle lesioni risiedeva nel certif‌i-
cato medico attestante le percosse e un trauma cranico.
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali
e violazione di legge, per avere la Corte d’appello trascu-
rato di considerare il regime delle prove e il loro rango,
degradando il signif‌icato la certif‌icazione medica, facente
fede f‌ino a querela di falso, rispetto alle risultanze della
prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente verif‌icare, a seguito
dell’intervenuta abrogazione del reato di ingiuria ad ope-
ra dell’art. 1 del D.L.vo n. 7 del 2016, la procedibilità del
ricorso proposto dalla parte civile, avverso la sentenza di
merito che, come nella specie, abbia assolto l’imputato
perchè non punibile, ai sensi dell’art. 599, comma primo,
c.p. Invero, il D.L.vo n. 7 del 2016, a differenza del D.L.vo
n. 8 del 216 (art. 9, comma 3), non contiene una disposi-
zione dedicata alla sorte delle statuizioni civilistiche, con
la conseguenza che, in linea generale, per il caso in cui
l’imputato sia stato condannato con decisione non divenu-
ta irrevocabile, deve ritenersi che venga meno il potere del
giudice penale di delibare le pretese della parte civile, in
quanto esso è, in linea generale, correlato, ai sensi dell’art.
538 c.p.p., alla pronuncia di una sentenza di condanna.
Ogni contraria soluzione collide, infatti, con il fatto che
l’art. 12, comma 1 del D.L.vo n. 7 cit. prevede il potere -
dovere del giudice di applicare le cd. sanzioni pecuniarie
civili ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo.
Ne discende che si applicasse l’art. 9, comma 3, se-
condo periodo del D.L.vo n. 8 del 2016 anche nei proce-
dimenti aventi ad oggetto reati abrogati dal D.L.vo n. 7, si
imporrebbe anche alla Corte di Cassazione, quale giudice
dell’impugnazione, di compiere valutazioni di merito, alla
stregua dei criteri di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 7, sulla
base di elementi fattuali che le parti avrebbero diritto di
sottoporre al giudice, in quanto rimasti estranei al con-
traddittorio nel processo penale (si pensi all’arricchimen-
to del soggetto responsabile o alle condizioni economiche
dell’agente).
E se è vero che la destinazione delle sanzioni civili
alla Cassa delle Ammende (art. 10 D.L.vo n. 7 del 2016)
esclude che possa essere la parte civile a dolersi di una
incompleta istruttoria, è però anche vero che la lesione
del diritto di difesa potrebbe essere lamentata dall’impu-
tato che, nel corso del processo di merito, non aveva alcun
interesse a contraddire su prof‌ili - come il suo arricchi-
mento o le sue condizioni economiche - irrilevanti, all’e-
poca, ai f‌ini della decisione. E ciò senza dire che, ai f‌ini
dell’irrogazione delle delle cd. sanzioni civili, si applicano
le disposizioni del codice di procedura civile (art. 8, ult. c.,
D.L.vo n. 7 del 2016).
Tali conclusioni, tuttavia, come, del resto, emerge si-
stematicamente dall’analisi dell’art. art. 9, comma 3 del
D.L.vo n. 8 del 2016, assumono signif‌icato solo nel caso di
sentenza di condanna.
In effetti, il principio generale che emerge dall’art. 538
c.p.p. incontra una deroga sia nell’ipotesi prevista dall’art.
578 c.p.p., per il caso in cui il reato sia estinto per amnistia
o prescrizione (e, infatti, si vedano le conclusioni coeren-
temente raggiunte per il caso in cui l’estinzione del reato

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