Corte di Cassazione Penale sez. V, 19 aprile 2016, n. 16141 (ud. 1 aprile 2016)

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6/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
strumentale priva il delitto del requisito dell’offensività.
Tanto sta pure a signif‌icare che, sotto un prof‌ilo ontologi-
co, è suff‌iciente un’organizzazione minima perchè il reato
si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non
è diretta a dimostrare l’esistenza degli elementi costitu-
tivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici,
l’esistenza di quell’accordo fra tre o più persone diretto a
commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo
di per sè si concreta” sez. VI, sentenza n. 10725 del 25 set-
tembre 1998 ud. (dep. 12 ottobre 1998 ) Rv. 211743.
4.2 L’ordinanza impugnata - come specif‌icamente sot-
tolineato dal ricorso - non sviluppa un adeguato apparato
argomentativo né sulla ritenuta esistenza del vincolo per-
manente tra gli indagati, né sugli altri elementi sintomatici
della sua sussistenza, non essendo congruo allo scopo il solo
riferimento all’organizzazione delle attività ed ai controlli
nei confronti degli operai effettuati dai capi cantiere, che
sono tratti distintivi di ogni organizzazione di lavoro e com-
patibili anche con moduli legittimi di sua estrinsecazione.
4.3 Deve, inoltre, constatarsi che lo stesso Tribunale,
pur assumendo la contestazione di reati f‌iscali come dato
valorizzabile ai f‌ini della gravità indiziaria per il delitto
associativo, vi ha fatto solo un esiguo accenno e, d’altra
parte, non ha tenuto conto della documentazione forni-
ta dalla difesa in sede di riesame, che avrebbe dimostra-
to - secondo il ricorrente - la legittimità delle modalità
di fatturazione tra ditta distaccante e società distacca-
taria, omettendo ogni risposta sul punto. In tal modo si
è verif‌icato il vizio di violazione di legge per carenza di
motivazione, come costantemente opinato da questa Cor-
te: ex multis sez. V, sentenza n. 45520 del 15 luglio 2014
c.c. (dep. 4 novembre 2014 ) Rv. 260765 “In tema di im-
pugnazione di misure cautelari personali, il giudice del
riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad
ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in
caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità,
di violazione di legge per carenza di motivazione. (In ap-
plicazione del principio, la Corte ha annullato l’ordinanza
che aveva confermato il provvedimento custodiale senza
preoccuparsi di confutare le specif‌iche deduzioni formu-
late in una memoria depositata dal difensore all’udienza
camerale f‌issata per il giudizio di riesame).
5. Quanto alle esigenze cautelari va premesso che, no-
nostante il riferimento al provvedimento di custodia cau-
telare in carcere contenuto nella premessa dell’ordinanza
impugnata, risulta - sia pure implicitamente - dal suo te-
sto, pag. 4, che al momento della decisione del riesame
(17 agosto 2015) l’indagato fosse agli arresti domiciliari.
Tanto chiarito va osservato che ugualmente accoglibi-
li sono le censure relative alle esigenze cautelari la cui
esistenza appare collegata - nel ragionamento dei Giudici
alla notevole dimensione ed articolazione delle iniziative
imprenditoriali realizzate dall’indagato ed al lungo perio-
do in cui si erano già sviluppate, desunte dalla titolarità
di ulteriori numerosi appalti e ravvisate nel proposito di
usare manodopera distaccata almeno f‌ino al 2016.
Il percorso logico - argomentativo del Riesame solo in
apparenza può def‌inirsi congruo, facendo in sostanza rife-
rimento alla notevole consistenza, organizzazione ed ar-
ticolazione delle attività di sfruttamento, cioè a modalità
specif‌iche e concrete dei fatti.
5.1 La decisione, tuttavia, appare illogica nella parte in
cui, al ragionevole rilievo difensivo secondo il quale il cla-
more suscitato dagli organi di informazione sulle iniziative
giudiziarie e sui fatti emersi avrebbe per il futuro impedi-
to l’ulteriore distacco di manodopera in modi illeciti, ha
risposto sottolineando che dalle pregresse intercettazioni
emergeva che l’indagato aveva in proposito di continua-
re ad usare lavoratori distaccati almeno f‌ino al 2016. La
suddetta proposizione, svalutando il dato del verosimile
valore deterrente che sarebbe derivato dalle informazioni
riportate dai mass media anche per la risonanza nell’am-
bito dello specif‌ico settore produttivo - e valorizzando in
senso contrario la volontà espressa dall’indagato prima
che i fatti ed il procedimento fossero noti, manifesta un
chiaro vizio logico. L’iter argomentativo, infatti, neutraliz-
za impropriamente le prospettate e plausibili conseguenze
sul pericolo di reiterazione dei reati di quanto avvenuto in
seguito alle indagini, con un dato informativo antecedente
a tali eventi, come se gli stessi non si fossero verif‌icati.
Sul punto la motivazione è, altresì, carente per non
aver considerato la missiva prodotta dalla difesa circa la
risoluzione del contratto di distacco, intervenuta prima
dell’udienza di riesame, il cui signif‌icato, in astratto favo-
revole all’indagato in tema di esigenze di cautela, neppure
è stato oggetto di valutazione.
Alla luce delle considerazioni precedenti l’ordinanza
impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo
esame al Tribunale di L’Aquila, che dovrà provvedere a col-
mare le evidenziate lacune motivazionali. Non conseguen-
do alla pronuncia della presente sentenza la rimessione in
libertà del ricorrente, ne va trasmessa copia, a cura della
cancelleria, al direttore dell’istituto penitenziario, perchè
provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p.,
comma 1 bis. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ.V, 19 APRILE 2016, N. 16141
(UD. 1 APRILE 2016)
PRES. SABEONE – EST. CAPUTO – P.M. BIRRITTERI (CONF.) – RIC. RESSA
Appello penale y Cognizione del giudice d’appel-
lo y Sentenza di proscioglimento y Perché il fatto
non è più preveduto dalla legge come reato y Per
abrogazione della fattispecie di reato y Pronunce
sulle statuizioni civili y Mantenimento delle condi-
zioni previste ex artt. 576 e 578 c.p.p. e dall’art. 9
del D.L.vo n.8/2016 y Inammissibilità y Caducazione
delle statuizioni civili.
. In presenza di condanna non def‌initiva per reato
successivamente abrogato (nella specie, quello di in-
giuria), l’impugnazione proposta dall’imputato avverso
detta sentenza comporta l’obbligo, per il giudice del
gravame, di adottare pronuncia di proscioglimento

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