Corte di Cassazione Penale sez. II, 2 maggio 2016, n. 18132 (c.c. 13 aprile 2016)

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Rivista penale 6/2016
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 2 MAGGIO 2016, N. 18248
(UD. 7 GENNAIO 2016)
PRES. FUMO – EST. MORELLI – P.M. LOY (CONF.) – RIC. P.M. IN PROC. O.R.
Reato y Cause di giustif‌icazione y Stato di necessità
ex art. 54 c.p. y Reato di furto y Al supermercato
y Di generi alimentari di esiguo valore y Per l’im-
prescindibile esigenza di alimentarsi y Sussistenza
y Esclusione.
. Non è punibile per il reato di furto chi per l’impre-
scindibile esigenza di alimentarsi, senza f‌issa dimora e
senza occupazione, tenti di occultare e sottrarre da un
supermercato piccole quantità di generi alimentari di
esiguo valore, essendo ravvisabile la scriminante dello
stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 54; c.p., art. 62; c.p., art. 131 bis; c.p., art.
624) (1)
(1) In senso difforme si veda Cass. pen., sez. V, 29 gennaio 2016, n.
3967, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna, che non considera
idonea la situazione di indigenza in sé e per sé considerata quale
scriminante per la fattispecie in oggetto, atteso che, alle persone che
si trovano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti
di assistenza sociale. Sull’accertamento di una causa di giustif‌icazio-
ne e sulla formula di assoluzione conseguente si veda Cass. pen., sez.
un. 28 ottobre 2008, n. 40049, in questa Rivista 2009, 761.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Ge-
nova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova
del 24 ottobre 2013 che condannava alla pena di giustizia,
previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n.
4, con giudizio di equivalenza sulla recidiva, O.R., ritenuto
responsabile di furto.
Propone ricorso il Procuratore Generale deducendo
violazione di legge in ordine alla qualif‌icazione giuridica
del fatto e difetto di motivazione in ordine alla prospetta-
ta derubricazione del reato consumato in reato tentato ed
alla applicazione della previsione di cui all’art. 131 bis c.p..
Si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe valutato
la possibilità di ritenere conf‌igurabile la fattispecie di cui
all’art. 626 c.p., n. 2 (considerato che l’imputato, persona
straniera senza f‌issa dimora, si era impossessato di generi
alimentari del valore di 4 Euro) e, in ogni caso, l’ipote-
si tentata, dal momento che l’imputato era stato notato
da un cliente mentre si impossessava della merce ed era
stato immediatamente segnalato al personale che l’aveva
bloccato, ottenendo la pronta restituzione dei beni.
Il ricorrente reputa, in ogni caso, sussistenti i presup-
posti per l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., non ostandovi
la contestata recidiva.
Ha presentato una memoria il difensore d’uff‌icio dell’im-
putato sostenendo le argomentazioni svolte nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha dato conto dei motivi per cui ha escluso
che, nel caso di specie, fosse conf‌igurabile il reato tentato
(l’autore del fatto non fu seguito e sottoposto a sorveglian-
za da parte del personale del negozio, ma semplicemente
sorpreso da un cliente mentre inf‌ilava in tasca la merce).
La Corte d’appello ha replicato alla doglianza difensi-
va relativa alla mancata conf‌igurazione del furto lieve per
bisogno con argomentazioni che non possono essere con-
divise, avendo travisato le risultanze processuali che, se
correttamente interpretate, portano a concludere per la
sussistenza della scriminante di cui all’art. 54 c.p..
Il furto ha avuto per oggetto due porzioni di formag-
gio ed una confezione di wurstel del valore complessivo
di quattro Euro; l’imputato ha pagato alle casse soltanto
una confezione di grissini ed ha nascosto gli altri generi
alimentari sotto la giacca (a quanto risulta dalla sentenza
di primo grado).
Risulta altresì dalla lettura delle sentenze di merito,
come l’ O. fosse soggetto privo di dimora e di occupazione.
La condizione dell’imputato e le circostanze in cui è
avvenuto l’impossessamento della merce dimostrano che
egli si impossessò di quel poco cibo per far fronte ad una
immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi,
agendo quindi in stato di necessità.
L’accertamento, in questa sede, dell’esistenza di una
causa di giustif‌icazione impone l’annullamento della sen-
tenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato (sez.
un. 40049 del 29 maggio 2008 Rv. 240814). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 2 MAGGIO 2016, N. 18132
(C.C. 13 APRILE 2016)
PRES. PRESTIPINO – EST. RAGO – P.M. CARDIA (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
TREMATERRA
Associazione per delinquere y Associazione di
tipo maf‌ioso y C.d. concorso esterno y Conf‌igurabi-
lità y Dolo diretto y Sussistenza.
Associazione per delinquere y Associazione di
tipo maf‌ioso y C.d. concorso esterno y Conf‌igurabi-

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