Corte di Cassazione Penale sez. un., 5 febbraio 2015, n. 5396 (ud. 29 gennaio 2015)

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giur
6/2016 Rivista penale
CONTRASTI
Secondo detta tesi il danno consisterebbe nell’introdu-
zione nel sistema per carpire dati riservati e protetti da
password e altri sistemi che ne impediscono l’accesso.
In ordine al momento consumativo dell’art. 615 ter c.p.
si ritiene costituisca, secondo la tesi prevalente in dottri-
na e giurisprudenza, un reato istantaneo la cui perfezione
avverrebbe con l’accesso abusivo da parte del soggetto
agente dopo aver fatto effrazione sui sistemi di sicurezza.
Non è mancato tuttavia qualche autore (PICA) che ha
parlato di reato eventualmente permanente o ad effetti
permanenti.
In conclusione la pronunzia delle Sezioni Unite del
2015 appare perfettamente argomentata e condivisibile.
Riteniamo, infatti, che essendo al giorno d’oggi possibile il
collegamento al server mediante vari dispositivi in remo-
to, sarebbe irragionevole considerare come luogo consu-
mativo del reato di cui al 615 ter c.p. quello di collocazione
del server centrale.
Il reato infatti, verrebbe materialmente integrato nel
luogo di accesso abusivo da parte del soggetto ed è lì che
si realizzerebbero gli elementi della fattispecie delittuosa
in oggetto.
Bisogna anche tener conto del fatto che molti server
centrali sono collocati in Paesi esteri per cui aderendo
all’opposta soluzione rispetto a quella delle Sezioni Unite,
si rischierebbe di non punire queste condotte delittuose,
essendo molto oneroso compiere delle rogatorie interna-
zionali.
I dati vengono materialmente carpiti dal soggetto nel
luogo in cui effettua l’accesso abusivamente ed è giuridi-
camente corretto che in detto luogo si consumi la fattispe-
cie delittuosa di cui al 615 ter c.p.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 5 FEBBRAIO 2015, N. 5396
(UD. 29 GENNAIO 2015)
PRES. SANTACROCE – EST. CONTI – RIC. M.B.
Indagini preliminari y Attività ad iniziativa della
polizia giudiziaria y Accertamenti urgenti su luoghi,
cose e persone y Test alcolimetrico.
Nullità nel processo penale y Concernenti l’im-
putato o la difesa y Nullità a regime intermedio y
Deducibilità.
Circolazione stradale y Guida in stato di ebbrez-
za y Accertamento y Avviso della facoltà di nomina-
re un difensore.
Nullità nel processo penale y Concernenti l’im-
putato o la difesa y Mancato avviso di una garanzia
difensiva y Deducibilità.
Circolazione stradale y Guida in stato di ebbrez-
za y Accertamenti preliminari all’effettuazione
dell’alcoltest y Avviso della facoltà di nominare un
difensore y Necessità y Esclusione y Ragioni.
. La nullità conseguente al mancato avvertimento al
conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alco-
olimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difenso-
re di f‌iducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p.,
può essere tempestivamente dedotta, a norma del com-
binato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo,
secondo periodo, c.p.p., f‌ino al momento della delibe-
razione della sentenza di primo grado. (c.p.p., art. 180;
c.p.p., art. 182; att. c.p.p., art. 114; nuovo c.s. art. 186)
. La parte su cui grava l’onere di eccepire, ex art. 182
comma secondo c.p.p., la nullità di un atto al quale as-
siste è solo il difensore - ovvero il pubblico ministero
-, in nessun caso l’indagato o l’imputato né altra parte
privata, in quanto l’ordinamento processuale privile-
gia la difesa tecnica rispetto all’autodifesa, che non è
mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che
si aff‌iancano all’imprescindibile apporto di un esperto
di diritto abilitato alla professione legale. (c.p.p., art.
182; att. c.p.p., art. 114; nuovo c.s., art. 186)
. In tema di disciplina della circolazione stradale, la
polizia giudiziaria non ha l’obbligo di dare avviso della
facoltà di nominare un difensore di f‌iducia alla persona
sottoposta agli accertamenti qualitativi non invasivi e
alle prove previsti dall’art. 186, comma terzo, cod. stra-
da, in quanto gli stessi hanno funzione meramente pre-
liminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro
e, come tali, restano estranei alla categoria degli accer-
tamenti di cui all’art. 354 c.p.p.. (nuovo c.s., art. 186;
att. c.p.p., art. 114; att. c.p.p., art. 220; c.p.p., art. 354)
. Nel caso in cui la nullità dell’atto derivi da un manca-
to avviso di una garanzia difensiva, alla cui conoscenza
l’avviso stesso è preordinato, la sua deducibilità, da
parte dell’indagato o dell’imputato che vi abbia assisti-
to, non è soggetta ai limiti previsti dall’art. 182 comma
secondo, c.p.p.. (c.p.p., art. 180; c.p.p., art. 182)
. In tema di disciplina della circolazione stradale, la
polizia giudiziaria non ha l’obbligo di dare avviso della
facoltà di nominare un difensore di f‌iducia alla persona
sottoposta agli accertamenti qualitativi non invasivi e
alle prove previsti dall’art. 186, comma terzo, cod. stra-
da, in quanto gli stessi hanno funzione meramente pre-
liminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro
e, come tali, restano estranei alla categoria degli accer-
tamenti di cui all’art. 354 cod. proc. pen. (nuovo c.s.,
art. 186; att. c.p.p., art. 114; att. c.p.p., art. 220; c.p.p.,
art. 97; c.p.p., art. 354)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nelle prime ore del giorno 1° febbraio 2011, la po-
lizia giudiziaria (Nucleo Operativo-Aliquota Radiomobile
dei Carabinieri di Conegliano), in località San Fior, sotto-
poneva M.B., conducente di un’autovettura, ad alcooltest,
ripetuto a distanza di alcuni minuti, il cui esito indicava
un tasso alcolemico pari a 1,97 e poi a 1,90 g/1.

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