Corte di Cassazione Penale sez. III, 19 febbraio 2016, n. 6709 (c.c. 19 gennaio 2016)

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5/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
torio ed al mancato riconoscimento della prevalenza delle
circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte distret-
tuale ha correttamente indicato, con motivazione congrua
ed immune da vizi logico giuridici, le ragioni giustif‌icative
del suo apprezzamento, incentrato su una valutazione di
merito attinente non solo alla specif‌ica gravità del compor-
tamento delittuoso - dall’imputato tenuto in relazione ad
un ampio arco temporale e con appropriazioni di ingenti
quantitativi di denaro - ma anche all’intensità del dolo pa-
lesata dalla pervicacia del suo agire delittuoso, protrattosi
per diversi anni: valutazione discrezionale, questa, effet-
tuata nel pieno rispetto dei criteri direttivi indicati dall’art.
133 c.p. e, come tale, non assoggettabile a sindacato in que-
sta Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive sul
punto formulate nella mera prospettiva di accreditare una
valutazione alternativa in ordine alla sussistenza dei pre-
supposti fattuali che giustif‌icherebbero l’invocato, diverso,
epilogo decisorio sui punti dal ricorso investiti.
Nessun vizio di motivazione, peraltro, è ravvisabile nel
giudizio di equivalenza operato dalla Corte d’appello, che,
nel formulare il relativo bilanciamento, ha espressamente
dimostrato di aver considerato e sottoposto a disamina gli
elementi enunciati nella norma dell’art. 133 c.p. e gli altri
dati signif‌icativi, motivatamente apprezzati come equivalen-
ti rispetto a quelli posti in comparazione (da ultimo, v. sez.
II, n. 3610 del 15 gennaio 2014, Manzari e altri, Rv. 260415).
6. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 19 FEBBRAIO 2016, N. 6709
(C.C. 19 GENNAIO 2016)
PRES. AMORESANO – EST. SCARCELLA – P.M. CANEVELLI (CONF.) – RIC. SCIBILIA
Giuoco e scommessa y Attività di raccolta scom-
messe y Esercizio abusivo y Richiesta della prescrit-
ta autorizzazione di cui all’art. 88 TULPS, senza
averla ancora ottenuta y Sussistenza del reato di
cui all’art. 4, comma 4 bis, L. n. 401/1989 y Circola-
re dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 13 giugno 2013 y Avvio del procedimento am-
ministrativo per l’ottenimento dell’autorizzazione
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato y Rilevanza y Esclusione.
Giuoco e scommessa y Attività di raccolta scom-
messe y In favore di un allibratore estero y Esercizio
abusivo y Mancanza di autorizzazione di cui all’art.
88 TULPS y Sussistenza del reato di cui all’art. 4,
comma 4 bis, L. n. 401/1989 y Contrarietà agli artt.
43 e 49 del TFUE y Rilevanza y Esclusione.
Giuoco e scommessa y Attività di raccolta scom-
messe y Esercizio abusivo y Mancanza di autoriz-
zazione di cui all’art. 88 TULPS y Possibilità di
regolarizzazione di cui all’art. 1, comma 643, L. n.
190/2014 y Mancanza y Applicabilità della norma
penale di cui all’art. 4, comma 4 bis, L. n. 401/1989
y Sussistenza y Ratio.
. In tema di giuoco e scommesse, ai f‌ini della conf‌igu-
rabilità del reato di cui all’art. 4, comma 4 bis, della
legge n. 401/1989 a carico di coloro che abbiano fatto
richiesta della prescritta autorizzazione di cui all’art.
88 del TULPS, senza averla ancora ottenuta, non può
attribuirsi rilievo ostativo alla circolare dell’Ammini-
strazione autonoma dei monopoli di Stato 13 giugno
2013, secondo la quale, “prima dell’irrogazione delle
eventuali sanzioni è opportuno attendere l’esito dell’e-
ventuale contenzioso amministrativo”, atteso che le
sanzioni cui detta circolare si riferisce sono soltanto
quelle di carattere amministrativo, irrogabili ai sensi
del comma 9, lett. f bis, dell’art. 110 del citato TULPS.
(Mass. Redaz.) (l. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4; r.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 88) (1)
. La penale rilevanza, con riferimento al reato di cui
all’art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401/1989, della
condotta costituita dalla raccolta di scommesse in favo-
re di un allibratore estero senza aver conseguito la pre-
scritta autorizzazione prevista dall’art. 88 del TULPS,
non può essere esclusa sulla base della sentenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea 12 settembre
2013, Biasci ed altri, secondo cui sarebbe contraria
agli artt. 43 e 49 del TFUE (Trattato per il funziona-
mento dell’Unione europea) e dovrebbe essere quindi
disapplicata una “normativa nazionale che impedisca
di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel settore
del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimen-
to della suddetta attività e, in particolare, nei casi in
cui avviene un contatto diretto fra il consumatore e l’o-
peratore ed è possibile un controllo f‌isico, per f‌inalità
di pubblica sicurezza, degli intermediari dell’impresa
presenti sul territorio”; ciò in quanto tale principio non
ha portata generale ma si riferisce soltanto all’ipotesi
di società concessionarie estere la cui concessione sia
decaduta sulla base della norma, ritenuta fonte di in-
giusta discriminazione, di cui all’art. 23 del c.d. “bando
Bersani”. (Mass. Redaz.) (l. 13 dicembre 1989, n. 401,
art. 4; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88) (2)
. In tema di giuoco e scommesse, l’art. 1, comma 644,
della legge n. 190/2014, nel prevedere l’applicabilità
della norma penale di cui all’art. 4, comma 4 bis, della
legge n. 401/1989 nei confronti di coloro che, eserci-
tando attività di offerta di scommesse senza essere
collegati al totalizzatore nazionale delle dogane e dei
monopoli, non si siano avvalsi della possibilità di re-
golarizzazione di cui al precedente comma 643, non
persegue f‌inalità di ordine esclusivamente f‌iscale e,
pertanto, non deve essere disapplicato per non confor-
mità alla normativa comunitaria in materia di libertà
di stabilimento e di libera prestazione di servizi. (Mass.
Redaz.) (l. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4; l. 23 dicem-
bre 2014, n. 190, art. 1) (3)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso v. Cass. pen., sez. III, 28
febbraio 2012, n. 7695, in questa Rivista 2013, 582. Si veda, inol-

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