Corte di Cassazione Penale sez. VI, 22 febbraio 2016, n. 6847 (ud. 26 gennaio 2016)

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giur
5/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
po, dipende dalla volontà dell’autore del reato (cfr., in tal
senso, da ultima, Cass., sez. V, 3 febbraio 2015, n. 28157,
rv. 264915).
Applicando tali principi al caso in esame è, dunque,
possibile affermare che la consumazione del reato di osta-
colo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza, realizzato, secondo la previsione tipica dell’art.
2638, comma 2, c.c., omettendo le comunicazioni dovute
alle suddette autorità, si protrae per tutto il tempo in cui
le comunicazioni, pur potendo ancora essere utilmente
effettuate, continuano ad essere omesse, costituendo, per
l’appunto, signif‌icativo indice rivelatore della permanenza
la sistematica pluralità di omissioni di identico contenu-
to poste in essere dal soggetto agente, che trovano la loro
ragione giustif‌icatrice nel fattore unif‌icante dell’ostacolo
alle funzioni di vigilanza, conformemente ai tratti salien-
ti del reato eventualmente permanente, come elaborati
dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., oltre alla già cita-
ta Cass., sez. V, 3 febbraio 2015, n. 28157, rv. 264915, Cass.,
sez. III, 25 giugno 2012 n. 37415, rv. 253359; Cass., sez. III,
10 giugno 2014, n. 30910, rv. 260011; Cass., sez. VI, 25 set-
tembre 2014, n. 49226, rv. 261355).
Ne consegue che il termine di prescrizione del reato
per cui si procede (pari nella sua estensione massima a
sette anni e sei mesi) non può ritenersi perento.
Ed invero, essendo stata f‌issata al 2 novembre 2011 la
durata della f‌idejussione, come accertato dai giudici di me-
rito, l’obbligo di riportare in bilancio la concessione della
suddetta garanzia, in modo che ne avessero contezza gli or-
gani di vigilanza, poteva e doveva essere adempiuto anche
per gli anni successivi al 2006, per cui il dies a qua del re-
lativo termine di prescrizione non deve individuarsi nel 30
giugno 2006, ma piuttosto, in quello (non prima del giugno
2010) in cui gli organi preposti alla vigilanza sulla gestione
economica della cooperative ne vennero a conoscenza.
6. Manifestamente infondato, inf‌ine, deve ritenersi l’ul-
timo motivo di ricorso, che, peraltro, appare anche mera-
mente ripetitivo delle doglianze prospettate con l’atto di
appello, disattese dalla corte territoriale, con motivazione
approfondita ed immune da vizi, con la quale il ricorrente
non si confronta, limitandosi a proporre una nuova rico-
struzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di
logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli
dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse
in sede di giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass.,
sez. V, 22 gennaio 2013, n. 23005, rv. 255502).
Come rilevato, infatti, dalla corte territoriale, alle luce
di una puntuale valutazione delle risultanze processuali,
l’Andermacher, lungi dall’essere un semplice impiegato
d’ordine della “Cantina LA.VIS... aveva rivestito una po-
sizione primaria nella trattativa e nell’intera operazione
dell’acquisizione di Casa Girelli”, venendo indicato dal te-
ste Giacomoni (la cui attendibilità non ha fornito oggetto
di contestazione da parte del ricorrente) “come un sog-
getto, altamente qualif‌icato, che si era occupato dell’ope-
razione in esame, della redazione dei bilanci e delle scrit-
ture della cooperativa Cantina LA.VIS” e “come la persona
che manteneva i rapporti con la Divisione Vigilanza della
Federazione delle cooperative”.
Lo stesso imputato del resto, come sottolinea opportu-
namente la corte territoriale al f‌ine di dimostrare la sus-
sistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo all’An-
dermacher, ha ammesso di essere stato a conoscenza della
f‌idejussione prestata, “pur non riuscendo a spiegarsi la
mancata indicazione a bilancio della stessa”.
Né va taciuto che il ricorrente, quanto meno a far data
dal 2008, come rileva la corte di appello, “rivestiva la posi-
zione di vice direttore generale della cooperativa” (cfr. pp.
10-12). Se ne deduce, pertanto, che, in considerazione del
ruolo dirigenziale e non meramente esecutivo in concreto
svolto dall’Andermacher all’interno della cooperativa ed an-
che della posizione formale dallo stesso assunta a partire
dal 2008 (tenuto conto, sotto tale ultimo prof‌ilo del carat-
tere permanente della condotta illecita in esame), l’impu-
tato rientra nel novero dei soggetti destinatari del precetto
penale, quanto meno nella sua qualità di vice-direttore ge-
nerale (f‌igura equiparabile a quella di direttore generale,
per la sua posizione apicale, che lo distingue dagli altri diri-
genti) ovvero di dirigente preposto alla redazione dei docu-
menti contabili societari, che ha violato concorrendo con gli
altri imputati ad ommettere le dovute comunicazioni.
7. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi di cui
in premessa vanno, dunque, rigettati, con condanna di cia-
scun ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento
delle spese del procedimento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 22 FEBBRAIO 2016, N. 6847
(UD. 26 GENNAIO 2016)
PRES. CONTI – EST. DE AMICIS – P.M. DI LEO (DIFF.) – RIC. MIELE
Peculato y Elemento oggettivo y Titolare di un isti-
tuto di vigilanza privata y Appropriazione del dena-
ro altrui y Denaro di cui si abbia la disponibilità in
ragione dell’incarico conseguito y Conf‌igurabilità
del reato.
. Integra il reato di peculato, siccome posta in essere
da soggetto da considerare investito della qualità di in-
caricato di pubblico servizio, la condotta posta in esse-
re dal titolare di un istituto di vigilanza privata il quale
si appropri del danaro del quale abbia il possesso a cau-
sa dell’incarico a lui conferito di curarne il trasporto,
la contabilizzazione e la custodia. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 314; c.p., art. 316) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. VI, 27 agosto 2014,
n. 36176, in questa Rivista 2014, 900. In senso analogo si veda Cass.
pen., sez. VI, 10 novembre 2015, n. 45082, in Arch. giur. circ. 2016, 4.
Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. VI, 12 agosto 2015, n. 34869 ivi 2016,
46, nel senso che non integra il delitto di peculato l’azione appropria-
tiva di una guardia giurata posta in essere al di fuori delle proprie
attribuzioni istituzionali. Sulla qualif‌ica di incaricato di pubblico
servizio, si vedano inoltre Cass. pen., sez. VI, 22 novembre 2013, n.
46774, in questa Rivista 2014, 758 e Cass. pen., sez. VI, 7 giugno 2013,
n. 25152, ivi 2014, 543.

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