Corte di Cassazione Penale sez. V, 22 febbraio 2016, n. 6916 (c.c. 8 gennaio 2016)

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Rivista penale 5/2016
LEGITTIMITÀ
Va considerato al riguardo che, nelle sue conclusioni
nell’ambito della causa Taricco e altri avanti la CGUE,
l’Avvocato Generale presso la Corte, Juliane Kokott, aveva
espressamente precisato che l’interpretazione proposta
a quest’ultima, poi recepita nella sentenza, «apre, in tut-
ti i casi in cui non è ancora intervenuta la prescrizione,
un margine discrezionale ai f‌ini della considerazione di
valutazioni di diritto dell’Unione che i giudici degli Sta-
ti membri devono sfruttare completamente in sede di
applicazione del rispettivo diritto nazionale, nel rispetto
dei principi di equivalenza e di effettività» (§ 121), ag-
giungendo poi che «Non si tratta, in proposito, di ricava-
re nuovi termini di prescrizione direttamente dal diritto
dell’Unione. Gli articoli 4, paragrafo 3, TUE e 325 TFUE
non contengono comunque, al riguardo, al pari del rego-
lamento n. 2988/95 e della convenzione PIF, disposizioni
suff‌icientemente concrete che consentirebbero un’appli-
cazione diretta nei confronti del singolo» (§ 122).
Se dunque tali prof‌ili sono stati affrontati avanti la
Corte di Lussemburgo nei termini appena detti, non può
non ravvisarsi (come parte della dottrina ha d’altronde os-
servato all’indomani della sentenza Taricco) una sorta di
“diritto quesito” dell’imputato all’estinzione del reato per
il quale fosse già intervenuto il termine di prescrizione,
diritto che non appare pregiudicabile per effetto di una
forma atipica di ius superveniens come quella introdotta
dalla Corte lussemburghese con la più volte citata pro-
nunzia. In tal senso, appare ragionevole sostenere che la
disapplicazione degli artt. 160 e 161 c.p., per assicurare la
tenuta dei principi ispiratori del sistema penale naziona-
le (a cominciare dall’art. 25, comma 2, Cost.) e al tempo
stesso il rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea
(art. 117, comma 1 Cost.), debba valutarsi rispetto ai fatti
non ancora prescritti alla data della pubblicazione della
sentenza Taricco (3 settembre 2015), fra i quali non rien-
tra il caso in esame.
7.5. Per il complesso di ragioni f‌in qui enunciate, non
viene accolta la sollecitazione difensiva, formulata in via
gradata, di sollevare sul punto questione di legittimità co-
stituzionale, atteso che detta questione appare priva del
requisito della rilevanza ai f‌ini del caso per cui si procede.
Da tutto ciò consegue che la sentenza impugnata va
annullata senza rinvio, per essere il reato di cui al capo
C, anche in riferimento alla residua annualità, estinto per
prescrizione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 22 FEBBRAIO 2016, N. 6916
(C.C. 8 GENNAIO 2016)
PRES. ZAZA – EST. AMATORE – P.M. MAZZOTTA (CONF.) – RIC. BANCA
POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
Società y Reati societari y False comunicazioni so-
ciali y Nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622
y C.d. “Falsi valutativi” y Rilevanza penale y Esclu-
sione y Fatti materiali idonei ad indurre in errore
i terzi y Individuazione y Fattispecie relativa al bi-
lancio di un istituto bancario nel quale si era at-
tribuito ad alcune quote di partecipazione al capi-
tale di altro istituto un valore superiore a quello
che sarebbe stato “oggettivamente e palesemente”
quello effettivo.
. In tema di false comunicazioni sociali, deve ritenersi
che, in base alla nuova formulazione degli artt. 2621
e 2622 c.c., introdotta dalla legge 27 maggio 2015 n.
69, caratterizzata dalla individuazione dei soli “fatti
materiali” come possibile oggetto tanto delle condotte
commissive quanto di quelle omissive, con eliminazio-
ne dell’espressione “ancorchè oggetto di valutazione)
contenuta nella formulazione precedente, deve esclu-
dersi che possano ancora assumere rilevanza penale i
c.d. “falsi valutativi”, fermo restando, però, che debbo-
no intendersi come “fatti materiali” solo quelli che si
pongano “a monte” delle valutazioni e non anche quelli
che si pongano “a valle”, quali risultati delle medesime,
con esclusione della percepibilità di tale loro deriva-
zione e con conseguente idoneità ad indurre in errore i
terzi sulla loro stessa consistenza f‌isica. (Nella specie,
in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto
che bene fosse stata affermata la sussistenza del reato
in un caso in cui nel bilancio di un istituto bancario era
stato attribuito ad alcune quote di partecipazione al ca-
pitale di altro istituto un valore superiore a quello che
sarebbe stato “oggettivamente e palesemente” quello
effettivo, sulla base del “dato contabile sottostante, og-
getto di rappresentazione”). (Mass. Redaz.) (c.c., art.
2621; c.c., art. 2622; l. 27 maggio 2015, n. 69) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. V, 30 luglio 2015, n.
33774, in questa Rivista 2015, 861. In senso difforme si veda Cass.
pen., sez. V, 12 gennaio 2016, n. 890, ivi 2016, 117, nel senso che, anche
in base alla nuova formulazione dell’art. 2621 c.c., integra il reato di
bancarotta fraudolenta impropria “da reato societario” anche l’omes-
sa svalutazione dei crediti in sofferenza, attuata nella consapevolezza
della impossibilità o estrema diff‌icoltà della loro riscossione, “trat-
tandosi di condotta dotata di capacità decettiva, che consente una
mendace rappresentazione di solidità patrimoniale e f‌inanziaria della
società e la prosecuzione di ingiustif‌icati prelievi dalle casse sociali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame
di Vicenza aveva respinto il ricorso presentato dall’istituto
di credito sopra indicato, confermando il provvedimento
di sequestro preventivo adottato dal G.i.p. di Vicenza in
data 24 luglio 2015 in relazione al reato di false comuni-
cazioni sociali.
1.1 Avverso la detta ordinanza ricorre la Banca popo-
lare dell’Alto Adige, aff‌idando la sua impugnativa a due
motivi di doglianza.
1.2 Il ricorso proposto nell’interesse dell’istituto di cre-
dito deduce violazione ed erronea applicazione degli artt.
2621 c.c., 2 c.p. e 3 D.L.vo n. 231/01 con conseguente vio-
lazione dell’art. 321 per assenza di astratta conf‌igurabilità
di un reato punibile nel caso di specie. Deduce la parte
ricorrente, più nel dettaglio, che, in seguito alla novella

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