Corte di Cassazione Penale sez. IV, 26 febbraio 2016, n. 7914 (ud. 25 gennaio 2016)

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giur
5/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
dell’abitazione, della scuola, del luogo di lavoro, il com-
pimento di atti vandalici allusivi e di dispetti, la colloca-
zione di oggetti dal signif‌icato inquietante e altre simili
condotte. Si tratta quindi una gamma assai variegata di
comportamenti aventi caratteristiche di elevata invasività
e capaci di instillare nella vittima un senso di oppressione,
di tensione e di paura.
9.5 La gravità richiesta dalla norma punitiva dipende,
in genere, dalla intensità intrinseca delle minacce ricevu-
te, dalla pericolosità dell’agente e dalle circostanze che
nel concreto ne fanno apprezzare la estrema probabilità
di verif‌icazione del danno ingiusto. La protrazione dello
stato soggettivo può durare per quanto si susseguono le
azioni disturbatrici, ma pare più conforme alla lettera
della norma punitiva ritenere che essa corrisponda ad una
alterazione irreversibile e patologica.
9.6 Il mutamento di abitudini di vita è fatto constatato
dall’esperienza come comportamento necessitato cui la
vittima di atti di persecuzione ricorre per cercare di sot-
trarsi agli stessi: sicchè accade molto di frequente che vit-
time di appostamenti e pedinamenti cambino il percorso
che le conduce a scuola, a casa od al lavoro; ovvero che
non rispondano più al telefono e chiedano agli enti ge-
stori il distacco degli apparecchi e l’eliminazione del loro
nominativo dagli elenchi; ovvero, ancora, che si facciano
accompagnare da terze persone per la paura di rimanere
da sole con chi le molesta o le intimidisce. Si tratta, in
genere, di precauzioni adottate per non fornire ulteriori
occasioni di essere disturbati, a prezzo, però, di alterare
e modif‌icare i propri ritmi di vita quotidiana, le proprie
forme di distrazione, le scelte minute che ordinariamente
regolano l’assetto relazionale con l’esterno.
9.7 Ne consegue che laddove il comportamento del
soggetto passivo in qualche modo assecondi il comporta-
mento del soggetto agente, viene meno il requisito indi-
spensabile del mutamento radicale delle proprie abitudini
e la situazione di ansia che segna in modo irreversibile la
vita della vittima.
10. Orbene, il Tribunale, nel valutare il racconto della
persona offesa, pur prendendo atto delle minacce conti-
nue, ed anche gravi, poste in essere dal X anche al cospet-
to di estranei, non ha potuto far a meno di verif‌icare com-
portamenti per lo meno incongrui posti in essere dalla
destinataria di tali minacce, consistiti nel proseguire i
rapporti telefonici rispondendo al proprio interlocutore
anzichè prenderne le distanze; ovvero ancora nell’accet-
tare quell’incontro “chiarif‌icatore” nei propositi del X,
poi degenerato nella denunciata violenza sessuale. La
valutazione operata dal Tribunale sul piano della con-
sistenza indiziaria necessaria per la integrazione della
fattispecie non appare dunque nè manifestamente illo-
gica, nè contraddittoria ed è anche coerente con i rigidi
parametri normativi per il corretto inquadramento della
fattispecie.
11. Sotto tale specif‌ico prof‌ilo la decisione del Tribu-
nale va condivisa ed il ricorso del Pubblico Ministero deve
essere rigettato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 26 FEBBRAIO 2016, N. 7914
(UD. 25 GENNAIO 2016)
PRES. CIAMPI – EST. PAVICH – P.M. PINELLI (PARZ. DIFF.) – RIC. TORMENTI ED ALTRI
Reato y Estinzione (Cause di) y Reati tributari y
Sentenza Corte di giustizia UE 8 settembre 2015,
Taricco y Frodi gravi y Prescrizione del reato inter-
venuta anteriormente alla data di pubblicazione
della sentenza Taricco y Normativa nazionale di cui
agli artt. 160, ult. comma, e 161, comma 2, c.p. y Di-
sapplicazione y Esclusione.
. In tema di reati tributari, il principio affermato dalla
sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
8 settembre 2015, Taricco ed altri, in base al quale an-
drebbe disapplicata la normativa nazionale in materia
di prescrizione dettata dal combinato disposto degli
artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, c.p.,
nei casi in cui, trattandosi di frodi “gravi”, essa impedi-
rebbe l’inf‌lizione di sanzioni effettive e dissuasive nei
casi di frodi “gravi” che ledano gli interessi f‌inanziari
dell’Unione europea, non può trovare applicazione (a
prescindere da ogni altra considerazione) nelle ipotesi
in cui la prescrizione sia già maturata antecedente-
mente alla data di pubblicazione della citata sentenza.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 160; c.p., art. 161) (1)
(1) Interessante pronuncia, maturata a seguito della sentenza Ta-
ricco, in merito alla quale non risultano editi precedenti. In dottrina,
sulla sentenza in oggetto, si vedano gli autorevoli commenti di A. CA-
MON, La torsione d’un sistema. Rif‌lessioni intorno alla sentenza Ta-
ricco, in Arch. nuova proc. pen. 2016, 2; O. MAZZA, La prescrizione
del reato fra legalità penale e diritto giurisprudenziale europeo, ivi
2016, 8; L. BARTOLI, Il caso Taricco. Scheda riassuntiva, ivi 2016, 1.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito di annullamento con rinvio di precedente
sentenza della Corte di appello di L’Aquila, disposto dalla III
Sezione Penale di questa Corte in data 17 ottobre 2013, la
Corte di Appello di Perugia, con sentenza resa il 30 ottobre
2014, riformava parzialmente la pronunzia con la quale il
Tribunale di Teramo in composizione collegiale aveva con-
dannato Franco Tormenti e Marcello Tormenti alla pena di
nove anni di reclusione e Giovanni Tormenti alla pena di
sei anni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge,
in relazione ai reati di cui al capo B (varie ipotesi di truffa
aggravata) e al reato C (condotte qualif‌icate ex art. 2 D.L.vo
n. 74/2000), limitatamente alle condotte ivi specif‌icate, re-
ati tra loro uniti nella continuazione, oltre alle statuizioni
accessorie; gli imputati erano stati invece assolti dal reato
di cui al capo A. In appello, la Corte territoriale di L’Aquila
aveva riformato la pronunzia di primo grado riconoscendo
gli imputati responsabili anche del delitto associativo di cui
al capo A (art. 416 c.p.), dichiarando però assorbito il reato
sub B in quello sub C e, previa esclusione dell’aggravante
di cui all’art. 61 n. 7 c.p. e riconoscimento del vincolo della
continuazione fra il reato sub A e quello sub C, aveva ride-

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