Corte di Cassazione Penale sez. III, 21 marzo 2016, n. 11675 (ud. 18 febbraio 2016)

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Rivista penale 5/2016
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 21 MARZO 2016, N. 11675
(UD. 18 FEBBRAIO 2016)
PRES. AMORESANO – EST. MENGONI – P.M. BALDI (DIFF.) – RIC. X ED ALTRI
Pornograf‌ia minorile y Elemento oggettivo y Of-
ferta o cessione ad altri di materiale pornograf‌ico
y Utilizzo di minori di anni diciotto y Produttore del
materiale y Soggetto diverso dal minore raff‌igurato
y Necessità.
. In tema di offerta o cessione ad altri di materiale
pornograf‌ico realizzato utilizzando minori di anni di-
ciotto, di cui all’art. 600-ter, comma quarto, c.p., per
l’integrazione del reato, è necessario che il produttore
del materiale oggetto di cessione od offerta sia sogget-
to diverso dal minore raff‌igurato. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 600 ter) (1)
(1) Non risultano editi precedenti negli esatti termini. In argomento,
utile è la consultazione di L. ALIBRANDI, Codice penale, commentato
con la giurisprudenza, ed. La Tribuna, Piacenza 2016, pp. 1714 e ss.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 10 novembre 2014, il Tribunale per
i minorenni dell’Abruzzo dichiarava non doversi procedere
nei confronti di X, (omissis), (omissis), (omissis), (omis-
sis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis)
e (omissis) in ordine ai reati loro ascritti (art. 600 ter c.p.,
comma 4, ad eccezione di (omissis), imputato ex art. 600
quater c.p.), perchè il fatto non sussiste; il Collegio, preso
atto della condotta pacif‌icamente tenuta da tutti, quale
l’aver ceduto ad altri (ed il (omissis) detenuto) fotograf‌ie
pornograf‌iche raff‌iguranti la minore (omissis), rilevava
che l’art. 600 ter c.p., comma 4, sanziona sì la cessione di
materiale pedopornograf‌ico, ma a condizione che lo stesso
sia stato realizzato da soggetto diverso dal minore raff‌igu-
rato, come si desume dal richiamo - contenuto nella me-
desima disposizione - al “materiale di cui al comma 1”, che
tale presupposto richiede espressamente, distinguendo
“l’utilizzatore” dal minore utilizzato.
Nel caso di specie, invece, le immagini erano state ri-
prese in autoscatto direttamente dalla minore, di propria
iniziativa e senza l’intervento di alcuno, e dalla stessa vo-
lontariamente cedute ad altri (e, da questi, ad altri an-
cora), sì che la giovane non poteva ritenersi “utilizzata”
da terzi soggetti; dal che, l’impossibilità di inserire la fat-
tispecie concreta nell’ipotesi di reato ascritta, pena una
palese analogia in malam partem.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, per tutti gli im-
putati escluso (omissis), deducendo - con unico motivo -
l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.
Condivisa la lettura operata dal Tribunale quanto all’art.
600 ter c.p., comma 1, la stessa sarebbe però errata con
riferimento ai successivi commi, compreso il quarto, che
farebbero invero riferimento sic et simpliciter a materiale
pornograf‌ico riproducente minori, senza richiedere che
lo stesso sia stato realizzato da terzi soggetti utilizzando i
minori medesimi, elemento invero richiamato soltanto nel
primo comma. Tale interpretazione, peraltro, impedirebbe
un pericoloso e gravissimo vuoto di tutela per ipotesi come
quella in esame; tale interpretazione, ancora, troverebbe
conferma nel successivo art. 600 quater c.p. (Detenzione
di materiale pornograf‌ico) che - in modo esplicito - con-
cerne il “materiale pornograf‌ico realizzato utilizzando
minori degli anni diciotto”, locuzione invero non presente
nell’art. 600 ter, comma 4 in esame.
3. Con memorie depositate il 2 febbraio 2016 e 12 feb-
braio 2016, i difensori di (omissis), (omissis), (omissis),
(omissis) e (omissis) hanno chiesto dichiarare inammis-
sibile - o, comunque, rigettare - il ricorso del Procuratore
della Repubblica, condividendo gli argomenti spesi dal
Tribunale. Con memoria depositata il 27 gennaio 2016, il
difensore di (omissis) - nei confronti del quale non è stato
proposto il ricorso per cassazione - ha chiesto che la posi-
zione dello stesso venga stralciata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve esser dichiarato il non luogo a
provvedere quanto a (omissis), nei cui confronti il grava-
me del pubblico ministero non è stato proposto.
4. Lo stesso, avanzato nei confronti degli altri imputati,
risulta peraltro infondato; a giudizio della Corte, infatti,
l’interpretazione fornita dal Collegio di L’Aquila in ordine
all’art. 600 ter c.p., comma 4, è corretta e deve essere con-
divisa in forza delle considerazioni che seguono.
L’art. 600 ter c.p. (Pornograf‌ia minorile) è stato intro-
dotto unitamente a molte altre norme - dalla L. 3 agosto
1998, n. 269, al f‌ine esplicito di combattere “lo sfrutta-
mento della prostituzione, della pornograf‌ia, del turismo
sessuale in danno di minori, quali nuove forme di ridu-
zione in schiavitù”, come evidenziato dalla rubrica della
legge medesima. Nella lettera originaria - e per quel che
qui rileva - il comma 1 della norma sanzionava “chiunque
sfrutta minori degli anni diciotto al f‌ine di realizzare esibi-
zioni pornograf‌iche o di produrre materiale pornograf‌ico”;
il comma 4, invece, puniva “chiunque, al di fuori delle

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