Corte di Cassazione Penale sez. un., 16 marzo 2016, n. 10959 (ud. 29 gennaio 2016)

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giur
5/2016 Rivista penale
CONTRASTI
se e alla sanzione pecuniaria (sez. un., n. 7 del 25 giugno
1997, Chiappetta, Rv. 208166; sez. un., ord. n. 20 del 9 otto-
bre 1996, Vitale, Rv. 206168).
18. In conclusione, va affermato il seguente principio
di diritto:
“Il difensore, di f‌iducia o d’uff‌icio, dell’indagato o im-
putato, non munito di procura speciale non può effettuare
una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione,
anche se da lui proposta, a meno che il rappresentato sia
presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e
non vi si opponga”.
19. Nel presente giudizio, pertanto, il Tribunale del ri-
esame di Catania ha errato nel ritenere invece valida ed
eff‌icace la dichiarazione di rinuncia alla richiesta di riesa-
me fatta in udienza dal difensore di f‌iducia privo di procura
speciale e senza la presenza dell’indagato e, conseguente-
mente, nel dichiarare inammissibile l’impugnazione, inve-
ce di esaminarla nel merito. È difatti evidente, per le ragio-
ni dianzi indicate, che il comportamento dell’interessato
detenuto che dichiari di rinunciare solo alla sua presenza
in udienza non può essere inteso come una certa ed inequi-
voca manifestazione implicita di volontà di rinuncia all’im-
pugnazione o di ratif‌ica della dichiarazione del difensore.
L’ordinanza impugnata deve dunque essere annulla-
ta con rinvio al Tribunale di Catania per il giudizio sulla
richiesta di riesame, essendo chiaramente infondata la
domanda del ricorrente di dichiarare la sopravvenuta inef-
f‌icacia della misura cautelare per non essere intervenuta
legittimamente una pronuncia nel termine di dieci gior-
ni dalla ricezione degli atti, come prescritto dall’art. 309,
comma 10, c.p.p.
Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, la cessazione dell’eff‌icacia della misura coercitiva
prevista dal comma 10 dell’art. 309 c.p.p. si verif‌ica sol-
tanto qualora nel termine indicato dal precedente comma
9 non sia stata materialmente adottata alcuna decisio-
ne, e non, invece, allorché il tribunale abbia in qualsiasi
modo pronunziato nei termini sulla richiesta di riesame,
sia dichiarandone l’inammissibilità, sia decidendo sulla
sua fondatezza, e ciò anche nel caso in cui tale pronunzia
sia affetta da nullità assoluta ed insanabile per errore in
procedendo, non essendo tale nullità equiparabile all’ine-
sistenza del provvedimento (sez. un., n. 2 del 12 febbraio
1993, Piccioni, Rv. 193414; sez. un., n. 20 del 12 ottobre
1993, Durante, Rv. 195356; sez. un., n. 6 del 17 aprile 1996,
Pagnozzi, Rv. 205254; sez. un., n. 33540 del 27 giugno 2001,
Di Sarno, Rv. 219230).
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 16 MARZO 2016, N. 10959
(UD. 29 GENNAIO 2016)
PRES. CANZIO – EST. BIANCHI – P.M. SALZANO (CONF.) – RIC. X
Indagini preliminari y Chiusura y Archiviazione y
Avviso alla persona offesa y Delitti commessi con
violenza alla persona y Riferimento anche ai reati
di atti persecutori e di maltrattamenti in famiglia
y Sussistenza.
. La disposizione di cui all’art. 408, comma 3 bis, c.p.p.,
che stabilisce l’obbligo di dare avviso alla persona offe-
sa della richiesta di archiviazione per i delitti commessi
con violenza alla persona, è riferibile anche ai reati di
atti persecutori e di maltrattamenti in famiglia previsti
rispettivamente dagli artt. 612 bis e 572 c.p., perchè l’e-
spressione “violenza alla persona” deve essere intesa
alla luce del concetto di violenza di genere, quale risul-
ta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale
recepite e di diritto comunitario”. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 572; c.p., art. 612 bis; c.p.p., art. 408) (1)
(1) La sentenza in epigrafe affronta una questione particolarmente
importante in quanto si inserisce nel più ampio quadro del fenomeno
della violenza contro le donne e domestica: se la disposizione dell’art.
408, comma 3-bis, c.p.p., che stabilisce l’obbligo di dare avviso alla per-
sona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti
commessi con violenza alla persona, sia riferibile anche alla fattispe-
cie di atti persecutori prevista dall’articolo 612-bis c.p. (c.d. stalking).
Nello stesso senso di cui in massima si è espressa Cass. pen., sez. V,
28 maggio 2015, n. 22991, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.
Giurisprudenza pacif‌ica della S.C. nel senso che è affetto da nullità
il decreto di archiviazione emesso "de plano", ove sia stato omesso
l’avviso ex art. 408, comma terzo, c.p.p., alla persona offesa che ne
aveva fatto richiesta. Ex multis: Cass. pen., sez. II, 25 marzo 2015,
n. 12631, ibidem; Cass. pen., sez. IV, 28 novembre 2014, n. 49764,
ibidem; Cass. pen., sez. I, 1 ottobre 2014, n. 40629, in Arch. nuova
proc. pen. 2015, 53; Cass. pen., sez. II, 15 gennaio 2010, n. 1929, ivi
2011, 233 e Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2009, n. 6229, ivi 2010, 99.
In dottrina, qualche utile riferimento si rinviene in E. CAMPOLI, La
tutela della persona offesa nella violenza di genere: brevi rif‌lessioni
sulle novelle processuali, ivi 2014, 221.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il procedimento.
Con decreto dell’11 luglio 2014 il Giudice per le inda-
gini preliminari del Tribunale di Milano, su conforme ri-
chiesta del Pubblico ministero, disponeva l’archiviazione
del procedimento penale a carico di X, indagato, a seguito
della presentazione di querela da parte di Y, per i delitti di
cui agli artt. 612-bis e 594 c.p..
2. Il ricorso per cassazione.
Il difensore della persona offesa ricorreva per cassa-
zione deducendo la violazione dell’art. 408 c.p.p., comma
3-bis.
Rappresentava di aver avuto conoscenza del provvedi-
mento in data 25 novembre 2015 in occasione di un con-
trollo in Cancelleria nel corso del quale aveva provveduto
ad estrarne copia; di aver appreso già dalla informazione
di garanzia che il procedimento aveva ad oggetto i reati di
cui agli artt. 612-bis e 594 c.p.; di non aver ricevuto avviso
della richiesta di archiviazione del pubblico ministero.
Rilevava che: l’art. 408 c.p.p., comma 3 bis, come novel-
lato dal D.L. n. 93 del 2013, art. 2, comma 1, lett. g), con-
vertito, con modif‌icazione, dalla L. n. 199 del 2013, impone
la notif‌ica dell’avviso della richiesta di archiviazione in
tutti i casi di “delitti commessi con violenza alla persona”,
a prescindere dalla richiesta della persona offesa, che nel-

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