Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 5 Maggio 2016, N. 18919 (Ud. 15 Marzo 2016)

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giur LEGITTIMITÀ
6/2016 Arch. loc. cond. e imm.
della seconda autovettura: in detta pronuncia si è valo-
rizzato il fatto per cui una tale delibera sottraeva l’utiliz-
zazione del bene comune a coloro che non possedevano la
seconda autovettura). In sintesi, dunque, la predetta asse-
gnazione è di per sè lesiva di un uso e godimento paritario
del bene: uso e godimento che va apprezzato sulla scorta
di un’astratta valutazione del rapporto di equilibrio che
deve essere mantenuto fra tutte le possibili concorrenti
fruizioni del bene stesso da parte dei partecipanti al con-
dominio. Nè può assumere rilevanza, ai presenti f‌ini, quel-
la "esigenza di compensare" la perdita del diritto da parte
della A.E. sull’area ad essa attribuita nel proprio contratto
di acquisto (area poi attribuita ad altro condominio a se-
guito della scissione di quello originario): una tale esigen-
za non poteva difatti essere disciplinata comprimendo i
diritti dei condomini di via (omissis) su porzioni di cose
comuni, oggetto, come tali, dell’uso e del godimento ad
essi riservato, in ragione della previsione dell’art. 1102
c.c., e art. 1120 c.c., comma 2 (ora comma 4).
Ha errato quindi la corte territoriale nel ritenere che
la delibera del 26 settembre 1980, adottata a maggioranza,
potesse assegnare l’uso, in via esclusiva, di posti macchina
ad alcuni dei condomini. E sul punto va rammentato che è
nulla (e non soltanto annullabile) la deliberazione dell’as-
semblea presa a maggioranza che approvi una utilizzazione
particolare da parte di un singolo condomino di un bene co-
mune, qualora tale diversa utilizzazione - senza che sia dato
distinguere tra parti principali e secondarie dell’edif‌icio
condominiale - rechi pregiudizievoli invadenze nell’ambito
dei coesistenti diritti altrui (Cass. 28 agosto 1993, n. 9130).
Il ricorso è accolto.
La sentenza appellata va dunque cassata.
Decidendo nel merito a norma dell’art. 384 c.p.c.,
comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la Corte dichiara nulla la delibera impugnata, adot-
tata il 26 settembre 1980.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 5 MAGGIO 2016, N. 18919
(UD. 15 MARZO 2016)
PRES. ZAZA CARLO – EST. SCARLINI – P.M. ORSI (CONF.) – RIC. L.D.
Ingiuria e diffamazione y Diffamazione y Missiva
indirizzata a più persone y Inclusione tra i desti-
natari della persona offesa y Reato conf‌igurabile
y Ingiuria aggravata y Esclusione y Diffamazione y
Sussistenza y Ragioni y Fattispecie relativa a lettera
indirizzata ad amministratore di condominio.
. La missiva a contenuto diffamatorio diretta a una plu-
ralità di destinatari, oltre l’offeso, non integra il reato di
ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, bensì
quello di diffamazione, stante la non contestualità del
recepimento delle offese medesime e la conseguente
maggiore diffusione della stessa. (Fattispecie relativa
a missiva offensiva indirizzata impersonalmente anche
"all’amministratore del condominio" nella quale la S.C.
ha escluso la conf‌igurabilità del reato di ingiuria in
quanto l’imputato non poteva essere certo che il legale
rappresentante del condominio si identif‌icasse ancora
con la persona che stava offendendo). (c.p., art. 594;
c.p., art. 595) (1)
(1) Si rinvia alla citata Cass. pen. 15 ottobre 2012, n. 44980, a quanto
consta inedita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 4 marzo 2015 il Tribunale di Arezzo
confermava la sentenza del 13 maggio 2014 del locale Giu-
dice di Pace che aveva ritenuto L.D. colpevole del delitto
di diffamazione, consumato il (omissis) ai danni di Lu.,
amministratore di una multiproprietà, inviando una mis-
siva all’amministratore del condominio e ad altri soggetti
in cui così def‌iniva l’intervento del Lu. in assemblea "ap-
pare quantomeno assurda e da mentecatto la precisazione
dell’amministratore del residence (omissis)".
L’imputato era stato condannato alla pena di Euro 450
di multa ed a risarcire i danni causati alla parte civile, li-
quidati in Euro 600.
La missiva era stata scritta dall’imputato che ave-
va svolto un incarico di consulente tecnico di parte per
il condominio e che intendeva fare delle precisazioni in
ordine al pagamento dei suoi onorari, in risposta ad una
lettera della persona offesa che ne pretendeva la gratuità.
La missiva giunta alla persona offesa, come ammini-
stratore del Residence (omissis), era stata letta anche
dai testi M. e B., dell’amministrazione stessa, che avevano
deposto in tal senso.
Non sussisteva l’esimente della provocazione posto che
non era stata neppure prodotta la lettera della persona
offesa che avrebbe provocato lo stato d’ira dell’imputato
e considerato che, fra la prima missiva che si assume del
gennaio 2009 e la risposta di f‌ine aprile dello stesso anno,
erano appunto trascorsi alcuni mesi.
2 - Avverso la predetta sentenza propone ricorso l’im-
putato, a mezzo del proprio difensore.
2- 1 - Con il primo motivo deduce violazione di legge in
ordine alla competenza per territorio, un’eccezione ritual-
mente e tempestivamente formulata e ribadita nelle varie
fasi del processo.
Il Giudice di Pace di Arezzo non era competente per
territorio a decidere posto che la missiva incriminata era
stata inviata a vari destinatari, a (omissis). Avevano errato
il Giudice di Pace ed il Tribunale nel ritenere che rilevas-
se la circostanza che la missiva fosse stata inviata anche a
(omissis) (e quindi in territorio di competenza del Giudice
di Pace di Arezzo), all’utenza fax (omissis), posto che que-
sta utenza era in uso alla medesima persona offesa, non
conf‌igurando così il suo invio il delitto di diffamazione.
Secondo la difesa si sarebbe pertanto dovuti ricorrere
(in assenza della prova che la missiva fosse stata inviata
anche agli altri indirizzi in essa individuati) alla regola
suppletiva dettata dall’art. 9 c.p.p..

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