Corte di Cassazione Penale sez. V, 3 marzo 2016, n. 8900 (ud. 19 gennaio 2016)

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Rivista penale 4/2016
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 3 MARZO 2016, N. 8900
(UD. 19 GENNAIO 2016)
PRES. ZAZA – EST. AMATORE – P.M. VIOLA (DIFF.) – RIC. X
Falsità in atti y In certif‌icati o autorizzazioni am-
ministrative y Permesso di parcheggio per invalidi y
Conf‌igurabilità del reato y Condizioni.
. Integra il reato di falsità materiale commessa dal
privato in autorizzazioni amministrative (art. 477 e
482 c.p.) la riproduzione di un permesso di parcheg-
gio riservato ad invalidi, quando il documento relativo
abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, e non
si presenti come mera riproduzione fotostatica. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 477; c.p., art. 482) (1)
(1) Principio più volte ribadito dalla giurisprudenza della S.C. Ex mul-
tis: Cass. pen., sez. V, 24 maggio 2010, n. 19567, in Arch. giur. circ. 2010,
905; Cass. pen., sez. V, 4 aprile 2008, n. 14308, ivi 2009, 170 e Cass. pen.,
sez. V, 24 marzo 2006, n. 10391, ivi 2006, 1160, seconda parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze ha
assolto la predetta imputata dal reato di cui agli artt. 81
cpv., 100, 469, 477 e 482 c.p., perché il fatto non costituisce
reato, ritenendo che la mera riproduzione fotostatica, an-
che se plastif‌icata, di un’autorizzazione amministrativa ef-
fettivamente esistente e rilasciata dalla P.A. non integrasse
il reato di falso di cui all’art. 477 c.p. né altro reato di falso.
1.1 Avverso la sentenza ricorre il P.M., aff‌idando la sua
impugnativa ad un unico motivo di doglianza.
1.2 Il ricorso proposto dal P.M. deduce, ai sensi dell’art.
606 lett. b ed e, l’erronea interpretazione ed applicazione
degli artt. 477 e 481 c.p.. Deduce il P.M. che ciò che è sta-
to oggetto di contestazione nel capo di imputazione non è
l’uso di una fotocopia ma il fatto del tutto diverso di aver
formato un permesso invalidi integralmente falso attra-
verso la riproduzione fotostatica dell’originale rilasciato
dal Comune di Rosignano Marittimo ed intestato a C.L.D.,
e cioè attraverso il confezionamento di un ulteriore per-
messo avente le medesime caratteristiche cromatiche e
di plastif‌icazione del permesso originale; osserva pertanto
che la condotta, così come descritta anche nella sentenza
impugnata, integra il reato descritto in rubrica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato.
2.1 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza
di questa Corte, integra il reato di falsità materiale com-
messa dal privato in autorizzazioni amministrative (art.
477 e 482) la riproduzione fotostatica dell’originale di un
“permesso di parcheggio riservato a invalidi” attribuito ad
altri e l’esposizione di tale falso permesso sul proprio vei-
colo allorché il documento relativo abbia l’apparenza e sia
utilizzato come originale, e non si presenti come mera ri-
produzione fotostatica (Cass., sez. V, n. 19567 del 9 marzo
2010 - dep. 24 maggio 2010, Pmt in proc. Altomonte e altro,
Rv. 247499). Sul punto, va precisato che la giurisprudenza
maggioritaria, cui questo Collegio aderisce, ha affermato
più volte il principio secondo cui hanno rilevanza penale
le condotte di falsif‌icazione di copie che tengono luogo
degli originali, quando il documento relativo abbia l’ap-
parenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti
come mera riproduzione fotostatica (Cass., sez. V, 19 mar-
zo 2008, n. 14308; sez. V, 7 febbraio 2006, n. 10391; sez. V, 2
dicembre 2004, n. 5401; sez. V, 27 febbraio 2001, n. 18283).
2.2 Nella specie, il giudice impugnato nel ritenere
che la fattispecie concreta non integrasse il reato di cui
all’art. 477 c.p. né altra ipotesi di falso non ha tenuto in
considerazione che il permesso aveva le stesse dimensio-
ni, gli stessi colori e plastif‌icazione identica al permesso
originale e che era stato utilizzato dall’imputata sulla sua
autovettura per legittimare la circolazione di quest’ultima
come se fosse abilitata sulla base del permesso originario
e pertanto non ha applicato il principio sopra esposto e al
quale anche questo Collegio convintamente aderisce.
2.3 L’erronea motivazione impone l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata con un nuovo esame che
tenga in considerazione il principio di diritto sopra richia-
mato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 3 MARZO 2016, N. 8837
(UD. 12 FEBBRAIO 2016)
PRES. GENTILE – EST. PARDO – P.M. X – RIC. P.B.K.
Circonvenzione di persone incapaci y Effetto
dannoso y Opera di induzione del soggetto agente
y Avvenuto compimento dell’atto pregiudizievole y
Mancanza y Per il sopravvenuto verif‌icarsi di fatto-
ri esterni y Ipotesi di tentativo y Punibilità y Sussi-
stenza.
. Il delitto di circonvenzione di persone incapaci è fatti-
specie punibile anche a titolo di tentativo quando all’o-
pera di induzione del soggetto agente non consegua
il compimento dell’atto pregiudizievole per il soprav-

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