Corte di Cassazione Penale sez. II, 22 giugno 2015, n. 26216 (ud. 4 giugno 2015)

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3/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile alla
stregua del seguente principio di diritto: «non è abnorme,
né in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il
giudice investito della richiesta di archiviazione, nel riget-
tarla, imponga al pubblico ministero di formulare l’impu-
tazione - nei confronti del soggetto che già risulti iscritto
nel registro delle notizie di reato - per il medesimo fatto,
ma in relazione ad altro titolo di reato». (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 22 GIUGNO 2015, N. 26216
(UD. 4 GIUGNO 2015)
PRES. ESPOSITO – EST. RAGO – P.M. ROMANO (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
MERCURIO ED ALTRO
Fonti del diritto y Legge penale y Successione di
leggi y Legge delega 28 aprile 2014, n. 67 y Depena-
lizzazione di alcuni reati y Mancata emanazione dei
decreti delegati y Effetti abrogativi diretti y Esclu-
sione y Ragioni.
. Le disposizioni inserite nella legge 28 aprile 2014, n.
67, che prevedono la delega al Governo per la depena-
lizzazione di una serie di reati ivi elencati, non han-
no effetti immediatamente abrogativi, i quali, invece,
sono subordinati all’emanazione dei decreti delegati,
avendo la legge delega natura di atto normativo stru-
mentale alla futura produzione legislativa, cui spetta
anche la previsione di meccanismi compensatori, quali
adeguate sanzioni civili. (Fattispecie in cui la Corte ha
annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace che
aveva disposto il proscioglimento per i reati di cui agli
artt. 633 e 635 c.p., ritenendo intervenuta la depena-
lizzazione degli stessi per effetto dell’art. 2 della legge
n. 67 del 2014) (l. 28 aprile 2014, n. 67, art. 2; c.p., art.
633; c.p., art. 635) (1)
(1) Nello stesso senso, anche se in riferimento ad una fattispecie
peculiare quale quella previdenziale, si veda Cass. pen., sez. III, 19
maggio 2015, n. 20547, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna. Sem-
pre nello stesso senso si esprime, inoltre, Cass. pen., sez. I, 29 ottobre
2014, n. 44977, ibidem in materia di ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 13 novembre 2014, il Giudice di
Pace di Catanzaro dichiarava non doversi procedere nei
confronti di Mercurio Maria e Spagnolo Antonio per i reati
di cui agli artt. 633-635 c.p. perchè il fatto non è previ-
sto dalla legge come reato, essendo stato depenalizzato
dall’art 2/3 della legge delega n. 67/2014.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso
per cassazione il Procuratore Generale di Catanzaro rile-
vando che, in assenza dei decreti attuativi, il reato conte-
stato doveva ritenersi ancora in vigore.
3. II ricorso è fondato.
Questa Corte (Cass. 38080/2014), ha già rilevato che
la L. 28 aprile 2014, n. 67 si limita a stabilire una delega
al governo in materia penale, non apportando, quindi, in
nessun modo modif‌iche ai reati da abrogare, essendo tale
funzione aff‌idata alla futura decretazione delegata.
La delega di cui alla Legge n. 67/2014, deve ritenersi il
classico atto normativo strumentale sulla produzione legi-
slativa e non, quindi, un atto direttamente di produzione,
in quanto la delega ad abrogare una serie di reati (fra cui,
appunto, quelli previsti dagli artt. 633/1-635/1 c.p.) è inse-
rita in una più ampia previsione normativa a norma della
quale il Governo non può limitari ad abrogare sic et simpli-
citer le suddette norme, ma l’abrogazione dev’essere, per
così dire, “compensata” con l’istituzione di «adeguate san-
zioni pecuniarie civili» (art. 1/3 lett. c) che, a loro volta,
devono rispondere a determinati criteri (art. 1/3 lett. d-e).
La sentenza, quindi, dev’essere annullata senza rinvio
alla stregua del seguente principio di diritto: «l’art. 2/3
della legge n. 67/2014, nella parte in cui prevede la delega
al Governo ad abrogare una serie di reati, fra cui quelli
previsti dagli artt. 633/1-635/1 c.p., non ha alcun effetto
immediatamente abrogativo, essendo l’abrogazione subor-
dinata all’emanazione dei decreti delegati». (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 29 MAGGIO 2015, N. 23019
(UD. 5 MAGGIO 2015)
PRES. ESPOSITO – EST. PELLEGRINO – P.M. SCARDACCIONE (CONF.) – RIC.
ADAMO
Concussione y Elemento oggettivo y Modif‌iche in-
trodotte dalla L. n. 190/2012 y Condotta costrittiva
y Signif‌icato.
Abuso d’uff‌icio y Elemento oggettivo y Elementi di
valutazione della condotta ai f‌ini della conf‌igurabi-
lità del reato y Indicazione.
Abuso d’uff‌icio y Elemento psicologico y Dolo ge-
nerico con riferimento alla condotta y Dolo inten-
zionale in relazione all’evento.
. In tema di concussione di cui all’art. 317 cod. pen.,
così come modif‌icato dall’art. 1, comma 75 della legge
n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comporta-
mento del pubblico uff‌iciale che, abusando delle sue
funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con
forme di pressione tali da non lasciare margine alla
libertà di autodeterminazione del destinatario della
pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla
dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il
danno minacciatogli; ne consegue che non è suff‌icien-
te ad integrare il delitto in esame qualsiasi forma di
condizionamento, che non si estrinsechi in una forma
di intimidazione obiettivamente idonea a determinare
una coercizione psicologica cogente in capo al soggetto
passivo. (c.p., art. 317; c.p., art. 319 quater) (1)
. In tema di abuso d’uff‌icio, la violazione di legge cui fa
riferimento l’art. 323 cod. pen. riguarda non solo la con-
dotta del pubblico uff‌iciale in contrasto con le norme

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