Corte di Cassazione Penale sez. II, 21 luglio 2015, n. 31912 (c.c. 7 luglio 2015)

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giur
3/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
dell’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014. L’assunto
non può essere condiviso. Nel caso di specie trova sicu-
ramente applicazione il principio “tempus regit actum” di
cui all’art. 11 disp. att. c.p.p., che fa riferimento sicura-
mente a tutte le situazioni processuali che abbiamo esau-
rito i suoi effetti prima dell’entrata in vigore della nuova
disciplina transitoria. D’altra parte la lettura del dispositi-
vo è il termine che sempre è stato tenuto presente, anche
dal legislatore per def‌inire anche la retroattività di una
potenziale lex mitior, circostanza che, in questo caso, og-
gettivizza e cristallizza il procedimento di riferimento e la
normativa ad esso applicabile, nel caso di specie di natura
un., n. 47008 del 29 ottobre 2009 - dep. 10 dicembre 2009,
D’Amato, Rv. 244810); pertanto avendo l’atto esaurito i
suoi effetti, proprio perchè ormai cristallizzati con la def‌i-
nizione del processo, appare impermeabile alla novità le-
gislativa introdotta dalla successiva legge 11 agosto 2014,
art. 15. Rafforza questa conclusione la circostanza che la
modif‌ica della dichiarazione di assenza, o, in precedenza
di contumacia, riguarda vicende tutte interne al processo
del grado, con esclusione di vicende verif‌icatesi dopo la
lettura del dispositivo. Peraltro l’interesse alla declarato-
ria di contumacia, anziché alla qualif‌icazione di assenza è
stata prospettata in modo esclusivamente formale e non
sostanziale, avendo l’imputato avuto la piena conoscenza
del processo ed avendo esercitato pienamente tutti i suoi
diritti di difesa, anche attraverso l’impugnazione della
sentenza d’appello. Elemento che sbiadisce f‌ino ad annul-
lare l’interesse alla impugnazione sotto tale prof‌ilo. Alla
luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere
rigettato e il ricorrente deve essere condannato al paga-
mento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 21 LUGLIO 2015, N. 31912
(C.C. 7 LUGLIO 2015)
PRES. ESPOSITO – EST. RAGO – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
GIOVINAZZO
Indagini preliminari y Chiusura y Archiviazione y
Rigetto della richiesta del P.M. y Imputazione coat-
ta per titolo di reato diverso da quello indicato dal
pubblico ministero y Abnormità y Esclusione.
. Non costituisce atto abnorme, né in alcun modo è
impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le
indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archi-
viazione del pubblico ministero, ordini l’imputazione
coatta nei confronti dell’indagato per il medesimo fat-
to, diversamente qualif‌icando il titolo di reato rispet-
to a quello individuato dal pubblico ministero nella
richiesta di archiviazione. (c.p.p., art. 408; c.p.p., art.
409) (1)
(1) Questione molto dibattuta in giurisprudenza in ordine alla pos-
sibilità di inf‌luenza dei poteri del Gip sull’attività del P.M. In senso
conforme alla pronuncia de qua si veda Cass. pen., sez. III, 10 febbra-
io 2015, n. 5924, in Arch. nuova proc. pen. 2015, 265 e nello stesso
senso Cass. pen., sez. VI, 12 settembre 2014, n. 37658, in Ius&Lex dvd
n. 1/2016, ed. La Tribuna.In senso difforme, v. Cass. pen., sez. un., 30
gennaio 2014, n. 4319, in questa Rivista 2015, 265 che sembrava aver
risolto il contrasto dichiarando atto abnorme l’attività di ingerenza
del giudice per le indagini preliminari che, esorbitando dalla mera
attività di disporre l’iscrizione delle notizie di reato nel registro di
cui all’art. 335 c.p.p., disponeva l’imputazione coatta o l’imputazione
dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico mini-
stero aveva richiesto l’archiviazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza dell’ 11 ottobre 2014, il giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Tivoli, qualif‌i-
cato il fatto a carico di Giovinazzo Rocco come insolven-
za fraudolenta e non come truffa, respingeva la richiesta
di archiviazione del Pubblico Ministero e disponeva che
il medesimo formulasse, a carico del suddetto indagato,
l’imputazione per il reato di cui all’art. 641 c.p.
2. Avverso la suddetta ordinanza, ha proposto ricorso
per cassazione il Pubblico Ministero deducendone l’abnor-
mità in quanto, esorbiterebbe dai poteri del giudice per le
indagini preliminari sia l’ordine di imputazione coatta ex
art. 409/5 c.p.p. nei confronti di persona non indagata, sia
l’ordine riferito all’indagato per un titolo di reato diverso
da quello per il quale il Pubblico Ministero abbia richie-
sto l’archiviazione. Il giudice per le indagini preliminari,
avrebbe solo potuto ordinare al Pubblico Ministero l’iscri-
zione nel registro ex art. 335 c.p.p. per il diverso reato di
insolvenza fraudolenta, rimettendo all’organo inquirente
sia la possibilità di svolgere ulteriori indagini a fronte di
tale nuovo titolo di reato, sia le conseguenti determinazio-
ni in merito all’esercizio dell’azione penale.
3. Il Procuratore Generale, in persona della dott.ssa
Giuseppina Fodaroni ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito
indicate.
4.1. Com’è ben noto, nella stessa giurisprudenza di
questa Corte di legittimità, era controversa la questione
«Se sia abnorme il provvedimento con cui il Gip, investito
della richiesta di archiviazione per un determinato reato,
ravvisando anche altri fatti costituenti reato, a carico del
medesimo indagato o di altri soggetti non indagati, ordini
al pubblico ministero di formulare l’imputazione ex art.
409 c.p.p. in riferimento a questi ultimi»: la questione,
quindi, in ultima analisi, aveva ad oggetto la delimitazione
dei poteri di controllo attribuiti al giudice per le indagini
preliminari sull’operato del pubblico ministero per assicu-
rare il rispetto del principio costituzionale della obbligato-
rietà dell’azione penale ex art. 112 Cost.
La suddetta questione fu decisa dalle SS.UU. che, con la
sentenza n. 4319/2014 RV 257786, affermarono il seguente
principio di diritto «Esorbita dai poteri del giudice per le
indagini preliminari e costituisce, pertanto, atto abnorme,
sia l’ordine di imputazione coatta ex art. 409, comma 5,
c.p.p. nei confronti di persona non indagata, sia il medesi-
mo ordine riferito all’indagato per fatti diversi da quelli per
i quali il pubblico ministero abbia chiesto l’archiviazione».

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