Corte di Cassazione Penale sez. II, 9 settembre 2015, n. 36451 (c.c. 3 giugno 2015)

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giur
Rivista penale 3/2016
LEGITTIMITÀ
Cagliari, perchè proceda ad una valutazione in concreto
circa la effettiva capacità offensiva della condotta posta in
essere dall’imputato, che quindi tenga conto del principio
attivo ricava bile dalle piantine detenute.
7. Gli altri motivi devono ritenersi allo stato assorbiti,
compreso quello contenuto nei motivi nuovi, relativo alla
revisione del trattamento sanzionatorio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 9 SETTEMBRE 2015, N. 36451
(C.C. 3 GIUGNO 2015)
PRES. ESPOSITO – EST. TADDEI – P.M. ROMANO (DIFF.) – RIC. SANTINI
Misure cautelari reali y Impugnazioni y Riesame y
Introduzione di elementi probatori nuovi da parte
del P.M. in udienza y Conseguenze y Termine a dife-
sa per l’indagato y Assegnazione y Necessità.
. In tema di impugnazioni relative a misure cautelari
reali, la produzione in udienza da parte del P.M., ai
sensi dell’art. 309, comma nono, c.p.p., di elementi non
posti a base della domanda cautelare, non si traduce
in una menomazione dell’attività difensiva e non com-
promette il contraddittorio tra le parti se, attraverso la
assegnazione di un congruo termine, la difesa è posta
nelle condizioni di conoscere e valutare l’ulteriore pro-
duzione dell’accusa, e l’indagato di difendersi concre-
tamente. (c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 309) (1)
(1) Sul tema, nello stesso senso si esprimono Cass. pen., sez. III, 27
maggio 2015, n. 22137, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna e
Cass. pen., sez. VI, 24 dicembre 2014, n. 53720, ibidem. In senso dif-
forme è l’orientamento di Cass. pen., sez. V, 11 aprile 2012, n. 13569,
in questa Rivista 2014, 95, che non prevede la concessione alle parti
di termini per l’esame degli atti acquisiti in sede di riesame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del
riesame di Ancona confermava, fatta eccezione per l’im-
porto dell’IVA, l’ordinanza del Gip del Tribunale della stes-
sa città che il 7 gennaio 2015, ha disposto il sequestro pre-
ventivo f‌inalizzato alla conf‌isca per equivalente in ordine
al reato di seguito indicato:
art. 81 cpv., 110, 640, comma 2 n. 1 e 61 n. 7 c.p. perchè,
quale presidente del consiglio d’amministrazione della
Ilma S.r.l., in concorso con gli amministratori della Tecni-
consult S.r.l., il 20 luglio 2009, in sede di offerta congiunta
per la partecipazione alla pubblica gara d’appalto interna-
zionale dell’Ordinatore Nazionale del F.E.S. in Costa d’A-
vorio per lavori di dragaggio, f‌inanziati dal Fondo Europeo
di Sviluppo, attestava falsamente l’apporto della Ilma S.r.l.
ai lavori nella misura del 2% per prestazioni di assistenza
e consulenza, dichiarandosi falsamente responsabile in
solido nei confronti dell’ente appaltante, circostanze tutte
contraddette dalla scrittura privata di controdichiarazio-
ne del 15 luglio 2009 in cui la Ilma in realtà si esonerava da
ogni responsabilità ed effettiva partecipazione alle opere,
così consentendo l’illegittima aggiudicazione della gara
alla Tecniconsult, priva dei requisiti economico f‌inanziari
e tecnici, in data 17 agosto 2009, e l’indebita erogazione
dell’acconto e dei corrispettivi successivi
1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso personal-
mente Bellini, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e
deducendo 11 motivi a sostegno:
1) violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) con rife-
rimento all’art. 24, 111 cost. per la mancata concessione
da parte del tribunale del riesame di un termine per esa-
minare le deduzione e le produzioni sui motivi depositati
dalla difesa.
2) violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) con riferi-
mento all’art. 125, 292 c.p.p e 111 cost. in quanto la mo-
tivazione circa la sussistenza del fumus commissi delicti
si palesa solo apparente nella parte in cui l’ordinanza del
tribunale si limita a ritenere integralemente richiamato
e trascritto il contenuto del decreto del G.i.p. oggetto di
riesame.
3) violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) per evere
l’ordinanza impugnata violato gli artt. 111-24-112 cost.
l’art. 6 c.e.d.u. e gli artt. 291-292 c.p.p.
4) violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) per essere
la motivazione meramente apparente e quindi per inosser-
vanza dell’art. 125 comma 3 c.p.p. che pretende che nelle
ordinanze sia presente una motivazione a pena di nullità
5) violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) per essere
la motivazione meramente apparente perchè fondata sulla
errata lettura di elementi di prova.
6) violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) per inosser-
vanza di norme giuridiche extrapenali di cui si deve tenere
conto nell’applicazione della legge penale e segnatamente
dell’accordo acpue di cotonou, f‌irmato il 23 giugno 2000,
come modif‌icato nel 2005 e della decisione n. 2/2002 del
consiglio dei ministri acp-ce del 7 ottobre 2002 richiamate
nel bando di gara e nell’erronea applicazione dell’art. 37
del D.L.vo 163/2006 diverso dall’art. 49 stesso decreto ov-
vero per violazione di legge essendo la motivazione sullo
specif‌ico punto reclamato meramente apparente.
7) violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) per inosser-
vanza o errata applicazione di norme giuridiche extrape-
nali di cui si deve tenere conto nell’applicazione della leg-
ge penale e segnatamente della guida pratica per le azioni
esterne dell’ue e delle istruzioni ovvero per violazione di
legge essendo la motivazione sullo specif‌ico punto recla-
mato meramente apparente.
8) violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) per inos-
servanza o errata applicazione di norme giuridiche extra-
penali di cui si deve tenere conto nell’applicazione della
legge penale e segnatamente degli artt. 1321, 1362, 1372,
1388, 1415 e 1416 nonché inosservanza del 2341 bis e se-
guenti codice civile ovvero per violazione di legge essendo
la motivazione sullo specif‌ico punto reclamato meramente
apparente.
9) violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) per violazio-
ne di legge essendo la motivazione sullo specif‌ico punto
reclamato assente e per inosservanza o errata applica-
zione di legge penale e segnatamente dell’art. 49 c.p.

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