Corte di Cassazione Penale sez. VI, 8 gennaio 2016, n. 548 (ud. 3 dicembre 2015)

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giur
3/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Né può aderirsi alla censura formulata dal Tettaman-
zi, secondo la quale prima di procedere al sequestro per
equivalente dei beni a lui pertinenti l’autorità giudiziaria
avrebbe dovuto esaminare la possibilità di procedere nel-
la forma del sequestro dei crediti vantati dalla Luxor nei
confronti di terzi.
Osserva, infatti, il Collegio che, sebbene il concetto di
prof‌itto del reato suscettibile di conf‌isca ai sensi dell’art.
240, comma primo, c.p., e quindi anche di sequestro pre-
ventivo funzionale alla conf‌isca diretta, sia stato, nel caso
di illecito consistente nell’omesso versamento delle impo-
ste dovute in base alla dichiarazione presentata, esteso di
fatto ad ogni forma di bene patrimonialmente valutabile
presente nel patrimonio della persona giuridica debitrice
dell’imposta al momento in cui doveva avvenire il versa-
mento omesso dagli amministratori della stessa, siffatta
estensione deve tuttavia arrestarsi nel caso in cui il bene
non consista in una cosa sulla quale il soggetto inciso dalla
misura vanti una posizione di tipo dominicale ma sia rap-
presentato da un diritto di credito.
Invero, è di tutta evidenza che - seppure può affermarsi
che, in ragione del risparmio di spesa costituito dall’omes-
so versamento delle imposte dovute, è cosa ragionevole ri-
tenere presente nel patrimonio della società in questione
il controvalore della somma non versata e che, pertanto,
attesa la naturale fungibilità del danaro, tale controvalore
può dirsi convertito, nei limiti del suo importo, in uno o
taluno dei beni presenti nel patrimonio del debitore d’im-
posta e che, pertanto, tale bene può ben essere considera-
to, in quanto rimasto nel detto compendio patrimoniale,
espressione del prof‌itto del reato siffatta f‌ictio deve, tut-
tavia, arrestarsi laddove, come nel caso del bene costitu-
ito da un diritto di credito - ancorché avente ad oggetto
una somma di danaro - l’ingresso del bene nel patrimonio
materiale del soggetto destinatario del provvedimento di
sequestro sarà frutto di un’attività, l’adempimento appun-
to della obbligazione di pagamento da parte del debitore
della società, verif‌icatasi successivamente alla commissio-
ne del reato.
In forza di tale successione temporale deve escluder-
si che detta somma di danaro, pervenuta al debitore di
imposta, per effetto della soddisfazione dei crediti da lui
vantati verso terzi, solo successivamente alla commissio-
ne del reato, sia assimilabile, anche soltanto per effetto
della naturale fungibilità del danaro, alle somme di dana-
ro dovute a titolo di imposta ed il cui versamento sia stato
omesso dagli amministratori della società che era tenuta
a tale pagamento.
Deve, perciò, affermarsi che, laddove fosse stato attin-
to dal provvedimento di sequestro preventivo un credito
vantato dalla società, il provvedimento era da conside-
rarsi siccome funzionale non alla conf‌isca diretta ma a
quella per equivalente, trattandosi di misura ablatoria a
contenuto latamente sanzionatorio non immediatamente
ricadente sul prof‌itto conseguito per effetto della commis-
sione del reato ma su altri diversi beni.
Ma un siffatto modus procedendi sarebbe stato preclu-
so nel caso ora in esame in applicazione del principio, più
volte espresso da questa Corte, secondo il quale in tema di
reati tributari, il sequestro preventivo f‌inalizzato alla con-
f‌isca per equivalente del prof‌itto può essere disposto sui
beni intestati a una persona giuridica, soltanto quando sia
dimostrato che l’ente costituisce lo schermo f‌ittizio delle
attività e delle disponibilità dell’amministratore resosi au-
tore del reato (Corte di cassazione, sezione III penale, 5
maggio 2014, n. 18311; idem Sezioni unite penali, 5 marzo
2014, n. 10561; idem sezione III penale 16 ottobre 2013, n.
42476), circostanza questa che non risulta neppure pro-
spettata nel caso in questione.
Dalla inammissibilità del ricorso presentato dal Tet-
tamanzi deriva, oltre che la sua condanna al pagamento
delle spese processuali, anche quella al pagamento, visto
l’art. 616 c.p.p., della somma, equitativamente determina-
ta nella misura che segue, di euro 1000,00 in favore della
Cassa delle ammende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 8 GENNAIO 2016, N. 548
(UD. 3 DICEMBRE 2015)
PRES. IPPOLITO – EST. RICCIARELLI – P.M. DI LEO (CONF.) – RIC. PINTO
Concussione y Concussione per induzione y Nuova
disciplina y Conf‌igurabilità y Distinzione dall’indu-
zione indebita a dare o promettere utilità.
. In tema di distinzione tra l’ipotesi di reato di cui
all’art. 317 c.p. (concussione) e quella di cui all’art.
319 quater c.p. (induzione indebita a dare o promet-
tere utilità), deve ritenersi sussistente la prima di tali
ipotesi qualora da parte del pubblico uff‌iciale venga
prospettato un danno ingiusto cui il privato non pos-
sa sottrarsi se non soggiacendo all’indebita pretesa di
danaro o altra utilità, senza che, per converso, sia nel
contempo ravvisabile la realizzabilità, per il medesimo
privato, di un indebito vantaggio. (Nella specie, in ap-
plicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto quali-
f‌icabile come concussione la condotta degli imputati
che, nella qualità di preposti al servizio cimiteriale di
un comune, avevano preteso, come condizione per la
sistemazione di una salma nel modo legittimamente
desiderato dai parenti del defunto, la consegna di una
somma di danaro). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 317; c.p.,
art. 319 quater) (1)
(1) Si veda, in merito alla distinzione tra i reati evidenziati in massi-
ma, la sentenza, citata in parte motiva, Cass. pen., sez. un., 14 marzo
2014, n. 12228, in questa Rivista 2014, 565 con nota di V. VARTOLO, La
concussione alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 12228/’14,
ivi 2014, 673 con nota di P. DIGLIO, La distinzione tra costrizione e
induzione dalla legge n. 190/12 alla sentenza delle Sezioni Unite n.
12228/14 e ivi 2015, 1111 con nota di D. GIANNELLI, Rapporto tra
art. 317 c. e nuovo 319 quater c.p.. Annotazione critica a Cass. pen.
sez un. 14 marzo 2014 n. 12228.

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