Corte di Cassazione Penale sez. III, 14 gennaio 2016, n. 1156 (c.c. 29 maggio 2015)

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giur
3/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
to. Si tratta, in sostanza, di un errore del giudice che ha
omesso di rilevare il già sussistente (anche se non anco-
ra esplicitato dalla Corte di giustizia U.E.) contrasto col
principio europeo, ma la sua statuizione è ormai divenuta
irrevocabile.
Per i reati oggi non ancora estinti per prescrizione, in-
vece, bisogna distinguere: a) se la eventuale futura dichia-
razione di prescrizione dipende dal mancato rispetto dei
termini di cui all’art. 157 c.p., nulla quaestio, non essendo
stato questo punto toccato dalla pronuncia della C.G.U.E.;
b) se la eventuale futura dichiarazione di estinzione di-
pende invece dal meccanismo del combinato disposto
degli artt. 160, comma terzo, e 161, comma secondo, c.p.,
queste norme devono essere disapplicate.
In questo ultimo caso, dunque, il soggetto non ha alcun
diritto soggettivo che prevale sulla pretesa punitiva dello
Stato, dovendo escludersi ogni violazione del diritto di di-
fesa, perchè non può assegnarsi alcun rilievo giuridico a
tale aspettativa dell’imputato al maturarsi della prescri-
zione (così Corte cost., ordinanza n. 452 del 1999, che, nel
dichiarare la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 160 del codice penale,
sollevata in riferimento gli artt. 3 e 24 della Costituzione,
precisò appunto come dovesse “escludersi ogni violazione
del diritto di difesa,...perchè non può assegnarsi alcun ri-
lievo giuridico ad una sorta di “aspettativa” dell’imputato
al maturarsi della prescrizione”).
Si tratta, quindi, di un mutamento limitatamente però
a quel termine di natura squisitamente processuale, il
quale deve considerarsi subvalente rispetto alla fedeltà
agli obblighi europei discendenti dagli artt. 4 TUE e 325
TFUE: il contrasto con gli obblighi europei concerne, per-
tanto, unicamente il regime della durata massima del ter-
mine che comincia a decorrere dopo l’interruzione della
prescrizione, regime che non riceve copertura dall’art. 25
Cost. per le ragioni già indicate.
Ne discende, quindi, per effetto della disapplicazione
della norma dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 160
e del secondo comma dell’art. 161 c.p. che, anche per l’i-
potesi di reati concernenti gravi frodi in materia di IVA, in
applicazione della regola già prevista da dette disposizioni
per i reati di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., il
termine ordinario di prescrizione (nel caso di specie, anni
6) ricomincerà da capo a decorrere dopo ogni atto inter-
ruttivo (nella specie, dall’ultimo, costituito dalla senten-
za d’appello, intervenuta in data 21 ottobre 2014), come
accade nei procedimenti attribuiti alla competenza della
Procura distrettuale dove appunto già vige questa regola,
senza essere vincolato dai limiti massimi stabiliti dal suc-
cessivo art. 161 in maniera differenziata per delinquenti
primari o recidivi.
24. L’impugnata sentenza dev’essere, conclusivamente,
annullata limitatamente alla valutazione relativa all’ap-
plicabilità delle circostanze attenuanti generiche -, con
rinvio alla Corte d’appello di Perugia, giudice di secondo
grado cui spetta la competenza in sede annullamento con
rinvio delle sentenze della Corte territoriale anconetana.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 14 GENNAIO 2016, N. 1156
(C.C. 29 MAGGIO 2015)
PRES. MANNINO – EST. GENTILI – P.M. ANIELLO (DIFF.) – RIC. BOTTIGELLI ED ALTRO
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Sequestro funzionale alla conf‌isca per equivalente
y Reato tributario commesso dal legale rappresen-
tante di una società y Sequestro disposto sui beni
personali dell’imputato y Condizioni.
. In tema di sequestro preventivo f‌inalizzato alla con-
f‌isca per equivalente, con riferimento a reati tributari
dei quali l’imputato sia chiamato a rispondere nella
veste di amministratore di una società, deve ritenersi
che legittimamente la misura venga disposta sui beni
personali dell’imputato medesimo quando, all’esito di
quella che altro non può essere se non un’attività me-
ramente delibativa svolta dall’autorità inquirente, non
risulti che la società disponga di beni assoggettabili a
conf‌isca, nulla rilevando in contrario che essa sia co-
munque titolare di crediti nei confronti di terzi. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 240; c.p., art. 322 ter; c.p.p., art. 321;
d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10) (1)
(1) Nel senso che il sequestro preventivo f‌inalizzato alla conf‌isca per
equivalente può essere disposto anche quando l’impossibilità del re-
perimento dei beni, costituenti il prof‌itto del reato, sia transitoria e
reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell’ado-
zione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca
generalizzata, v. Cass. pen., sez. un., 5 marzo 2014, n. 10561, in questa
Rivista 2014, 1068.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, adito in sede di riesame del
provvedimento di sequestro preventivo, f‌inalizzato alla
conf‌isca per equivalente, dei beni di Tettamanzi Giuseppe
Amilcare e Bottigelli Paola, ambedue indagati per reati in
materia tributaria, in ipotesi dai medesimi commessi nella
qualità di legali rappresentanti della Luxor S.r.l., ha riget-
tato le istanze dai medesimi proposte, osservando che, per
un verso, sussistevano gli elementi per ritenere l’esistenza
del fumus commissi delicti, mentre, per altro verso, per
quanto attinente al pericolo, esso sarebbe stato connesso
alla stessa conf‌iscabilità del prof‌itto conseguito attraverso
la perpetrazione del reato.
Ha osservato, altresì, il Tribunale che il sequestro de
qua è stato disposto con riferimento ai beni personali dei
due indagati solo dopo che era stata riscontrata la impos-
sibilità di eseguirlo, in forma diretta, sui beni immediata-
mente spettanti alla Luxor S.r.l., in quanto non erano stati
reperiti beni ad essa riconducibili.
Hanno proposto ricorso per cassazione sia la Bottigelli
che il Tettamanzi; la prima ha lamentato sia la violazione
dell’art. 10-ter del D.L.vo n. 74 del 2000 che la mancanza
o illogicità della motivazione della ordinanza impugnata
che, inf‌ine, il travisamento del fatto.
La ricorrente ha, infatti, osservato che il Tribunale non
ha considerato che ella, amministratore della società Lu-

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