Corte di Cassazione Penale sez. V, 20 gennaio 2016, n. 2299 (ud. 17 settembre 2015)

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giur
Rivista penale 3/2016
LEGITTIMITÀ
tagliatamente riportate nella descrizione del fatto di cui
all’imputazione sulla base della denuncia della persona
offesa, prof‌ili di evidenza che le includevano palesemente
nel fatto contestato.
Ciò posto, non vi sono elementi, di natura letterale o
sistematica, che consentano di escludere la gravita delle
minacce dalle modalità esecutive richiamate dall’art. 612
bis in tema di procedibilità del reato.
Non è in primo luogo ravvisabile alcuna ragione per la
quale la parif‌icazione della gravita della minaccia alle mo-
dalità previste dall’art. 339, posta dall’art. 612 ai f‌ini della
considerazione di maggiore lesività del reato ivi previsto,
debba venir meno nell’ottica della previsione di irrevoca-
bilità della querela per il reato di atti persecutori. Detta
previsione è evidentemente dettata per le situazioni nelle
quali la particolare incidenza intimidatoria della condotta
dia consistenza per un verso alla possibilità che la remis-
sione della querela non abbia caratteri di assoluta volon-
tarietà e libertà, e renda per altro inopportuno aff‌idare
interamente alle determinazioni della persona offesa la
perseguibilità del reato; in linea, per quest’ultimo aspetto,
con i principi di cui all’art. 55 della Convenzione di Istan-
bul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle
donne, in esecuzione della quale la L. 15 ottobre 2013, n.
119, art. 1 ha introdotto la disposizione in parola. Ed allo-
ra, la gravità della minaccia, se concorre paritariamente
con le altre modalità indicate nell’art. 612 nel determinare
la particolare offensività di quella condotta, non può che
assumere posizione analoga ove tale maggiore lesività, ri-
spetto alla capacità di autodeterminazione della vittima, è
presa in esame ai f‌ini della irrevocabilità della querela per
il reato di atti persecutori realizzato anche con condotte
minacciose.
In secondo luogo, il fatto che, come già accennato in
precedenza, la locuzione “modi di cui all’art. 612”, conte-
nuta nell’art. 612 bis, coincida sostanzialmente con quella
“modi indicati nell’art. 339”, presente nell’art. 612, mentre
non è dimostrativo dell’identità dell’oggetto dei due ri-
chiami, tenuto conto del diverso ambito normativo di rife-
rimento degli stessi, evidenzia al contrario un dato che si
rivela decisivo nel concludere per la riferibilità del rinvio
dell’art. 612-bis anche al caso della gravita delle minacce,
e non solo a quello delle minacce realizzate nei particolari
modi descritti nell’art. 339. Qualora intento del legislatore
fosse stato quello di limitare a queste ultime situazioni la
previsione di irrevocabilità della querela per il reato di atti
persecutori, sarebbe stata infatti coerente la pura e sem-
plice ripetizione, nel testo dell’art. 612 bis, della formula
di diretto rinvio ai “modi di cui all’art. 339”.
Che invece il rinvio sia stato riferito all’art. 612 mani-
festa la volontà di richiamare anche il caso della gravità
delle minacce, previsto esclusivamente in quella norma;
apparendo di contro incomprensibile l’ipotesi che il legi-
slatore abbia fatto ricorso ad un artif‌icioso ed inutilmente
complicato sistema di rinvii per richiamare i soli casi di
cui all’art. 339.
Il carattere della gravità, per quanto detto ravvisabi-
le nelle minacce formulate nell’ambito della contestata
condotta di atti persecutori, rendeva quindi irrevocabile
nel caso di specie la querela presentata per il reato di cui
sopra; pertanto correttamente ritenuto, nella sentenza
impugnata, procedibile d’uff‌icio anche in presenza dell’in-
tervenuta assoluzione dell’imputato dal connesso reato di
violenza sessuale.
2. Anche i motivi dedotti sul diniego delle attenuan-
ti generiche sono infondati. “......” La censura di carenza
motivazionale sul punto è superato dall’integrazione della
sentenza impugnata con la motivazione della decisione di
primo grado, nella quale il disconoscimento delle invoca-
te attenuanti era congruamente motivato nel riferimento
alla personalità violenta dell’imputato, alla reiterazione
della condotta, ai precedenti penali del X per reati com-
messi con violenza alla persona, quale la rapina, ed alle
parole offensive rivolte dall’imputato alla persona offesa
nel corso del dibattimento di primo grado. Argomentazio-
ni, queste, alle quali la difesa opponeva, con i motivi di ap-
pello, unicamente rilievi tendenti a sminuire la portata dei
precedenti ed a valutare diversamente il comportamento
processuale dell’imputato, che non rendevano necessarie
considerazioni ulteriori rispetto all’implicito richiamo alle
osservazioni del Tribunale.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 20 GENNAIO 2016, N. 2210
(UD. 17 SETTEMBRE 2015)
PRES. FRANCO – EST. SCARCELLA – P.M. MAZZOTTA (CONF.) – RIC.
PENNACCHINI
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Reati f‌i-
nanziari in genere y Prescrizione y Gravi frodi f‌iscali
in materia di IVA y Termine prescrizionale massimo
previsto per i reati indicati nell’art. 51, comma 3
bis, c.p.p. y Applicabilità.
. In adesione a quanto affermato dalla Corte di giusti-
zia dell’Unione europea con la sentenza 8 settembre
2015, Taricco, in causa C-105/14, deve escludersi che,
nel caso di gravi frodi f‌iscali in materia di IVA, lesive,
in quanto tali, anche di interessi f‌inanziari propri della
stessa Unione europea, possano trovare applicazione
gli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, c.p., nella par-
te in cui f‌issano, per la generalità dei reati, i termini
massimi di prescrizione operanti nell’ipotesi di plurali-
tà di atti interruttivi, dovendo invece applicarsi il solo
termine prescrizionale massimo previsto per i reati in-
dicati nell’art. 51, comma 3 bis, c.p.p.; reati tra i quali
è compreso anche quello di cui all’art. 291 quater del
D.P.R. n. 43/1973 (associazione per delinquere f‌inaliz-
zata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), per
cui viene ad assumere rilievo il disposto dell’art. 325
del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea
nella parte in cui fa obbligo agli Stati membri di adotta-

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