Corte di Cassazione Penale sez. II, 16 novembre 2015, n. 45504 (ud. 27 ottobre 2015)

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giur
2/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
costituente l’ingiusto prof‌itto dell’agente, perchè tratta in
errore dalla esposizione di un pericolo inesistente. Di con-
tro, si conf‌igura l’estorsione se il male viene indicato come
certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, in tal caso la
persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far
conseguire all’agente il preteso prof‌itto o di subire il male
minacciato (Cass. sez. II, n. 7662 del 27 gennaio 2015, Rv.
262574).
La diagnosi differenziale tra il reato di truffa e quello
di estorsione deve essere operata attraverso una attenta
indagine delle emergenze processuali volta a verif‌icare: a)
se il male minacciato sia reale o immaginario e se questo
dipenda dall’agente (se sia cioè da questi “gestibile”) o
da altri; b) se la prospettazione di tale male produca, in
concreto, una manipolazione della volontà riconducibile
ad un errore piuttosto che ad una coartazione delle facoltà
volitive.
Per quanto la prospettazione di un effetto negativo
abbia - comunque e ragionevolmente - come conseguenza
una reazione di “evitamento” del male prospettato, quel
che rileva ai f‌ini del corretto inquadramento del fatto è se
tale reazione sia riconducibile ad una condotta fraudolen-
ta, piuttosto che ad una irresistibile coartazione. Se, cioè,
la volontà della vittima risulti semplicemente manipolata
o, piuttosto, irresistibilmente coartata.
La coazione della volontà si distingue dalla manipo-
lazione attraverso condotte artif‌iciose in quanto solo nel
primo caso la condotta dell’agente si presenta irresisti-
bile. Evidentemente l’effetto manipolativo, piuttosto che
coercitivo, della minaccia dipende dalla caratteristiche
(più o meno intimidatorie) della stessa, oltre che dalla
specif‌ica resilienza della vittima al male prospettato. L’in-
duzione in errore è azione diversa dalla costrizione seb-
bene sia comunque idonea a deviare il f‌isiologico sviluppo
dei processi volitivi: la condotta induttiva, anche quando
si manifesta con la esposizione di pericoli inesistenti, si
differenzia dalla condotta estorsiva nella misura in cui
la volontà risulti “diretta” ma non “piegata”. La idoneità
della rappresentazione del male a “dirigere” piuttosto che
“piegare” la volontà non può essere stabilita in astratto,
ma necessita di una indagine che verif‌ichi in concreto la
consistenza della azione minatoria, anche rispetto alla re-
silienza della vittima.
1.2. Deve dunque essere affermato che la diagnosi dif-
ferenziale tra il reato di truffa consumata, attraverso la
prospettazione di un pericolo immaginario, ed il reato di
estorsione deve essere effettuata valutando la potenzia-
lità coercitiva della minaccia, dovendosi ritenere che si
verte nella ipotesi estorsiva quando il male prospettato si
presenta irresistibile e coarta la volontà della vittima; di
contro, si verte nell’ipotesi della truffa quando la minaccia
del pericolo immaginario, per la sua intrinseca consisten-
za, non ha capacità coercitiva, ma si limita ad inf‌luire sul
processo di formazione della volontà attraverso la prospet-
tazione di dati di realtà inesistenti, che inducono in errore
la vittima. La valutazione della capacità di concreta ed
effettiva coazione della minaccia è una indagine di merito
che deve essere effettuata prendendo in esame le circo-
stanze del caso concreto ovvero sia la violenza “oggettiva”
della minaccia che la sua soggettiva eff‌icacia sulla speci-
f‌ica vittima (Cass. sez. VI, n. 27996 del 28 maggio 2014, Rv
261479).
1.3. Nel caso di specie la condotta contestata è sta-
ta correttamente inquadrata nella fattispecie prevista
dall’art. 629 c.p. in quanto il male ingiusto prospettato,
ovvero possibili esiti violenti del mancato pagamento del
riscatto dell’autovettura da parte di persone che sono
“delle bestie” è da ritenersi idonea a operare una concreta
coercizione della volontà in quanto il male, pur riferito a
condotte provenienti da persone diverse dall’agente (ma
a questo ragionevolmente collegate), essendo rivolto ad
incidere su un bene di rilevanza primaria come l’incolu-
mità f‌isica, si presenta idoneo a coartare la volontà. Sotto
il prof‌ilo soggettivo non sono emersi elementi indicativi
di una inidoneità specif‌ica della condotta ad incidere sul
processo volitivo della vittima che effettivamente si deter-
minava a corrispondere la somma richiesta.
2. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento
che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del pro-
cedimento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 16 NOVEMBRE 2015, N. 45504
(UD. 27 OTTOBRE 2015)
PRES. ESPOSITO – EST. ALMA – P.M. GIALANELLA (CONF.) – RIC. BADALONI ED ALTRI
Estorsione y Estremi y Estorsione e truffa y Criteri
distintivi y Individuazione y Fattispecie in tema di
estorsione realizzata con la minaccia dell’interven-
to di un "siciliano".
. In tema di distinzione fra estorsione e truffa per in-
cusso timore di un pericolo immaginario deve ritenersi
condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo
il quale è conf‌igurabile l’estorsione quando il male mi-
nacciato venga prospettato come certo e realizzabile
ad opera dell’agente o di altri a lui in qualche modo
legati in coercitiva della minaccia, mentre è conf‌igu-
rabile la truffa quando si prospetti la mera possibilità
di un male non proveniente, comunque, direttamente
o indirettamente dall’agente. (Nella specie, in appli-
cazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corret-
tamente ravvisato il reato di estorsione in un caso in
cui l’agente, a sostegno delle proprie ingiuste pretese,
aveva prospettato che, ove le stesse non fossero state
soddisfatte, vi sarebbe stato l’intervento di un non me-
glio identif‌icato “siciliano” che avrebbe inteso essere
risarcito di un preteso torto da lui subito). (Mass. Re-
daz.) (c.p., art. 629; c.p., art. 640) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez. VI, 27 giugno 2014, n. 27996, in questa Rivista 2015, 590.
Secondo un differente orientamento il criterio distintivo tra il reato
di truffa e quello di estorsione va individuato nella diversa incidenza
della condotta lesiva nella sfera della vittima; per cui nella prima

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