Corte di Cassazione Penale sez. II, 20 novembre 2015, n. 46113 (ud. 5 novembre 2015)

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giur
Rivista penale 2/2016
LEGITTIMITÀ
degli asseriti farmaci da parte di un soggetto competente
in quanto dotato di titoli nel campo della medicina (raggi-
ro) è idonea ad esercitare una valenza persuasiva circa la
(in realtà insussistente) utilità per i malati di sottoporsi
alle terapie da questi proposte (induzione in errore).
6. Dalle emergenze processuali risulta che la condotta
contestata come truffa si articola quanto meno in due fasi,
l’una consistente nella rappresentazione delle modalità
per produrre i farmaci, rispetto alla quale è stata fornita
alle persone offese un’informazione sostanzialmente ve-
ritiera, l’altra nel rappresentare il farmaco prodotto con
questa metodica come utile a fornire quanto meno delle
chances di guarigione o di miglioramento agli ammalati.
Sul punto il Tribunale scivola su una motivazione appa-
rente laddove considera che: «sia il c.d. metodo stamina
che quello oggi in discussione sono stati sempre proposti
e sono stati sempre percepiti e conosciuti dai destinatari
quali metodologie sperimentali, cioè meri tentativi per ve-
rif‌icare l’idoneità di pratiche mediche fondate sull’utilizzo
di cellule staminali e similari nella terapia di patologie de-
generative e f‌inora sprovviste di cure incisive».
7. Il problema è che il ricorso dietro pagamento a que-
sta c.d. metodologia sperimentale non è avvenuto per caso
bensì per l’azione induttiva della V. e degli altri coindagati
con lei associati che hanno approf‌ittato della particolare
debolezza psicologica dei familiari di persone affette da
patologie particolarmente gravi per suscitare illusorie
speranze. Erronea è, invero, l’argomentazione del Tri-
bunale secondo cui l’ineff‌icacia delle terapie presentate
dagli indagati come utili per la cura delle più diverse ma-
lattie non costituisca prof‌ilo degno di approfondimento ai
f‌ini della valutazione della sussistenza del requisito degli
artif‌izi e raggiri perchè “il prof‌ilo dell’eff‌icacia o meno del
metodo non trasforma la situazione fattuale (veritiera)
per ciò solo artif‌iciale...e, perciò, truffaldina, atteso che
innanzitutto si versava in un contesto in cui nessuna ef-
f‌icacia del risultato poteva essere condizione di adesione
al programma ed in secondo luogo le patologie erano gravi
e senza cure e il metodo sperimentato era e resta speri-
mentale”.
Osserva questo Collegio che è del tutto illogico ritenere
che oggetto dell’accordo contrattuale con i malati possa
essere stata la mera sottoposizione dei pazienti ad una
serie di procedure mediche, indipendentemente da ogni
considerazione circa il risultato che ne sarebbe scaturito.
Ciò è illogico, in particolare, in quanto risulta provato sul-
la base delle sommarie informazioni delle persone offese
e non oggetto di contestazione da parte del Tribunale del
riesame che i pazienti, come si è già evidenziato, abbiano
pagato somme ingenti, nell’ordine di migliaia o decine di
migliaia di euro, al f‌ine di acquistare gli asseriti farmaci.
8. Con riferimento al requisito dell’induzione in errore,
questa Corte ha preso in considerazione in una vicenda af-
f‌ine (il caso di Scientology), il comportamento di quei sog-
getti che intervengono sulle persone a disagio, prometten-
do, per es. “un miglioramento della mente” con una attività
di “stimolazione del cervello”, il tutto attraverso il ricorso
ad “una terapia”, somministrando farmaci senza autoriz-
zazione ministeriale e senza effettivo controllo medico,
riconoscendo in questi casi la sussistenza dell’elemento
oggettivo e rilevando che la particolare condizione di un
soggetto, quale determinata da una sua fragilità di fondo
o da situazioni contingenti, non esclude la conf‌igurabilità
in suo danno del reato di truffa, anzi ne rende più agevole
l’esecuzione (sez. II, sentenza n. 9520 del 21 maggio 1992
ud. (dep. 16 settembre 1992) Rv. 192506; in senso confor-
me: sez. II, sentenza n. 10256 del 19 giugno 2002 ud. (dep.
5 marzo 2003) Rv. 223624; sez. II, sentenza n. 1910 del 20
dicembre 2004 ud. (dep. 21 gennaio 2005) Rv. 230694; sez.
II, sentenza n. 1862 del 19 dicembre 2005 ud. (dep. 18 gen-
naio 2006) Rv. 233361). Di conseguenza, l’ordinanza impu-
gnata va annullata con rinvio al Tribunale per il riesame di
Brescia per nuovo esame, restando assorbiti tutti gli altri
motivi di ricorso del Pubblico Ministero. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 20 NOVEMBRE 2015, N. 46113
(UD. 5 NOVEMBRE 2015)
PRES. ESPOSITO – EST. PELLEGRINO – P.M. ROMANO (DIFF.) – RIC. PALMERI
Truffa y Aggravanti y Artif‌izi e raggiri realizzati in
danno di ente pagatore y Ente pubblico o privato y
Indifferenza y Individuazione della persona offesa
y Fattispecie in tema di incasso di un assegno po-
stale con f‌irma falsa effettuato presso un uff‌icio
delle Poste.
. Nel caso di truffa consistita nell’avere l’agente, me-
diante induzione in errore di un impiegato postale, in-
cassato un bonif‌ico postale emesso dall’INPS a favore
di un determinato soggetto, attribuendosi falsamente
l’identità di quest’ultimo, la persona offesa dal reato è
da ritenere identif‌icabile soltanto nel vero destinatario
di detto bonif‌ico e non nell’Ente poste, fermo restando
che, attesa la trasformazione di tale ente in società per
azioni, avente struttura privatistica, sarebbe comun-
que da escludere, quand’anche dovesse ad esso attri-
buirsi la qualità di persona offesa, la ricorrenza dell’ag-
gravante di cui al comma secondo, n. 1, dell’art. 640 c.p.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 640) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. II, 26 febbraio 2004, n.
8694, in questa Rivista 2004, 704. Avvalora la sussistenza del reato di
truffa semplice, per caso analogo, con riferimento alla privatizzazio-
ne di Enel, Cass. pen., sez. II, 9 novembre 1995, n. 3132, in Ius&Lex
dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna. Sul concetto di persona offesa dal reato
di truffa si veda, seppur risalente, Cass. pen., sez. VI, 25 agosto 1975,
n. 8418, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 14 novembre 2013, la Corte
d’appello di Palermo confermava la sentenza di primo
grado pronunciata, con le forme del rito abbreviato con-
dizionato, dal Tribunale di Palermo, in composizione mo-
nocratica, in data 24 novembre 2011 con la quale Palmeri
Massimo era stato condannato alla pena complessiva di

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