Corte di Cassazione Penale sez. II, 20 novembre 2015, n. 46118 (c.c. 20 ottobre 2015)

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giur
2/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Bongiovanni e diffusamente esaminata dalla sentenza di
primo grado, cui sul punto ha fatto rinvio l’attuale senten-
za di appello.
4.3. Il contratto di concessione sottoscritto dall’impu-
tato prevedeva che il versamento dei proventi delle gioca-
te oltre il giovedì della settimana contabile comportasse
l’applicazione della sanzione amministrativa stabilita
per legge (con relativi interessi legali) e che “il manca-
to versamento” nei cinque giorni dal ricevimento (con
raccomandata) dell’intimazione di pagamento dell’am-
ministrazione f‌inanziaria comportasse la revoca della
concessione. Nel contesto di tali previsioni contrattuali è
emerso che il 2 aprile 2004 l’amministrazione ha ingiunto
al Bongiovanni di versare i “proventi estrazionali omessi”,
con l’avvertimento che in mancanza si sarebbe proceduto
alla revoca della concessione. Non essendo intervenuto
il pagamento, il 22 aprile 2004 l’Ispettorato dei M.S. ha
sospeso in via cautelativa la concessione e il successivo
1° giugno 2004 ha instaurato il procedimento di revoca,
conclusosi il 21 luglio 2004 con la revoca della concessio-
ne al Bongiovanni. Questi, soltanto dopo aver ricevuto una
ulteriore ingiunzione di pagamento il 5 novembre 2004, ha
provveduto a versare nel dicembre 2004 la somma (euro
2.824,64) relativa agli incassi dell’ultima settimana conta-
bile del marzo 2004. Evenienza che permette di rimarcare
la giustezza della notazione della sentenza di appello sulla
irrilevanza di tale postumo pagamento, eseguito quando è
ormai da tempo venuto meno ogni rapporto di concessione
tra l’ente pubblico e l’imputato e quando, dopo mesi dalla
riscossione delle giocate, il reato di peculato è già stato
consumato in ragione del ruolo già ricoperto dall’imputato
quale preposto a una ricevitoria del lotto e, dunque, qua-
le concessionario dello Stato per la riscossione di entrate
erariali (ex artt. 24 D.P.R. 7 agosto 1990 n. 303, 34 e 38
D.P.R. 16 settembre 1996 n. 560: regolamenti di applica-
zione ed esecuzione di gioco del lotto).
Reato che, alla luce della disciplina della concessione
della ricevitoria appena illustrata (e le cui sequenze non
sono contestate dalla difesa dell’imputato, come sottoli-
neano i giudici di appello), deve considerarsi consumato
f‌in dal momento in cui, in pendenza del rapporto contrat-
tuale di concessione, il Bongiovanni si è illegittimamente
appropriato le somme di pertinenza erariale venute in suo
possesso grazie alla funzione esattoriale vicaria svolta. Più
esattamente, per la precisione ricostruttiva degli eventi, il
reato istantaneo di peculato è stato consumato, divenendo
conclamata e non reversibile (anche con decorso, in ipote-
si, dei termini “brevi” previsti dalla fattispecie di cui all’art.
8 L. 85/1990) la condotta di appropriazione del Bongiovan-
ni, nel momento della prima intimazione di pagamento dei
proventi estrazionali dallo stesso ritualmente ricevuta il 2
aprile 2004. Tale intimazione inottemperata, infatti, segna
l’interversio possessionis che modif‌ica, rendendolo illecito
ex art. 314 c.p., il titolo del possesso delle somme della
pubblica amministrazione in disponibilità del Bongiovan-
ni, che ne ha arbitrariamente usato uti dominus.
5. Palesemente generici e comunque infondati debbo-
no valutarsi, inf‌ine, i rilievi (terzo motivo di ricorso) ri-
guardanti l’addotta assenza dell’elemento soggettivo del
delitto di peculato. Rilievi basati, in ultima analisi, sulla
inconferente ignoranza da parte dell’imputato (a suo dire
disinteressatosi della ricevitoria per averla aff‌idata alle
cure del padre) delle sollecitazioni e intimazioni di pa-
gamento dell’amministrazione dei Monopoli, pur regolar-
mente pervenute presso la ricevitoria concessa in gestione
al Bongiovanni.
In proposito è suff‌iciente osservare che l’indicato ille-
gittimo e consapevole mutamento della destinazione del
denaro pubblico formato dalle giocate del lotto riscosse
dall’imputato, anche se realizzato (o fatto realizzare)
dall’agente per presunta ignoranza sui limiti dei propri po-
teri dispositivi, costituisce errore o ignoranza sulla legge
penale, che come tale non vale ad escludere l’elemento
soggettivo del reato di peculato (cfr.: sez. un., n. 38691 del
25 giugno 2009, Caruso, Rv. 244190; sez. VI, n. 12141 del 19
dicembre 2008, dep. 2009, Lombardino, Rv. 243054; sez. VI,
n. 53125 del 25 novembre 2014, Renni, Rv. 261680).
Al rigetto dell’impugnazione segue per legge la con-
danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
del grado. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 20 NOVEMBRE 2015, N. 46118
(C.C. 20 OTTOBRE 2015)
PRES. ESPOSITO – EST. PELLEGRINO – P.M. FRATICELLI (CONF.) – RIC. P.M. IN
PROC. V.
Truffa y Elemento oggettivo y Artif‌ici o raggiri y Pro-
spettazione della possibilità di guarigione a perso-
ne affette da gravi ed incurabili malattie y Ricorso
all’assunzione di prodotti non riconosciuti dalla
scienza medica y Ingiusti prof‌itti per la fornitura di
detti prodotti y Conf‌igurabilità y Sussistenza.
. È conf‌igurabile il reato di truffa nella condotta di chi,
prospettando f‌ittiziamente a persone affette da gravi e
incurabili malattie, anche la sola possibilità di miglio-
ramenti o guarigioni mediante il ricorso all’assunzione
di prodotti non riconosciuti dalla scienza medica, in-
dicati, peraltro, contrariamente al vero, come realiz-
zati secondo le direttive di un soggetto investito della
qualità di medico, si procuri, in tal modo, a titolo di
corrispettivo per la fornitura di detti prodotti, ingen-
ti prof‌itti con correlativo danno delle persone offese.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 640) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. II, 18 gennaio 2006,
n. 1862, in questa Rivista 2007, 129 e Cass. pen., sez. II, 21 gennaio
2005, n. 1910, ivi 2006, n. 143.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza in data 20 giugno 2015, il giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia ap-
plicava nei confronti di V. I. C. e di altri indagati, la mi-
sura cautelare degli arresti domiciliari per plurimi delitti
di truffa aggravata e continuata nonchè di associazione

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