Corte di Cassazione Penale sez. VI, 26 novembre 2015, n. 46954 (ud. 21 maggio 2015)

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giur
2/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
di terrorismo esige, tale da risultare effettivamente in gra-
do di costringere i pubblici poteri statuali a recedere dalla
realizzazione della TAV, o da indurli a prendere seriamen-
te in considerazione la relativa eventualità, o ancora da
pregiudicare gravemente l’immagine internazionale dell’I-
talia e la credibilità della sua determinazione di realizzare
un’opera di ritenuto interesse strategico.
Sul punto, la valutazione compiuta dal Tribunale non è
incorsa nella violazione di legge che è stata denunciata nel
ricorso sotto il prof‌ilo dell’erronea interpretazione dell’art.
270-sexies c.p. e della non corretta applicazione del crite-
rio della prognosi postuma, ma si è attenuta al principio di
diritto affermato dalla citata sentenza n. 28009 del 2014 di
questa Corte, secondo cui il pericolo del “grave danno”, e
il tipo di “costrizione”, che il Paese è forzato a subire - per
poter integrare il reato - devono essere correlati alle f‌ina-
lità terroristiche tipiche individuate dalla norma penale, e
risolversi dunque in un evento di natura e portata macro-
scopica, che colpisca gli interessi fondamentali del Paese
e sia potenzialmente lesivo di beni primari ed essenziali
per la vita stessa della collettività, così da incidere sulla
libertà decisionale delle istituzioni pubbliche e da condi-
zionarne le scelte strategiche.
Facendo leva sull’evidenziata insuff‌icienza del f‌ine sog-
gettivo perseguito dall’agente (per quanto effettivamente
diretto, nella sua rappresentazione e deliberazione voliti-
va, a indurre i pubblici poteri ad astenersi dal compiere
l’opera contestata) ad integrare la f‌inalità di terrorismo,
nel senso postulato dall’art. 270-sexies c.p., l’ordinanza
impugnata è pervenuta in modo argomentato e incensura-
bile a escludere che l’azione di danneggiamento materia-
le posta in essere dagli indagati in occasione dell’assalto
notturno al cantiere di Chiomonte come concretamente
ideata, strutturata ed attuata, nei termini fattuali più
sopra descritti, mediante il lancio di alcune bottiglie in-
cendiarie destinate a distruggere i mezzi d’opera presenti
nel cantiere, senza alcuna volizione diretta di attentare
all’incolumità delle persone (secondo un’azione frenata,
anzi, nella sua durata e portata distruttiva, proprio dalla
preoccupazione, esternata dall’AIberti, “di far male alla
gente”) - possedesse, sulla scorta di una valutazione ex
ante ancorata alla natura e al contesto dell’azione stessa,
i requisiti obiettivi della capacità costrittiva in grado di
concretizzare un “grave danno” correlato a una delle f‌ina-
lità tipiche dell’azione terroristica, tale da generare una
situazione di destabilizzazione o uno stato di insicurezza
e intimidazione nella popolazione, idonea a costringere i
poteri statuali a prendere, tollerare o comunque valutare
decisioni o soluzioni che non avrebbe accettato in condi-
zioni normali (sez. V n. 46340 del 2013, sopra citata), come
quella di recedere (o comunque considerare seriamente il
proposito di recedere) dalla realizzazione della linea ad
alta velocità, sotto la pressione esercitata dall’evento.
3.4. Alla stregua della nozione oggettiva della f‌inalità
di terrorismo postulata dalla norma penale, recepita ed
elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, occor-
reva dunque che la condotta degli indagati fosse f‌inali-
sticamente diretta ad attentare ai beni primari tutelati
dall’ordinamento, così che l’aggressione ai beni materiali
richiesta dall’art. 280-bis c.p. doveva essere munita -per
la natura e il contesto obiettivo dell’azione, nonché degli
strumenti di aggressione in concreto utilizzati - dell’intrin-
seca capacità di generare le conseguenze disastrose pro-
prie dell’attentato terroristico, che devono essere tali da
produrre un reale impatto intimidatorio sulla popolazione
e da ripercuotersi direttamente, in modo ampio, grave e
diffuso, sulla vita e sulla sicurezza dell’intera collettività,
posto che solo in presenza di tali condizioni lo Stato po-
trebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni
sulla prosecuzione o meno dell’opera TAV, subendo quel
grave danno potenziale all’intero “sistema Paese” postula-
to dall’art. 270-sexies c.p..
La motivazione con cui il Tribunale del riesame ha
escluso la ricorrenza, nella condotta concretamente posta
in essere, di tali caratteri e presupposti oggettivi, non è
dunque né illogica, nè contraddittoria, nè travisante delle
risultanze d’indagine, ma si rivela consequenziale alle pre-
messe di fatto e ai principi di diritto affermati da questa
Corte, ed è perciò incensurabile in sede di legittimità. Le
argomentazioni spese nel ricorso per censurare la conclu-
sione raggiunta dal provvedimento impugnato si risolvono,
in def‌initiva, ancora una volta, nel sollecitare una diversa
lettura possibile degli elementi di valutazione acquisiti,
che non compete alla Corte di legittimità, la quale deve
limitarsi, sul punto, a prendere atto dell’esistenza di una
motivazione che ha dato conto, in modo puntuale ed esau-
stivo, esente da errori logici o giuridici, delle ragioni per
cui il giudice di merito ha escluso l’idoneità della condotta
ad integrare il reato di cui all’art. 280-bis c.p.. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 26 NOVEMBRE 2015, N. 46954
(UD. 21 MAGGIO 2015)
PRES. AGRÒ – EST. PAOLONI – P.M. DESTRO (CONF.) – RIC. BONGIOVANNI
Peculato y Elemento oggettivo y Ricevitori del lot-
to y Omesso versamento delle somme riscosse y In-
giunzione di pagamento della P.A. y Inottemperanza
y Momento di consumazione del reato y Conf‌igura-
bilità y Sussistenza.
. Risponde di peculato e non del meno grave reato pre-
visto dall’art. 8, comma 1, della legge 19 aprile 1990 n.
85 il ricevitore del lotto il quale non si sia limitato a
non versare i proventi estrazionali della raccolta en-
tro il giovedì della settimana successiva all’estrazio-
ne, ma non vi abbia provveduto neppure a seguito di
una prima, formale ingiunzione di pagamento da parte
dell’Amministrazione, segnando tale inottemperanza
il momento della “interversio possessionis” e, quindi,
della consumazione del suddetto reato. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 314; l. 19 aprile 1990, n. 85, art. 8) (1)
(1) Nello stesso senso, sebbene in termini generali in merito al reato
in oggetto, si esprime Cass. pen., sez. VI, 26 luglio 2007, n. 30541, in
questa Rivista 2008, 580. Nello stesso senso, ma in riferimento alla

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