Corte di Cassazione Penale sez. I, 1 dicembre 2015, n. 47489 (C.C. 6 ottobre 2015)

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giur
Rivista penale 2/2016
LEGITTIMITÀ
13, comma 3-quater D.L.vo 286/1998, il quale stabilisce
che, nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter del mede-
simo articolo, il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta
espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento
che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo
a procedere, anche nell’ipotesi di espulsione ordinata, ai
sensi dell’art. 16, comma 5 del medesimo decreto legi-
slativo.
Tale ultima disposizione prevede, infatti, che, nei con-
fronti dello straniero, identif‌icato, detenuto, che si trova
in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma
2, il quale deve scontare una pena detentiva, anche resi-
dua, non superiore a due anni, sia disposta l’espulsione.
2. Il giudice del merito fonda il proprio convincimen-
to sulla medesima f‌inalità delle due disposizioni e, cioè,
evitare la celebrazione di dibattimenti inutili e garantire
comunque il diritto di difesa dell’imputato ed evidenzia,
oltre alla natura comunque amministrativa di entrambi
i provvedimenti di espulsione ed al richiamo, contenu-
to nell’art. 16, all’art. 13, comma 2, anche una sentenza
della Corte Costituzionale (ordinanza n. 143 del 3-7 aprile
2006) ed una pronuncia di questa Corte (sez. I, n. 29161
del 24 giugno 2008, P.M. in proc. Enobakhare, Rv. 240481).
Osserva infatti il G.u.p. che la Corte Costituzionale
avrebbe esplicitamente ammesso la possibilità di interpre-
tazioni estensive dell’art. 13, comma 3-ter D.L.vo 289/1998
al f‌ine di evitare esiti manifestamente non ragionevoli,
mentre la sentenza 29161/2008 di questa Corte, riferendo-
si al caso di uno straniero fermato alla frontiera e subito
respinto, ha ammesso l’applicazione analogica, in «bonam
partem», del menzionato art. 13, comma 3-ter.
Il Pubblico Ministero ricorrente contesta, come si è
detto in premessa, la correttezza delle conclusioni cui è
pervenuto il giudice del merito, con argomentazioni che il
Collegio ritiene condivisibili.
3. Invero, il richiamo alle pronunce dianzi ricordate
non risulta particolarmente signif‌icativo, perchè la Corte
Costituzionale ha menzionato la possibilità di interpreta-
zioni estensive della norma in esame con riferimento alla
lettura fornitane anche dalla giurisprudenza di questa
Corte e secondo la quale essa è applicabile, in base ad
un’interpretazione logico-sistematica, oltre che letterale,
anche nei casi in cui il P.M. abbia formulato una richiesta
diversa da quella di rinvio a giudizio o da altra forma di
promovimento dell’azione penale, prevista dall’art. 405,
comma primo, c.p.p. (cfr. sez. I, n. 35843 del 19 settembre
2007, P.M. in proc. Kamberi, Rv. 237314; sez. I, n. 30465 del
4 maggio 2004, P.M. in proc. Hoxha ed altro, Rv. 229794).
Si tratta, tuttavia, di casi sempre riferiti ad ipotesi
di espulsione amministrativa disposta in base all’art. 13
D.L.vo 286/1998.
Per ciò che concerne, poi, l’applicazione analogica in
«bonam partem» cui è pervenuta altra Sezione di questa
Corte, si verte in ipotesi del tutto diversa rispetto a quella
relativa al caso in esame.
4. Ritiene inoltre il Collegio che dai precedenti richia-
mati, non strettamente pertinenti alla questione qui esa-
minata, non possano trarsi suggerimenti interpretativi
mutuabili, poiché, come osservato correttamente nell’atto
di impugnazione, il tenore letterale della disposizione non
può essere superato mediante una lettura estensiva, effet-
tuata facendo ricorso al criterio interpretativo della inten-
zione del legislatore, come avvenuto nei casi in preceden-
za richiamati, perchè, in quello sottoposto all’attenzione
del G.u.p. il legislatore aveva chiaramente manifestato la
propria volontà attraverso la contestuale modif‌ica appor-
tata agli artt. 13 e 16 del D.L.vo 286/1998.
Invero, la legge 30 luglio 2002, n. 189 «Modif‌ica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo» è inter-
venuta contestualmente sulle richiamate disposizioni, co-
sicché l’esplicito richiamo, nell’art. 13, comma 3-quater, ai
soli casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, deve ritenersi
voluto, come voluta deve anche ritenersi la mancanza di
richiami ad altre disposizioni e, segnatamente, al succes-
sivo articolo 16.
Neppure rileva, ai f‌ini di una diversa lettura della nor-
ma, il richiamo, contenuto in tale ultima disposizione e
valorizzato dal giudice del merito, al comma 2 dell’art. 13,
presente nell’art. 16, comma 5, il quale, anzi, conferma che
il legislatore, nell’apportare le modif‌iche, ha tenuto conto
delle diverse disposizioni.
5. Deve pertanto affermarsi che l’ambito di operatività
del comma 3 quater dell’art. 13 D.L.vo 286/1998 è limitato
ai soli casi di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter del medesimo ar-
ticolo e non può essere esteso anche ai casi di espulsione a
titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione
disposta ai sensi dell’art. 16 del medesimo D.L.vo.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere
annullata con rinvio al Tribunale di Torino. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 1 DICEMBRE 2015, N. 47489
(C.C. 6 OTTOBRE 2015)
PRES. CHIEFFI – EST. ROCCHI – P.M. ANGELILLIS (DIFF.) – RIC. HALILI EL MAHDI
Istigazione a delinquere y Aggravante di cui
all’art. 1 D.L. n. 625/1979 y In relazione al delitto di
associazione con f‌inalità di terrorismo anche inter-
nazionale o di eversione dell’ordine democratico y
Conf‌igurabilità y Fattispecie in tema di divulgazio-
ne via internet delle f‌inalità perseguite da un’orga-
nizzazione terroristica.
. Bene è ritenuto conf‌igurabile, ai f‌ini dell’applicazione
di una misura cautelare coercitiva, il reato di istigazio-
ne a delinquere di cui all’art. 414, comma terzo, c.p.,
aggravato ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 625/1979, conv.
con modif. in legge n. 15/1980, con riferimento all’art.
270 bis c.p. , nel caso di condotta consistita nell’aver
diffuso via “internet” documenti volti a far conoscere e
condividere le f‌inalità perseguite da un’organizzazione
terroristica priva di legittimazione a livello internazio-
nale quale è da ritenere il c.d. “califfato islamico” radi-
catosi in una parte dei territori della Siria e dell’Iraq e
dichiaratamente volto a realizzare, con metodi violenti,

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