Corte di Cassazione Penale sez. III, 11 dicembre 2015, n. 48948 (ud. 4 novembre 2015)

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giur
2/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
pubblico ministero non si oppongano alla declaratoria di
improcedibilità, essendo anche necessario consentire alla
persona offesa di interloquire sulla questione della tenu-
ità del fatto mediante notif‌ica dell’avviso della f‌issazione
dell’udienza in camera di consiglio, con espresso riferi-
mento alla procedura ex art. 469, comma 1-bis, c.p.p. (sez.
III, n. 47039 del 8 ottobre 2015, P.M. in proc. Derossi, cit.).
Da tutto ciò consegue che l’annullamento con rinvio
della sentenza di condanna per la verif‌ica della sussistenza
dell’art. 131 bis c.p., impedisce l’applicabilità nel giudizio di
rinvio della causa di estinzione del reato per prescrizione e,
fermo restando l’accertamento della responsabilità penale,
la statuizione di condanna rimane sospesa al verif‌icarsi di
una condizione costituita dall’applicabilità o meno della
causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
Sul punto, va ricordato che questa Corte ha stabilito
che, da un lato, non si può ritenere la punibilità elemento
costitutivo del reato, come tale in grado di condizionarne
il perfezionamento; dall’altro lato, vige il principio della
formazione progressiva del giudicato, che si forma, in con-
seguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale
annullamento dei capi della sentenza e dei punti della de-
cisione impugnati, su quelle statuizioni suscettibili di au-
tonoma considerazione, quale quella relativa all’accerta-
mento della responsabilità in merito al reato ascritto, che
diventano non più suscettibili di ulteriore riesame. (Cass.
sez. III, n. 15472 del 20 febbraio 2004, cit., Rv. 228499; sez.
II, n. 44949 del 17 ottobre 2013, Abenavoli, Rv. 257314).
La conf‌igurabilità del giudicato progressivo comporta,
infatti, che l’accertamento della responsabilità e l’irroga-
zione della pena possono intervenire in momenti distinti
posto che la punibilità non è elemento costitutivo del re-
ato e dunque non è “extra ordinem” la concezione di una
def‌initività decisoria che, attenendo all’accertamento della
responsabilità dell’autore del fatto criminoso e ponendo
f‌ine all’iter processuale su tale parte, crei una barriera
invalicabile all’applicazione di cause estintive del reato,
sopravvenute alla sentenza di annullamento ad opera della
Cassazione, con la conseguenza che, se l’annullamento è
parziale e non intacca le disposizioni della sentenza che
attengono all’affermazione di responsabilità, la sentenza
acquista “autorità di cosa giudicata nelle parti che non
hanno connessione essenziale con la parte annullata” (art.
624 c.p.p.) e tale connessione non sussiste quando venga
rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclu-
sivamente la questione relativa alla punibilità, sul rilievo
che il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamento
del reato e della responsabilità dell’imputato, con la def‌ini-
tività della decisione su tali parti, impedisce l’applicazione
di cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale
(sez. un., n. 4904 del 26 marzo 1997, Attinà, Rv. 207640).
8. La sentenza impugnata va pertanto annullata per
la verif‌ica dell’applicazione al caso di specie della causa
di non punibilità per la particolare tenuità del fatto con
rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello
di Salerno, la quale si atterrà ai principi di diritto in pre-
cedenza affermati.
Nel resto, il ricorso va invece rigettato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 11 DICEMBRE 2015, N. 48948
(UD. 4 NOVEMBRE 2015)
PRES. FRANCO – EST. RAMACCI – P.M. IZZO (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC. KODRA
ED ALTRO
Sicurezza pubblica y Stranieri y Espulsione y
Espulsione amministrativa dello straniero ex art.
13, comma 3 quater, D.L.vo n. 286/1998 y Ambito di
operatività.
. L’ambito di operatività dell’espulsione amministrativa
dello straniero, prevista dall’art. 13, comma 3 quater,
del D.L.vo n. 286/1998 deve intendersi limitato ai soli
casi di cui ai precedenti commi 3, 3 bis e 3 ter dello
stesso articolo e non può, pertanto, essere esteso anche
ai casi di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o al-
ternativa alla detenzione prevista dall’art. 16 del citato
D.L.vo n. 286/1998. (Mass. Redaz.) (l. 25 luglio 1998, n.
286, art. 13; c.p.p., art. 405) (1)
(1) In termini generali sull’applicabilità dell’art. 13, comma 3 quater,
D.L.vo n. 286/1998, si vedano Cass. pen., sez. I, 1° ottobre 2007, n.
35843, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed La Tribuna e Cass. pen., sez. I, 13
luglio 2004, n. 30465, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Torino, con sentenza del 30 giugno 2014 ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Mariglen Kodra e Damian
Sulonjaku, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti
(artt. 74 e 73 D.P.R. 309/90), perchè espulsi dal territorio
nazionale anteriormente alla richiesta di rinvio a giudizio.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazio-
ne il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Torino, deducendo il motivo di seguito enunciato nei li-
miti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi
dell’art. 173 disp. att. c.p.p.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazio-
ne di legge e, segnatamente, dell’art. 13, comma 3-quater
D.L.vo 286/1998, in relazione all’art. 16 D.L.vo 286/1998, in
quanto l’espulsione era stata decretata come misura al-
ternativa alla detenzione e non quale espulsione ammini-
strativa, applicando così la causa di improcedibilità anche
con riferimento ad espulsione diversa da quella disposta
ed eseguita si sensi dell’art. 13 D.L.vo 286/1998.
Rileva, inoltre, che il giudice, pur dando atto del tenore
letterale della disposizione applicata, l’avrebbe comunque
ritenuta analogicamente applicabile anche nel caso in
esame sulla base di precedenti pronunce della Corte Co-
stituzionale e di questa Corte che assume, tuttavia, come
impropriamente richiamate, risultando determinante la
inequivocità del dato normativo.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specif‌icati.
Il Giudice dell’udienza preliminare, nell’impugnato
provvedimento, ha ritenuto applicabile il disposto dell’art.

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