Corte di Cassazione Penale sez. III, 22 dicembre 2015, n. 50215 (ud. 8 ottobre 2015)

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2/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 22 DICEMBRE 2015, N. 50215
(UD. 8 OTTOBRE 2015)
PRES. FIALE – EST. DI NICOLA – P.M. MARINELLI (DIFF.) – RIC. SARLI
Reato y Cause di non punibilità y Particolare te-
nuità del fatto y Applicabilità y Reati permanenti
y Fattispecie in tema di costruzione abusiva di un
manufatto edilizio in aderenza di un preesistente
fabbricato.
Reato y Estinzione (Cause di) y Prescrizione y Rap-
porto con la causa di non punibilità della "parti-
colare tenuità del fatto" y Applicabilità dell’una o
dell’altra.
. La causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis
c.p. (particolare tenuità del fatto) non può trovare
applicazione con riguardo ai reati permanenti f‌ino a
quando la permanenza non sia cessata (come nel caso
in cui, trattandosi di illeciti edilizi, l’opera abusiva sia
stata eliminata, con ripristino dell’originario stato dei
luoghi). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 131 bis) (1)
. In tema di rapporti tra prescrizione e causa di non
punibilità per particolare tenuità del fatto, qualora l’u-
na e l’altra siano entrambe “ab origine” applicabili, la
prima prevale sulla seconda; qualora, invece, non es-
sendosi ancora maturata la prescrizione, la sentenza
di condanna venga annullata dalla Corte di cassazione
con rinvio per la verif‌ica della eventuale ricorrenza, in
concreto, della particolare tenuità del fatto, resta ini-
bita al giudice di rinvio dichiarare la prescrizione del
reato che, nel frattempo, sia venuta a maturare. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 131 bis) (2)
(1) Recente pronuncia della Suprema Corte in ordine alla quale non
risultano editi precedenti. In dottrina, si veda l’autorevole commento
di C. TAORMINA, Archiviazione per particolare tenuità del fatto, in
questa Rivista 2015, 715. Si vedano inoltre gli interessanti e analitici
approfondimenti sul tema di U.G. MOLINA, Il decreto legislativo n.
28 del 16 marzo 2015. Disposizioni in materia di non punibilità per
particolare tenuità del fatto , a norma dell’art. 1, comma 1, lettera
m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Questioni di diritto processuale
e di diritto sostanziale, ivi 2016, 1.
(2) In senso conforme alla prima parte della pronuncia in commento
si veda Cass. pen., sez. III, 26 giugno 2015, n. 27055, in Ius&Lex dvd
n. 1/2016, ed. La Tribuna. Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez.
III, 22 settembre 2015, n. 38380, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Gerardo Sarli ricorre per cassazione impugnando
la sentenza emessa in data 19 febbraio 2015 dalla Corte
d’appello di Potenza che ha confermato quella resa dal
tribunale di Matera che aveva condannato il ricorrente
alla pena di venti giorni di arresto ed euro 3.600, 00 di
ammenda per il reato previsto dall’articolo 44, comma 1,
lettera c), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 perchè, in qualità di
comproprietario dell’area ubicata in contrada Basentello e
censita nel Comune di Irsina, in assenza del permesso di
costruire, realizzava abusivamente, in aderenza ad un pre-
esistente fabbricato, un pollaio consistente in un manu-
fatto edilizio a pianta rettangolare delle dimensioni lorde
di metri 4,20 per metri 2,65 ed avente struttura portante
verticale costituita da muratura perimetrale in tufo dello
spessore di cm 27 e struttura orizzontale costituita da 4
travi in legno con sovrastante copertura di pannelli in la-
miera zincata con copertura a falda unica. Accertato in
Irsina il 10 maggio 2011.
2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza il ricor-
rente, tramite il difensore, articola i due seguenti motivi
di gravame.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la viola-
zione della legge penale, ed in particolare dell’articolo
44, lettera b), D.P.R. n. 380 del 2001 e la contraddittorietà
della motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e),
codice di procedura penale).
Rileva in proposito come egli sia uno dei comproprie-
tari del terreno sul quale si assume essere stata realizzata
l’opera abusiva (pollaio) e che è stato individuato quale
presunto autore del reato (come si evince dalla deposizio-
ne del teste Desiante) solo perchè al momento dell’accer-
tamento, avvenuto per stessa ammissione del teste escusso
dopo un anno dall’ultimazione dell’opera, era presente in
loco. Alcun altro elemento è emerso a suo carico nel corso
della istruttoria di primo grado e neppure sono emersi al-
tri elementi che consentano di escludere con certezza che
la presunta opera abusiva fosse stata realizzata dagli altri
comproprietari del terreno, fratelli dell’imputato.
Peraltro la Corte territoriale ha erroneamente escluso
che l’opera fosse precaria e che non necessitasse, per es-
sere realizzata, del titolo abilitativo.
2.2. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente pro-
spetta l’applicabilità al caso di specie dell’articolo 131 bis
codice penale in considerazione della particolare tenuità
del fatto, applicabile alla fattispecie quale ius superve-
niens anche nel giudizio di legittimità. Nel caso in esame,
sussisterebbero tutti i presupposti richiesti dall’articolo
131 bis codice penale per la declaratoria della particolare
tenuità del fatto ed il riconoscimento della relativa causa
di non punibilità atteso che si è in presenza di un “polla-
io” di dimensioni lorde 4,20 m 2,65 m, quindi di modeste
dimensioni e prontamente demolito a seguito dell’accerta-
mento effettuato dalla polizia locale del Comune di Irsina.
Non ravvisandosi nella motivazione del provvedimento
impugnato elementi che escludano la particolare tenuità
del fatto e ritenuta Ia non abitualità del comportamento,
il ricorrente insiste per l’applicazione della causa di non
punibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, sulla base
del secondo motivo. Il primo motivo è invece infondato.
2. Secondo la Corte d’appello, dalla documentazione fo-
tograf‌ica in atti e dalle deposizioni dei testi autori del so-
pralluogo effettuato in data 10 maggio 2011, il manufatto
realizzato, in assenza del permesso di costruire, consiste
in un corpo di fabbrica edif‌icato con blocchetti di tufo con
copertura di travi di legno e lamiera zincata, destinato a

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