Corte Di Cassazione Penale Sez. II, 10 Settembre 2015, N. 36546 (Ud. 3 Luglio 2015)

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 2/2016
LEGITTIMITÀ
Ciò non sarebbe avvenuto, non essendo stati evocati
R.M. ed altri condomini del fabbricato di via (omissis). Di
qui il quesito se, sussistendo nella fattispecie un’ipotesi di
litisconsorzio necessario, l’azione diretta alla demolizione
dell’edif‌icio condominiale dovesse essere necessariamen-
te proposta nei confronti di tutti i condomini.
2. - Il Collegio ritiene che debba essere esaminato con
priorità il ricorso incidentale condizionato, anche rispetto
allo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità dei motivi
del ricorso principale.
Occorre al riguardo rilevare che la Corte d’appello ha
esaminato con precedenza, ed ha accolto, la “seconda
parte del motivo di censura sub b)”, quella relativa alla
improponibilità della domanda per preclusione da divie-
to del ne bis in idem, in ragione della “preclusione di un
nuovo accertamento giudiziale nella stessa situazione di
fatto e di diritto già oggetto di giudicato”; mentre ha ri-
tenuto “superf‌luo” “l’esame della censura principale pre-
giudiziale sub a)” degli stessi appellanti, veicolante una
questione pregiudiziale di rito relativa alla incompletezza
del contraddittorio in una situazione prospettata come di
litisconsorzio necessario.
In questa situazione, va, appunto, esaminato con prio-
rità il ricorso incidentale, proposto dalla parte totalmente
vittoriosa nel giudizio di merito, perché relativo ad una
questione pregiudiziale di rito, rilevabile d’uff‌icio, che non
è stata oggetto di decisione né esplicita né implicita da
parte del giudice di merito.
E ciò in applicazione del principio secondo cui anche
alla luce del principio costituzionale della ragionevole du-
rata del processo, secondo cui f‌ine primario di questo è
la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere rispo-
sta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte
totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa
questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ha
natura di ricorso condizionato, indipendentemente da
ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esami-
nato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito
o preliminari di merito, rilevabili d’uff‌icio, non siano state
oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima
sia possibile) da parte del giudice di merito; qualora, inve-
ce, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidenta-
le va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza
dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’i-
potesi della fondatezza del ricorso principale (Sez. un., 6
marzo 2009, n. 5456; Sez. un., 25 marzo 2013, n. 7381; Sez.
I, 6 marzo 2015, n. 4619).
3. - La doglianza veicolata con il ricorso incidentale è
fondata.
Nel giudizio avente ad oggetto una domanda di con-
danna alla demolizione di un immobile o di una parte di
esso, sono necessari contraddittori tutti i comproprietari
pro indiviso del manufatto, in quanto, stante l’unitarietà
ab origine del rapporto dedotto in giudizio, una sentenza
di demolizione pronunciata soltanto nei confronti di alcu-
ni di essi sarebbe inutiliter data (Sez. II, 17 aprile 2001, n.
5603; Sez. II, 26 aprile 2010, n. 9902).
Ora nella specie la domanda giudiziale non è stata
proposta nei confronti di tutti i condomini proprietari di
unità immobiliari site nell’edif‌icio oggetto della pretesa
demolitoria.
Non risultano infatti evocati in giudizio:
- il proprietario del box lettera B, R.M.;
- i proprietari del box lettera H, P.A. e P.A., aventi causa
da Ci.Gi.;
- i proprietari dell’appartamento al piano rialzato, int.
n. (omissis), L.A. e S.S., aventi causa dalla società a r.l. G.;
- la comproprietaria dell’appartamento sito al piano ri-
alzato , int. (omissis), A.C.;
- la comproprietaria dell’appartamento sito al primo
piano, int. n. (omissis), C.E.
4. - È assorbito l’esame del ricorso principale.
La causa deve essere rimessa al Tribunale di Torre An-
nunziata, ai sensi dell’art. 383, u.c., c.p.c., essendo stata
riscontrata una nullità del giudizio di primo grado, deri-
vante dalla mancata integrità del contraddittorio, per la
quale il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti
al primo giudice.
Il giudice del merito dovrà provvedere sulle spese an-
che del giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 10 SETTEMBRE 2015, N. 36546
(UD. 3 LUGLIO 2015)
PRES. GENTILE – EST. DIOTALLEVI – P.M. FRATICELLI (DIFF.) – RIC. C.C.
Invasione di terreni o edif‌ici y Elemento ogget-
tivo y Immobile popolare Iacp y Permanenza nello
stesso y Invasione ex art. 633 c.p. y Conf‌igurabili-
y Fattispecie relativa a badante immessasi sine
titulo nel possesso dell’alloggio dopo la morte del
datore di lavoro.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del delitto di cui all’art.
633 c.p.(Invasione di terreni o edif‌ici), l’invasione va vi-
sta come immissione in una situazione di fatto di cui, in
precedenza, il soggetto agente non era titolare, anche
se, eventualmente, titolare di una diversa situazione di
fatto (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il
ricorso proposto avverso l’ordinanza che disponeva la
misura cautelare del sequestro preventivo di un allog-
gio popolare Iacp occupato senza titolo dall’indagata
la quale - dapprima mera detentrice dell’immobile ove
svolgeva l’attività di badante in favore del legittimo
conduttore - si era immessa illegittimamente nel pos-
sesso dell’alloggio dopo la morte del suo datore di la-
voro, comportandosi uti domina). (Mass. Redaz.) (c.c.,
art. 633) (1)
(1) Contra, Cass. pen., sez. II, 8 giugno 2009, n. 23756, in questa Ri-
vista 2009, 440. Per essa, non integra il delitto di invasione di terreni
o edif‌ici di cui all’art. 633 c.p., la condotta di chi abbia continuato ad
abitare in un appartamento dello IACP, dopo la morte della vedova
assegnataria dello stesso, che lo aveva ospitato, continuando a ver-
sare il canone locativo, non rilevando l’insussistenza delle condizioni

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