Corte di Cassazione Penale sez. IV, 28 luglio 2015, n. 33329 (ud. 5 maggio 2015)

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giur
1/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
privilegiare il concreto espletamento della funzione. Tale
orientamento costituisce il recepimento sul piano positi-
vo del cosiddetto criterio funzionalistico o dell’effettività
in forza del quale il dato fattuale della gestione sociale
deve prevalere sulla qualif‌ica formalmente rivestita ov-
viamente quando alla qualif‌ica non corrisponda l’effettivo
svolgimento delle funzioni proprie della qualif‌ica, come
avvenuto nella fattispecie. L’equiparazione degli ammi-
nistratori di fatto a quelli formalmente investiti è stato
affermata da questa Corte sia nella materia civile che in
quella penale e tributaria (cfr., nella materia civile: Cass.
5 dicembre del 2008 n. 28819; 12 marzo 2008, n. 6719; sez.
un. civile 18 ottobre 2005, n. 2013; in quella penale, per
tutte: Cass. 7203 del 2008, Cass. n. 9097 del 1993 e, per le
violazioni tributarie, cfr. Cass. sez. trib., n. 21757 del 2005
nonchè Cass. pen. n. 2485 del 1995). Limitando l’indagine
alla responsabilità dell’amministratore di fatto nei reati
omissivi propri formalmente imputabili al prestanome,
la prospettiva dalla quale muove il ricorrente deve essere
capovolta nel senso che, in base ai principi dianzi esposti,
il vero soggetto qualif‌icato non è il prestanome ma colui il
quale effettivamente gestisce la società perchè solo lui è
in condizione di compiere l’azione dovuta, mentre l’estra-
neo è il prestanome. A quest’ultimo una corresponsabilità
può essere imputata solo in base alla posizione di garanzia
di cui all’art. 2392 c.c., in forza della quale l’amministrato-
re deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che
si verif‌ichino danni per la società e per i terzi. Nelle oc-
casioni in cui questa Corte si è occupata di reati, anche
omissivi, commessi in nome e per conto della società, ha
individuato nell’amministratore di fatto il soggetto attivo
del reato e nel prestanome il concorrente per non avere
impedito l’evento che in base alla norma citata aveva il
dovere di impedire. Proprio perchè il più delle volte il pre-
stanome non ha alcun potere d’ingerenza nella gestione
della società per addebitargli il concorso, questa Corte ha
fatto ricorso alla f‌igura del dolo eventuale; si è sostenu-
to cioè che il prestanome accettando la carica ha anche
accettato i rischi connessi a tale carica (cfr. Cass. 26 gen-
naio 2006, n. 7208; Cass. 6 aprile 2006, n. 22919, Cass. 26
novembre 1999, Dragomir, Rv 215199). Si può discutere
se ed entro quali limiti la mera assunzione della carica
possa giustif‌icare l’affermazione di responsabilità anche
del prestanome, ma è fuori discussione che l’autore prin-
cipale è colui che, sia pure di fatto, ha l’amministrazione
della società. Con specif‌ico riferimento al reato in esame,
si deve rilevare che, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973,
art. 1 i soggetti obbligati alla presentazione della dichia-
razione sono tutti i soggetti che possiedono redditi anche
se non consegue alcun debito d’imposta e coloro che sono
obbligati alla tenuta delle scritture contabili. In base al
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 1, comma 4, la dichiarazione
dei soggetti diversi dalle persone f‌isiche è sottoscritta a
pena di nullità dal rappresentante legale e, in mancanza,
da chi ne ha l’amministrazione, anche di fatto, o da un
rappresentante negoziale. Il rappresentante legale si deve
considerare mancante, non solo quando manca la nomina,
ma anche in presenza di un prestanome che non ha alcun
potere o ingerenza nella gestione della società e, quindi,
non è in condizione di presentare la dichiarazione perchè
non dispone dei documenti contabili detenuti dall’ammi-
nistratore di fatto. In tale situazione l’intraneo è colui che,
sia pure di fatto, ha l’amministrazione della società men-
tre al prestanome il fatto potrebbe essergli addebitato a
titolo di concorso a norma dell’art. 2392 c.c. e art. 40 c.p.
a condizione che ricorra l’elemento soggettivo proprio del
singolo reato. Tale principio si riscontra anche in materia
di sanzioni amministrative tributarie. Il D.L.vo n. 472 del
1997, art. 11 parif‌ica il legale rappresentante all’ammini-
stratore di fatto sancendo formalmente la diretta respon-
sabilità per le sanzioni anche degli amministratori di fatto.
Il principio dell’equiparazione dell’amministratore di fatto
a quello di diritto è stato recentemente recepito dal legi-
slatore in occasione della riforma del diritto societario. Di-
spone l’art. 2639 c.c., introdotto con il D.L.vo n. 6 del 2003,
che per i reati societari previsti dal titolo quindicesimo
del libro quinto del codice civile al soggetto formalmente
investito della qualif‌ica o titolare della funzione prevista
dalla legge è equiparato chi esercita in materia continua-
tiva i poteri previsti dalle legge. La norma, ancorché ri-
ferita esplicitamente ai reati societari previsti dal codice
civile, contiene la codif‌icazione di un principio generale
applicabile ad altri settori penali dell’ordinamento e per
la sua natura interpretativa è applicabile anche ai fatti
pregressi (sull’applicabilità ai fatti pregressi cfr. in moti-
vazione Cass. n. 7203 del 2008). Tale principio incide non
solo sulla conf‌igurabilità del concorso dell’amministratore
di fatto nei reati commissivi, ma anche in quelli omissivi
propri, nel senso che autore principale del reato è proprio
l’amministratore di fatto, salva la partecipazione di estra-
nei all’amministrazione secondo le regole del concorso di
persone nel reato. Sulla base delle considerazioni dianzi
svolte appare palese che la tesi del ricorrente, secondo il
quale l’amministratore di fatto non potrebbe rispondere
del reato in questione né come autore diretto né come
concorrente, è palesemente infondata perchè in contrasto
con orientamenti consolidati della dottrina e della giuri-
sprudenza e con lo stesso dettato normativo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 28 LUGLIO 2015, N. 33329
(UD. 5 MAGGIO 2015)
PRES. ZECCA – EST. BLAIOTTA – P.M. POLICASTRO (DIFF.) – RIC. SORRENTINO
ED ALTRI
Reato y Causalità (Rapporto di) y Concorso di cau-
se y Causa sopravvenuta y Ex art. 41 c.p. y Assoluta
autonomia rispetto alle cause preesistenti y Esclu-
sione del rapporto di causalità y Fattispecie in tema
di colpa medica.
Professioni intellettuali y Professionisti y Medici
e chirurghi y Colpa professionale y Attività d’equipe
y Estensione della responsabilità al capo equipe y
Conf‌igurabilità y Sussistenza y Teoria dell’aff‌ida-

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