Corte di Cassazione Penale sez. I, 9 ottobre 2015, n. 40699 (C.C. 9 settembre 2015)

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1/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
4. La sentenza impugnata deve essere annullata con
rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, la
quale dovrà accertare se l’ingresso dell’edif‌icio ove avven-
ne il sinistro in danno della Scali sia stato, al tempo, luogo
destinato ad ospitare posti di lavoro ovvero luogo acces-
sibile nell’ambito del loro lavoro ai lavoratori dipendenti
della Bennet S.p.a.
Ove l’accertamento risulti positivo, occorrerà ancora ve-
rif‌icare se sussistevano le condizioni perchè la tutela che
l’imputato, nella qualità, avrebbe dovuto apprestare a van-
taggio dei propri dipendenti, doveva ritenersi, estesa anche
alla Scali, alla luce di quanto esplicato in questa sede.
I restanti motivi risultano assorbiti. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 9 OTTOBRE 2015, N. 40699
(C.C. 9 SETTEMBRE 2015)
PRES. CORTESE – EST. MAGI – P.M. IACOVIELLO (PARZ. DIFF.) – RIC. P.G. IN
PROC. X ED ALTRO
Delitti contro la personalità dello Stato y Ar-
ruolamento con f‌inalità di terrorismo anche inter-
nazionale y Reato di cui all’art. 270 quater c.p. y
Nozione di “arruolamento” y Differenze con quella
contenuta nell’art. 244 c.p.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 270
quater c.p. (arruolamento con f‌inalità di terrorismo an-
che internazionale), la nozione di “arruolamento” non
può farsi coincidere con quella desumibile dall’analoga
espressione contenuta nell’art. 244 c.p. (che punisce
chi “fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro
uno Stato estero in modo da esporre lo Stato italiano
al pericolo di una guerra”), dovendosi escludere che
nell’ipotesi prevista dall’art. 270 quater sia necessario
l’inquadramento dell’arruolato in una vera e propria
struttura di tipo militare, dovendosi invece ritenere,
anche alla luce dell’espresso riferimento operato dalla
norma incriminatrice alle f‌inalità di terrorismo, che
il concetto di “arruolamento” corrisponda a quello di
“ingaggio”, inteso come il raggiungimento di un “serio
accordo” tra il soggetto che propone il compimento, in
forma organizzata, di più atti di violenza o di sabotag-
gio, con f‌inalità di terrorismo, ed il soggetto chiamato
ad aderire ad una tale proposta; raggiungimento, quello
anzidetto, che segna pertanto il momento consumativo
del reato; il che, peraltro, non esclude la conf‌igurabilità
del tentativo punibile, ove il proponente, pur ponendo
in essere una condotta idonea ed univocamente diretta
ad ottenere l’adesione del destinatario, non consegua
tale risultato. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 270 quater; c.p.,
art. 244) (1)
(1) Sulla nozione di "arruolamento" di cui all’art. 244 c.p., v. Cass.
pen., sez. VI, 25 settembre 2003, n. 36776, in questa Rivista 2004, 738.
In dottrina, per utili ragguagli sul tema, v. U. NAZZARO, Le misure
di contrasto al terrorismo internazionale alla luce della Legge 17
aprile 2015, n. 43, in questa Rivista 2015, 822.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di
Brescia in data 26 febbraio 2015 accoglieva, per quanto qui
rileva, la richiesta del Pubblico Ministero presso il mede-
simo uff‌icio giudiziario tesa all’applicazione nei confronti
di X (soggetto di nazionalità albanese) della misura della
custodia cautelare in carcere in riferimento alla provviso-
ria contestazione del delitto di cui all’art. 270 quater c.p..
In particolare, la contestazione mossa ad X - in concorso
con Y ed altro soggetto - concerne la vicenda di «arruola-
mento» di Z e W nelle f‌ila del gruppo terroristico denomina-
to “stato islamico” per il compimento di atti di violenza con-
sistenti nella partecipazione al conf‌litto armato in atto in
Siria, con f‌inalità di terrorismo di matrice islamista, condot-
ta meglio descritta alla pagina 1 della suddetta ordinanza.
II G.i.p. ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevo-
lezza e le esigenze cautelari in riferimento alla condotta di
«tentativo di arruolamento» posta in essere nei confronti
del solo W, applicando la custodia in carcere.
In riferimento a detto titolo cautelare il Tribunale di
Brescia - costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p. - con ordi-
nanza emessa in data 24 aprile 2015 ne ha disposto l’an-
nullamento, con immediata liberazione di X. (Omissis)
4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cas-
sazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia.
4.1 Quanto alla decisione relativa ad X si deduce erro-
nea applicazione delle norme regolatrici e vizio di motiva-
zione, anche sub specie travisamento del fatto.
Il ricorso contesta in diritto l’interpretazione fornita
dal Tribunale in punto di conf‌igurabilità del “tentativo di
arruolamento”.
Il tema, dalla notevole complessità teorica, non può es-
sere affrontato in termini astratti e relativi alla categoria
dei reati di pericolo ma va risolto sulla base della interpre-
tazione semantica dei contenuti normativi, sì da ricostru-
ire la concreta fattispecie e la ratio della incriminazione.
Nel caso in esame si sostiene che per “arruolamento”
non può intendersi - come fa il Tribunale - l’effettiva iscri-
zione nei ruoli del servizio militare.
Tale lettura è stata fornita da questa Corte di legitti-
mità in rapporto alla diversa fattispecie di cui all’art. 244
c.p., avente un differente ambito applicativo.
La norma incriminatrice di cui all’art. 270 quater , an-
che in rapporto alla sua genesi e alle fonti sovranazionali
di riferimento (Convenzione del Consiglio d’Europa del 16
maggio 2005, in Varsavia) avrebbe un più ampio oggetto
di tutela, essendo tesa ad incriminare forme tipizzate di
contiguità associativa non necessariamente comportanti
l’immissione in possesso del soggetto reclutato.
Si compie riferimento ai contenuti dell’art. 6 della
citata convenzione al f‌ine di sostenere che la norma in-
criminatrice in questione considera punibile anche la
condotta favoreggiatrice del concreto inserimento in una
formazione armata con scopi di terrorismo.
Arruolamento sarebbe pertanto sinonimo di reclu-
tamento e la punibilità non potrebbe essere esclusa dal
mancato inserimento dell’aspirante nelle f‌ila del gruppo
militare. (Omissis)

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