Corte di Cassazione Penale sez. III, 13 ottobre 2015, n. 41067 (C.C. 15 settembre 2015)

Pagine41-44
41
giur
Rivista penale 1/2016
LEGITTIMITĂ€
alla richiesta dei trattamenti di famiglia sia sempre e so-
lamente il genitore che lavora o che percepisce indennitĂ 
sostitutiva di retribuzione”. Poi che, in ragione delle esi-
genze di armonizzazione con principi comunitari, “dalla
data di pubblicazione della presente circolare (successiva
al periodo oggetto dell’imputazione), le domande di auto-
rizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla
posizione di lavoro dell’altro genitore potranno essere pre-
sentate direttamente dai genitori naturali conviventi con
prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata.
6.2 Nel nostro caso risulta dalla sentenza d’appello
(anche alla luce dei motivi di impugnazione avverso la
sentenza di primo grado) che X aveva dato disposizione
al proprio datore di lavoro di corrispondere direttamen-
te alla madre della f‌iglia minorenne l’importo erogatogli
a titolo di assegni familiari per la stessa. Si tratta quindi
di una precezione diretta, che viene destinata ad altro sog-
getto (la madre nell’interesse della minore) con automa-
tismo di procedura di pagamento periodico per spontanea
determinazione del percipiente.
L’assunto della parte civile secondo il quale nel nostro
caso il Tribunale civile avrebbe determinato la complessi-
va somma di 350 euro in modo indipendente dalla somma
corrisposta al padre lavoratore a titolo di assegni familiari
per la f‌iglia minore è, allo stato, del tutto assertivo (ed è in
proposito signif‌icativo che il primo Giudice abbia del tutto
ignorato, anche in fatto, la problematica).
Conclusivamente e tenuto conto del periodo tempora-
le in contestazione, in applicazione del principio di diritto
che in assenza di diversa specif‌ica indicazione del Giudice
civile in sede di determinazione dell’assegno di manteni-
mento, nel caso di genitore naturale lavoratore non aff‌i-
datario l’importo degli assegni familiari destinati al f‌iglio
minore concorre ad integrare la somma alla cui periodica
corresponsione lo stesso è obbligato, il ricorso va rigettato:
il primo motivo è infondato, il secondo assorbito. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 13 OTTOBRE 2015, N. 41067
(C.C. 15 SETTEMBRE 2015)
PRES. SQUASSONI – EST. RAMACCI – P.M. BALDI (DIFF.) – RIC. PULLARA
Edilizia e urbanistica y Contravvenzioni y Costru-
zione abusiva y "Casa mobile" y Limiti.
. In tema di illeciti edilizi, deve tuttora ritenersi conf‌i-
gurabile il reato di cui all’art. 44, lett. b), del D.P.R. n.
380/2001 nel caso di realizzazione senza titolo abilita-
tivo di una struttura prefabbricata o “casa mobile”, sta-
bilmente destinata ad abitazione salvo che ricorrano le
condizioni previste dall’art. 3, comma 1, lett. e/5) del
citato D.P.R. (quale risultante dalla modif‌ica introdotta
dall’art. 10 ter, comma 1, del D.L. n. 47/2014, conv. con
modif. in legge n. 80/2014), e cioè: 1) il temporaneo an-
coraggio al suolo; 2) la collocazione all’interno di una
struttura ricettiva all’aperto, debitamente autorizzata,
quale def‌inibile in base all’art. 13 del D.L.vo n. 79/2012
(c.d. “Codice del turismo”), secondo cui rientrano in
detta def‌inizione i villaggi turistici, i campeggi in ge-
nere e quelli realizzati nell’ambito di attività agritu-
ristiche, nonché i parchi di vacanze; 3) la esclusiva
destinazione del manufatto alla sosta e al soggiorno,
necessariamente occasionalie limitati nel tempo, di tu-
risti. (Mass. Redaz.) (d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art.
(1) Ritiene conf‌igurabile il reato di costruzione edilizia abusiva (art.
44, comma primo, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) nell’ipotesi
di installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strut-
ture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su
ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al
soddisfacimento di esigenze abitative, Cass. pen., sez. III, 22 giugno
2011, n. 41067, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna. Si vedano,
inoltre, nel medesimo senso di cui in massima, ma con riferimento
al reato di lottizzazione abusiva, Cass. pen., sez. III, 8 ottobre 2013,
n. 41479, ibidem e Cass. pen., sez. III, 13 settembre 2013, n. 37572,
ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 30 apri-
le 2015 ha respinto la richiesta di riesame, presentata
nell’interesse di Maria Pullara, avverso il decreto in data 5
marzo 2015 con il quale il Giudice per le indagini prelimi-
nari del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro
di un prefabbricato modulare, ipotizzandosi il reato di cui
all’art. 44, lett. b) D.P.R. 380/01.
Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per
cassazione tramite il proprio difensore di f‌iducia, dedu-
cendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att.
c.p.p.
2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la violazio-
ne di legge, osservando che, avuto riguardo alla potestĂ 
esclusiva in materia urbanistica attribuita alla Regione
Sicilia, le disposizioni contenute nel D.P.R. 380/01 non
potrebbero essere applicate, mentre, in ragione di quanto
disposto dall’art. 5 della legge regionale n. 37/85, la sosta o
il parcheggio di una casa mobile non sarebbe soggetto ad
alcuna concessione o autorizzazione se non adibita ad uso
abitativo, ipotesi ricorrente nel caso di specie.
Aggiunge che la destinazione all’uso abitativo sarebbe
stata erroneamente valutata dai giudici del riesame sulla
base di un giudizio meramente prognostico e valorizzando
elementi non rilevanti, quali l’esistenza di una pavimen-
tazione esterna e di una vasca interrata, comunque com-
patibili con la destinazione del terreno e rispetto ai quali
non risulta dimostrata alcuna relazione con la casa mobile
installata.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta che il Tri-
bunale, nella valutazione del fumus non avrebbe tenuto
conto dell’introduzione, nel codice penale, dell’art. 131 bis
e della circostanza che, avuto riguardo alla condotta con-
testata, il procedimento penale sarebbe verosimilmente
destinato ad essere def‌inito in sede predibattimentale con
sentenza di non doversi procedere per particolare tenuitĂ 
del fatto.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT