Corte di Cassazione Penale sez. un., 25 novembre 2015, n. 46653 (ud. 26 giugno 2015)

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Rivista penale 1/2016
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 25 NOVEMBRE 2015, N. 46653
(UD. 26 GIUGNO 2015)
PRES. SANTACROCE – EST. BRUSCO – P.M. STABILE (DIFF.) – RIC. DELLA FAZIA
Cassazione penale y Poteri della Cassazione y
Ricorso inammissibile y Ricorso privo di motivi ri-
guardanti il trattamento sanzionatorio y Modif‌ica
del trattamento sanzionatorio in senso favorevole
all’imputato y Illegalità sopravvenuta della pena y
Rilevabilità d’uff‌icio y Condizioni y Necessità che la
pena inf‌litta esorbiti dalla cornice edittale soprav-
venuta y Esclusione y Fattispecie relativa alla nuova
disciplina sugli stupefacenti.
. In riferimento alla nuova disciplina in materia di stu-
pefacenti, la Corte di cassazione, nel caso di ricorso
inammissibile per qualunque ragione e con il quale
non vengano proposti motivi riguardanti il trattamento
sanzionatorio, può rilevare d’uff‌icio, con conseguente
annullamento sul punto, che la sentenza impugnata
era stata pronunziata prima dei mutamenti normativi
che hanno modif‌icato il trattamento sanzionatorio in
senso favorevole all’imputato; ciò anche nel caso in cui
la pena inf‌litta rientri nella cornice edittale sopravve-
nuta alla cui luce il giudice di rinvio dovrà riesaminare
tale questione. (Mass. Redaz.) (d.p.r. 9 ottobre 1990, n.
309, art. 73) (1)
(1) Con questa sentenza le SS.UU. risolvono la questione relativa
alla rilevabilità di uff‌icio in sede di legittimità, anche in presenza
di ricorso manifestamente infondato e privo di censure in ordine al
trattamento sanzionatorio, degli effetti delle modif‌iche normative
sopravvenute in termini di attenuazione della pena, anche nel caso
in cui la pena inf‌litta rientri in quella prevista dalla nuova disci-
plina. Sostanzialmente in linea con la sentenza in epigrafe appare
l’orientamento già espresso dalle SS.UU. con la pronuncia 25 luglio
2015, n. 33040, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna, secondo
cui è rilevabile d’uff‌icio nel giudizio di cassazione, anche in caso
di inammissibilità del ricorso, l’illegalità della pena conseguente a
dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il tratta-
mento sanzionatorio. La sentenza n. 33040, trattandosi di fattispecie
relativa a patteggiamento, ha affermato che l’illegalità sopraggiunta
della pena - concordata sulla base dei parametri edittali dettati per
le cosiddette "droghe leggere" dall’art. 73 D.P.R. 309/1990 come mo-
dif‌icato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto
ma dichiarato successivamente incostituzionale con la sentenza n.
32 del 2014 - determina la nullità dell’accordo e la Corte di cassazio-
ne deve annullare senza rinvio la sentenza basata su tale accordo.
Si rammenta che la disciplina del traff‌ico illecito di sostanze stupefa-
centi ha subito profonde innovazioni per effetto della sentenza della
Corte costituzionale 25 febbraio 2014, n. 32, pubblicata in questa Ri-
vista 2014, 371 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli
artt. 4 bis e 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, inseriti
dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49) e, successivamen-
te, a seguito dell’entrata in vigore dei D.L. 23 dicembre 2013, n. 146,
conv. con modif. dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, e 20 marzo 2014, n.
36, conv. con modif. dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. Con la sentenza
n. 32 la Corte cost. ha sostanzialmente fatto venir meno gli effetti
della ricordata legge di conversione n. 272 del 2006 ripristinando
la distinzione tra droghe “leggere” e droghe “pesanti” prevista dalla
previgente normativa; con le successive innovazioni ricordate il legi-
slatore ha poi mutato la disciplina del fatto di lieve entità, di cui al
comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/1990, che è divenuto autonoma ipo-
tesi di reato e non costituisce più, di conseguenza, una circostanza
attenuante come nel sistema previgente, con una duplice e sensibile
riduzione della pena edittale in precedenza prevista.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice dell’u-
dienza preliminare del Tribunale di Bari, all’esito del giu-
dizio abbreviato (oltre ad altre pronunzie che più non ri-
levano nel presente giudizio) condannava Domenico Della
Fazia - per vari episodi concernenti il traff‌ico illecito di
sostanze stupefacenti (capi 91, 107 e 144 dell’imputazio-
ne) commessi in Apricena f‌ino all’aprile 2002 - alla pena
di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00
di multa.
La Corte di appello di Bari, con sentenza dell’8 marzo
2011, confermava l’affermazione di responsabilità di Della
Fazia e riduceva la pena al medesimo inf‌litta, previa con-
cessione dell’attenuante prevista dal comma 5 dell’art. 73
D.P.R. 309/1990, rideterminandola in anni due e mesi otto
di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. Revocava inoltre
la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pub-
blici uff‌ici.
A seguito di ricorso per cassazione dell’imputato, la Se-
zione IV penale, con sentenza del 6 novembre 2012, annul-
lava la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio, avendo rilevato che il giudice d’appello ave-
va riconosciuto l’attenuante del fatto di lieve entità per
tutte le ipotesi contestate ma non ne aveva poi tenuto con-
to, nel determinare la pena detentiva, nel calcolo dell’au-
mento per la continuazione rimasto immutato rispetto a
quello del primo giudizio.
La Corte di appello di Bari, all’esito del giudizio di rin-
vio, con sentenza del 7 ottobre 2013, ha ricalcolato la pena
inf‌litta all’imputato secondo i criteri indicati nella citata
sentenza di annullamento e l’ha rideterminata in anni due
di reclusione ed euro 200,00 di multa.
2. Contro la sentenza da ultimo indicata ha proposto
ricorso personalmente Domenico Della Fazia che ha de-
dotto due motivi di censura: con il primo deduce il vizio di
motivazione per non avere, il giudice del rinvio, motivato

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