Corte di Cassazione Penale sez. III, 20 luglio 2015, n. 31378 (ud. 14 gennaio 2015)

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12/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Pertanto, qualora il reimpiego del denaro, fonte sospet-
ta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accre-
scimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella
disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso
acquisto del tutto giustif‌icato da dimostrato titolo lecito,
il provvedimento ablativo deve essere limitato soltanto al
valore del bene medesimo, proporzionato all’incremento
patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di prof‌itti
illeciti (sez. l, n. 33479 del 4 luglio 2007).
3. Alla luce dei principi sin qui illustrati, la giurispru-
denza di questa Corte ha escluso la conf‌igurabilità del
reato previsto dall’art. 12 quinquies L. n. 356 del 1992 in
presenza della f‌ittizia intestazione di beni che non po-
trebbero essere oggetto di conf‌isca di prevenzione, atteso
che tale condotta non è volta ad eludere le disposizioni in
materia di prevenzione patrimoniale. Se tale elusione og-
gettivamente non esiste, è irrilevante la f‌inalità perseguita
dai soggetti che hanno proceduto alla intestazione f‌ittizia
(sez. I, n. 29526 del 27 giugno 2012).
4. Ciò posto, il Collegio ritiene che tale principio valga
anche nell’ipotesi opposta e che, quindi, non possa esse-
re disposta la conf‌isca di prevenzione, quando, in sede di
giudizio di cognizione, sia stata accertata, con pronuncia
irrevocabile, l’insussistenza degli elementi costitutivi del
delitto previsto dall’art. 12 quinquies L. n. 356 del 1992.
Depongono in tal senso considerazioni di tipo logico-
sistematico.
Il processo penale in cui l’imputato sia chiamato a ri-
spondere del delitto previsto dall’art. 12 quinquies L. n.
356 del 1992 ha per oggetto l’accertamento di tutti gli
elementi costitutivi del suddetto reato, ossia: a) la con-
dotta concretantesi nella creazione di una situazione di
apparenza formale della titolarità di un bene, difforme
dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole
e volontario di tale situazione connota; b) l’elemento sog-
gettivo (dolo specif‌ico), individuato dalla disposizione in
esame nella coscienza e volontà di eludere le disposizioni
in tema di misure di prevenzione patrimoniali ovvero di
agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, rici-
claggio o reimpiego.
L’accertamento def‌initivo in ordine ai suddetti ele-
menti costitutivi del reato intervenuto in sede di cogni-
zione con decisione irrevocabile comprende, all’evidenza,
aspetti più ampi, completi ed assorbenti rispetto a quelli
rilevanti nel procedimento di prevenzione nel cui ambito
devono essere tenuti distinti due prof‌ili: a) l’accertamento
del fatto materiale (intestazione f‌ittizia del bene), coinci-
dente con quello posto a base della misura di prevenzione
patrimoniale; b)l’ambito di operatività della presunzione
di f‌ittizietà che stabilisce un’inversione ex lege dell’onere
della prova circa una titolarità effettiva e non f‌ittizia (al
prossimo congiunto del proposto) dei beni assoggettati o
assoggettabili al sequestro di prevenzione in materia di
intestazioni o trasferimenti (a qualsiasi titolo) di beni a
prossimi congiunti (cfr. explurimis sez. VI, n. 49878 del 6
dicembre 2013).
In tale ottica, i riferimenti, presenti sia nel provvedi-
mento impugnato che nel ricorso della Di Somma all’i-
potesi di contrasto di giudicati (art. 630, lett. a, c.p.p.)
non appaiono corretti, non tenendo conto dell’articolato
contesto normativo e del complesso rapporto tra i due tipi
di procedimenti (quello penale e quello di prevenzione)
che, pur contrassegnati da reciproca autonomia, coincido-
no, nel caso esaminato, quanto ad accertamento del fatto
materiale.
L’intervenuta esclusione con ampia formula (nel caso
in esame perchè il fatto non sussiste) della condotta di f‌it-
tizia intestazione in sede di giudizio di cognizione def‌inito
con sentenza irrevocabile comprende, invero, il medesimo
fatto materiale posto a fondamento anche della misura di
prevenzione patrimoniale e, avendo carattere logicamente
preliminare ed assorbente, preclude, con riferimento alla
clausola processuale di presunzione, qualsiasi ulteriore
onere di allegazione probatoria della parte.
In presenza di una sentenza irrevocabile di assoluzione
dal reato di cui all’art. 12 quinqies L. n. 356 del 1992 che
esclude la f‌ittizietà dell’intestazione e sancisce la sostan-
ziale disponibilità del bene in capo al titolare apparente
sarebbe contrario a criteri di coerenza e di razionalità
gravare, in sede di prevenzione, il formale intestatario di
un ulteriore onere probatorio in ordine a circostanze già
acclarate dal giudicato penale. Ove si richiedesse tale pro-
batio diabolica, si f‌inirebbe, da un lato, per svilire il signi-
f‌icato dell’accertamento penale, svolto nel contraddittorio
fra le parti e con pienezza di garanzie difensive per tutte
le parti, si verrebbe a creare una sorta di impropria e non
consentita sovraordinazione del procedimento di preven-
zione rispetto a quello di cognizione, si determinerebbe
una presunzione di f‌ittizietà dell’intestazione del bene di
fatto insuperabile, in palese contrasto con la previsione
normativa.
5. Il provvedimento del Tribunale di Rimini del 7 no-
vembre 2011, successivamente riformato dalla Corte
d’appello di Bologna, riguarda beni formalmente intestati
anche a Veronica Franco, soggetto che non ha mai formal-
mente avanzato richiesta di revoca e che, in sede esecu-
tiva, potrebbe far valere ragioni analoghe a quelle dedotte,
in questa sede, dalla Di Somma.
Sotto tale prof‌ilo s’impone, quindi, l’annullamento del
decreto impugnato e il rinvio per nuovo esame alla Corte
d’appello di Bologna. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 20 LUGLIO 2015, N. 31378
(UD. 14 GENNAIO 2015)
PRES. FIALE – EST. GRILLO – P.M. POLICASTRO (CONF.) – RIC. G.G.C.
Previdenza e assistenza (Assicurazioni so-
ciali) y Contributi assicurativi y Versamento y Re-
ato di omesso versamento delle ritenute y Art. 2,
comma primo bis, D.L. n. 463 del 1983 y Precedente
condanna alla "sanzione civile" di cui all’art. 116,
comma ottavo, lett. a), L. n. 388 del 2000 y Violazio-

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