Corte di Cassazione Penale sez. VI, 10 settembre 2015, n. 36690 (C.C. 30 giugno 2015)

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12/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
un viaggio lungo e pericoloso f‌ino alle coste del Mediter-
raneo e cioè alla Libia fossero giunte nel territorio dello
Stato attraverso l’opera di soggetti non identif‌icati nello
specif‌ico ma soltanto per il tipo di attività svolto.
6. Neppure colgono nel segno, rimanendo addirittura
ai limiti dell’ammissibilità le doglianze delle ricorrenti in
merito alla mancata concessione delle attenuanti generi-
che prevalenti sulle contestate aggravanti, poichè trattasi
di doglianze che, per un verso, passano del tutto sotto si-
lenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto del
trattamento sanzionatorio dalla Corte territoriale e che
vale, in ogni caso, in difetto dell’irrogazione di una pena al
di fuori dei limiti normativamente previsti, a far ritenere
adempiuto l’obbligo motivazionale del Giudice del merito.
7. I ricorsi vanno, in def‌initiva, rigettati e i ricorrenti
condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali.
A cagione del titolo dei reati ascritti, in caso di diffu-
sione del presente provvedimento, omettere le generalità
e gli altri dati identif‌icativi a norma del D.L.vo n. 196 del
2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 10 SETTEMBRE 2015, N. 36690
(C.C. 30 GIUGNO 2015)
PRES. PAOLONI – EST. DI STEFANO – P.M. CANEVELLI (DIFF.) – RIC. BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Misure di prevenzione y Sequestro preventivo y
Conf‌isca y Condizione per il riconoscimento a ter-
zi dei diritti di credito y Art. 51, comma 1, lett. b)
del D.L.vo n. 159/2011 y Riconoscimento del diritto
di credito a terzo, congiunto di un soggetto sotto-
posto ad indagine y Conf‌igurabilità y Fattispecie
in tema di annullamento dell’ordinanza di merito,
che aveva ritenuto insussistente la condizione in
oggetto, in quanto il credito era stato concesso ad
una donna, amministratrice di società, coniugata a
soggetto colpito da custodia cautelare in carcere.
. In tema di conf‌isca di prevenzione, la condizione
prevista dall’art. 52, comma 1, lett. b), del D.L.vo n.
159/2011 per il riconoscimento, in favore di terzi, dei
diritti di credito di cui essi siano titolari (e cioè che il
credito non sia strumentale all’attività illecita, salva la
dimostrazione, da parte del creditore, di aver ignorato
in buona fede il nesso di strumentalità), non può essere
esclusa presumendo la sussistenza della strumentalità
sulla sola base del fatto che il credito sia stato concesso
al congiunto di un soggetto sottoposto a indagine (Nel-
la specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha
annullato con rinvio l’ordinanza con la quale il giudice
di merito, a sostegno della ritenuta insussistenza della
condizione in questione, si era limitato ad osservare
che il credito era stato concesso ad una società am-
ministrata da una donna il cui marito era stato colpi-
to da ordinanza di custodia in carcere per quelli che
venivano def‌initi come “gravi reati, anche con rif‌lessi
associativi in ragione della contestata aggravante di
maf‌ia”. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159,
art. 52) (1)
(1) Per utili riferimenti sull’argomento si vedano Cass. pen., sez. I, 23
aprile 2015, n. 17015, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna e Cass.
pen., sez. II, 13 marzo 2015, n. 10770, in questa Rivista 2015, 560.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La banca Monte dei Paschi di Siena, avendo stipulato
nel 2001 un mutuo con la società CM Edilcostruzioni S.r.l.
per € 770.000 circa iscrivendo ipoteca su alcuni immobili,
essendo gli stessi stati conf‌iscati il 10 giugno 2013 nell’am-
bito del procedimento di applicazione di misura di preven-
zione a carico di Campione Antonio, coniuge di Coppola
Maria, amministratrice della società, chiedeva l’ammissio-
ne del credito ai sensi dell’art. 58 D.L.vo 159/2011.
Il Tribunale di Salerno ha, però, rigettato tale richie-
sta escludendo la “buona fede” dell’ente ai sensi dell’art.
52, 3 comma D.L.vo 159/2011 in quanto già alla data di
sottoscrizione del mutuo il marito della amministratrice
era stato colpito da ordinanza di custodia in carcere “per
gravi reati, anche con rif‌lessi associativi in ragione della
contestata aggravante di maf‌ia”. Pertanto non vi erano “gli
estremi di una situazione di oggettiva apparenza che ren-
desse scusabile l’eventuale ignoranza o difetto di diligenza
della banca”.
A parere del Tribunale, una banca di rilievo nazionale
dispone “di accurati strumenti di controllo ed istruttoria
della pratica” da cui doveva nascere “una qualche ragione
giustif‌icato sospetto sulla reale genesi di quelle ricchezze
e sulla natura della complessiva operazione economica,
così da desistere dall’erogazione”.
Ricorre contro tale decisione il Monte dei Paschi di Sie-
na deducendo la violazione di legge in quanto è stata rite-
nuta determinante una circostanza che non è né inf‌luente
né conosciuta né conoscibile, quale è la esecuzione di una
ordinanza di custodia nei confronti di un congiunto di una
cliente, e si è in presenza di una situazione di corretto
rispetto delle norme bancarie e della normativa antirici-
claggio. Non vi è stata alcuna considerazione della detta-
gliata istruttoria alla base dell’aff‌idamento del mutuo.
Il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato ricorrendo violazioni di legge sia
in ordine alla interpretazione del citato articolo 52 D.L.vo
159/2011 che alla motivazione meramente apparente sui
punti essenziali che dovevano essere oggetto di valutazio-
ne e, appunto, motivazione.
2. Secondo il Tribunale, nella materia in questione sa-
rebbe stata introdotta una presunzione in danno del credi-
tore che in tanto può veder riconosciuto il proprio credito,
ancorché anteriore, in quanto dimostri, con elementi con-
creti, la propria buona fede (“presupposto per il riconosci-
mento del credito è pur sempre la buona fede che è onere
della parte che agisce dimostrare attraverso l’allegazione

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