Corte di Cassazione Penale sez. V, 12 ottobre 2015, n. 41004 (ud. 5 maggio 2015)

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12/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspe-
cif‌icità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c),
all’inammissibilità del ricorso.
Una volta che è stato dimostrato che la conf‌isca ha in-
teressato esclusivamente beni la cui acquisizione risulta-
va del tutto sproporzionata con le fonti lecite di reddito e
in un momento in cui si era già manifestata la pericolosità
sociale del soggetto la critica avanzata in ordine alla inte-
gralità della conf‌isca perde qualsiasi rilevanza considera-
to che il dato che può essere censurato non è quello della
quantità della ablazione, bensì quello della sua legittimità.
Così come tutte le sollevate questioni di legittimità si
prospettano come irrilevanti perchè non tengono conto
che l’ablazione di prevenzione ha ad oggetto beni la cui
acquisizione ha origini illecite, si tratta quindi di ricchez-
za a sua volta criminogena se circolante.
Il ricorso di Di Giacomo Pio deve essere dichiarato inam-
missibile e il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali, e al versamento della somma di 1.000,00
euro in favore della Cassa delle ammende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 12 OTTOBRE 2015, N. 41004
(UD. 5 MAGGIO 2015)
PRES. MARASCA – EST. POSITANO – P.M. DI NARDO (CONF.) – RIC. MAMELI
Falsità in atti y In atti pubblici y Falsità ideologica
y Realizzata dal protutore dell’incapace y Funzione
pubblica assimilabile al tutore y Qualità di pubblico
uff‌iciale y Sussistenza y Funzioni esercitate senza
designazione formale y Irrilevanza y Fattispecie in
tema di falsità in atti realizzata dal protutore di
incapace al f‌ine di porre in essere una condotta di
peculato.
. Ricorre la qualità di pubblico uff‌iciale in capo al pro-
tutore dell’incapace poiché questi esercita una funzio-
ne pubblica assimilabile a quella del tutore che rileva
anche se esercitata in assenza di una designazione
formale, ad eccezione dei casi di usurpazione dell’inve-
stitura. (Fattispecie in tema di falsità in atti realizzata
dal protutore di incapace al f‌ine di porre in essere una
condotta di peculato). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 323;
c.p., art. 479; c.p., art. 646) (1)
(1) Verso una concezione “oggettiva” della funzione pubblica svol-
ta dal tutore si vedano Cass. pen., sez. VI, 4 giugno 2014, n. 23353,
in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. V, 12 lu-
glio 2007, n. 27570, in questa Rivista 2008, 704. Per utili riferimenti
sull’argomento si veda Cass. pen., sez. VI, 6 agosto 2013, n. 34086,
ivi 2014, 631.In senso difforme si veda Cass. pen., sez. II, 8 marzo
1974, n. 512, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna, che sottolinea
come il tutore dell’interdetto, non dispiegando un servizio di utilità
collettiva, opera solo e unicamente per la tutela degli interessi priva-
tistici della persona incapace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il difensore di Mameli Giovanni propone ricorso per
cassazione contro la sentenza pronunciata dalla Corte
d’Appello di Cagliari, il 25 novembre 2014, che confermava
la sentenza del 21 gennaio 2013 con la quale il Tribunale di
Oristano aveva accertato la responsabilità penale dell’im-
putato per il delitto previsto dagli articoli 61 n. 11 e 479
del c.p. per avere, nella qualità di responsabile del servi-
zio amministrativo del Comune di Zefaliu, nominato dal
giudice tutelare protutore dell’interdetto, Uda Gabriele,
falsamente attestato, nel rendiconto presentato al magi-
strato, la regolarità contabile del libretto dell’assistito e
l’avvenuto pagamento delle rette di ricovero presso la casa
di cura dove era degente. Con la stessa decisione la Cor-
te territoriale riteneva la continuazione tra il reato per il
quale si procede e quello giudicato con sentenza irrevoca-
bile della Corte d’Appello di Cagliari del 3 novembre 2011,
determinando l’aumento di pena di un mese e giorni 15 di
reclusione.
2. Con il ricorso il difensore lamenta:
- violazione dell’articolo 479 del c.p. contestando la sus-
sistenza della qualità di pubblico uff‌iciale in capo all’im-
putato, ricorrendo, al più l’ipotesi dell’articolo 646, aggra-
vata ai sensi dell’articolo 61 n. 9 del codice penale;
- vizio di motivazione non avendo Corte territoriale
valutato adeguatamente la dipendenza dell’imputato dal
gioco d’azzardo e la confessione resa alle autorità compe-
tenti;
- violazione dell’articolo 81 del c.p., atteso il mancato
assorbimento della fattispecie prevista all’articolo 479 del
c.p. nel più grave reato di peculato oggetto della preceden-
te decisione passata in giudicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con il primo motivo il difensore lamenta la viola-
zione dell’articolo 479 del c.p. contestando la sussisten-
za della qualità di pubblico uff‌iciale in capo all’imputato,
ricorrendo, al più, l’ipotesi dell’articolo 646, aggravata ai
sensi dell’articolo 61 numero 9 del codice penale.
2. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha cor-
rettamente richiamato le considerazioni espresse dalla
sentenza della Corte di Cassazione n. 141 del 2014 che si
è pronunziata rigettando il ricorso proposto dallo stesso
Mameli per il reato di peculato, rispetto al quale il reato
di falso, oggetto del presente procedimento, si pone in una
posizione di reato mezzo.
3. È pertanto suff‌iciente richiamare quanto osserva-
to da questa Corte in quella sede rilevando che il tuto-
re dell’incapace esercita una funzione pubblica, la quale
rileva anche se espletata in assenza di una designazione
formale (purché non usurpata). Nel caso di specie le
condotte sono state commesse quando il ricorrente aveva
assunto la veste formale di protutore e, in materia di eser-
cizio di fatto della funzione pubblica, la giurisprudenza ha
affermato l’irrilevanza dell’investitura formale e regolare
di una carica pubblica rappresentativa, o di uno status
connesso al rapporto di impiego con lo Stato od altro ente
pubblico. Rileva piuttosto che, fuori dai casi di usurpazio-
ne, e dunque in una situazione (almeno) di tolleranza da
parte dell’amministrazione, il soggetto preso in conside-

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