Corte di Cassazione Penale sez. III, 14 settembre 2015, n. 36906 (ud. 23 giugno 2015)

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giur
11/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
disposto, essendo immanente ad ogni misura cautelare
l’eventualità di non riuscire ad assicurare, in concreto, gli
effetti del provvedimento def‌initivo.
3.3. Al cospetto di tale ineccepibile interpretazione -
conforme al regime civilistico, adeguata alle esigenze pe-
nalistiche e, in ultima analisi, costituzionalmente orienta-
ta nella misura in cui opera il bilanciamento degli interessi
tra le ragioni dei soci estranei al reato e le f‌inalità di po-
litica criminale sottese alla conf‌isca di valore, rendendo
perciò l’interpretazione stessa immune da qualsiasi rilievo
di costituzionalità - la radicale impostazione del ricorren-
te non può quindi essere condivisa nella sua assolutezza
perchè elude del tutto le ragioni della tutela penalistica
che, sebbene vadano contemperate con la natura giuridica
del bene oggetto del sequestro penale, non possono, sulla
base di una sovrapposizione non ammissibile, essere rite-
nute del tutto recessive rispetto al regolamento civilistico
dell’istituto.
A questo proposito, va ricordato che le quote sociali, an-
che nelle società di persone, costituiscono beni nel senso
dell’art. 810 c.c. in quanto suscettibili di formare oggetto
di diritti e vanno ascritte residualmente alla categoria dei
beni mobili a norma del successivo art. 812 ultimo comma,
atteso che alla quota fanno capo (insieme con i relativi
doveri) tutti i diritti nei quali si compendia lo status di
socio, non riducibili a mere posizioni creditorie (Cass. civ.,
sez. II, n. 934 del 30 gennaio 1997, Rv. 502135).
Va anche ricordato che il principio dell’autonomia pa-
trimoniale ha valenza soltanto in ambito civilistico e non
si estende automaticamente alla sede penale.
Nella logica penalistica, infatti, la sola condizione -
per la quale i beni, e dunque anche quelli formalmente
intestati a persone diverse dall’indagato, possono essere
aggrediti - è quella della disponibilità, di fatto, da parte
dell’imputato, anche attraverso terzi.
L’accertamento di tale ineludibile presupposto, ove
adeguatamente motivato, è frutto di una valutazione di
merito che sfugge al sindacato di legittimità.
Peraltro, nel caso di specie, la ritenuta disponibili-
tà in capo al Cauduro della quota non è contestata ed il
sequestro della quota del socio accomandatario - in base
a quanto emerge dagli atti e dal testo del provvedimento
impugnato - è avvenuto senza che sia stato nominato un
amministratore della quota stessa, con la conseguenza
che l’intuitus persona e su cui si fonda il patto sociale non
è venuto meno per il solo fatto del sequestro.
Né la funzione c.d. “prenotativa” dello Stato su beni su-
scettibili di conf‌isca può ritenersi, come sbrigativamente
assume il ricorrente, estranea all’oggetto della cautela pe-
nale, dovendosi considerare che, in siffatti casi, gli effetti
della conf‌isca retroagiscono certamente al momento del
sequestro, secondo la ratio dell’art. 2906 c.c. che estende
al creditore sequestrante la tutela riservata al creditore pi-
gnorante (Cass. civ., sez. III, n. 3348 del 21 aprile 1990, Rv.
466780 e Cass. civ., sez. I, n. 2718, 10 gennaio 2007, Curate-
la fall. Tecnomarmi Export di A. Rosito sas, non mass.). Ne
consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 14 SETTEMBRE 2015, N. 36906
(UD. 23 GIUGNO 2015)
PRES. FRANCO – EST. PEZZELLA – P.M. ANGELILLIS (DIFF.) – RIC. SALMÈ
Sicurezza pubblica y Stranieri y Atti di discrimina-
zione razziale ed etnica y Presupposti y Identif‌ica-
zione y Fattispecie in tema di presunta manifesta-
zione di odio razziale nei confronti di determinati
soggetti appartenenti a determinate etnie e razze
nel corso di una manifestazione per competizione
elettorale.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 3,
comma 1, lett. a), legge 13 ottobre 1975, n. 654 e suc-
cessive modif‌iche:
- gli "atti di discriminazione per motivi razziali" sono
quelli riferiti alla qualità del soggetto e non ai suoi
comportamenti;
- l’ "odio raziale o etnico" non include ogni sentimento
di generica antipatia, insofferenza o rif‌iuto;
- la valutazione delle specif‌iche condotte deve essere
effettuata dal giudice di merito alla luce del contesto in
cui le stesse si collocano, e in considerazione del con-
creto pericolo di lesione dei principi di pari dignità e
non discriminazione e del contemperamento di questi
con quello di libertà di espressione.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto estranea alla previ-
sione incriminatrice l’attività di diffusione, nel corso di
una competizione elettorale, di un volantino che recava
la scritta "basta usurai - basta stranieri" e manifestava
avversione politica verso una serie di comportamenti il-
leciti attribuiti, con una generalizzazione frutto di evi-
dente forzatura, a soggetti appartenenti a determinate
razze o etnie). (l. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3) (1)
(1) Interessante pronuncia che ripercorre la traccia segnata sul
tema da Cass. pen., sez. V, 5 dicembre 2005, n. 44295, in questa Ri-
vista 2006, 320 e che specif‌ica nel dettaglio i contorni del reato in
commento. Sulla necessità che l’idea discriminatoria debba essere
fondata su una reale pretesa di superiorità razziale o etnica, perché
si possa inquadrare il reato di cui all’art. 3 della L. n. 654/1975, si
veda Cass. pen., sez. III, 28 marzo 2008, n. 13234, in Ius&Lex dvd
n. 2/2015, ed. La Tribuna. Per una puntualizzazione del concetto di
discriminazione si vedano: Cass. pen., sez. V, 25 marzo 2010, n. 11590,
in questa Rivista 2011, 443 e Cass. pen., sez. V, 28 dicembre 2009, n.
49694, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 23 aprile 2013 la Corte di Appello di Trieste,
sull’appello proposto dall’imputato, confermava la senten-
za con cui il Tribunale di Udine il 3 dicembre 2010 aveva
condannato Salmè Stefano alla pena di euro 3000 di multa
per il reato di cui all’art. 3 comma 2 lett. a) della L. n.
654/1975 perchè, con un volantino di promozione eletto-
rale stampato e diffuso in occasione delle elezioni per il
rinnovo del Parlamento Europeo, tenutesi il 6 e 7 giugno
2013, propagandava idee fondate sulla superiorità di una
razza rispetto alle altre e sull’odio razziale, facendo ricor-
so, in particolare, allo slogan “basta usurai - basta stra-

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