Corte di Cassazione Penale sez. V, 9 giugno 2016, n. 24029 (ud. 3 marzo 2016)

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giur
Rivista penale 10/2015
LEGITTIMITÀ
Trefoloni, Racalbuto e Rodomonti e che tali indicazioni in
linea di massima coincidevano con i propositi del designa-
tore Bergamo.
(Omissis)
31. Proseguendo nella disamina dei motivi di ricorso
di portata, per così dire, generale, appare decisamente
più complesso e meritevole di approfondimento rispetto
alle motivazioni, pur signif‌icative, della Corte di Appello,
il tema - oggetto di specif‌ica censura da parte di entrambi
i ricorsi (segnatamente quello a f‌irma dell’Avv. Galasso)
attinente alla conf‌igurabilità in astratto ed in concreto del
delitto-f‌ine di frode sportiva: si è infatti affermato da parte
dei difensori che, non potendosi strutturalmente concepi-
re nei termini enunciati dalla Pubblica Accusa ed anche
sulla base dei dati probatori raccolti, il delitto di frode
sportiva quale (unico) delitto-scopo dell’associazione, la
sua insussistenza sul piano ontologico determinerebbe
inevitabilmente l’inconf‌igurabilità del delitto associativo
e la violazione di legge - sotto il prof‌ilo della sua inosser-
vanza nonchè la manifesta illogicità sul piano motivazio-
nale del ragionamento svolto dalla Corte di Appello per
giustif‌icare la sussistenza dell’associazione a delinquere.
31.1 Si ritiene, quindi, necessario esporre, sia pur a
larghe linee, gli aspetti generali riguardanti la f‌igura de-
littuosa della frode in competizioni sportive (esame peral-
tro condotto con scrupolo dalla Corte territoriale), anche
perchè al centro delle censure mosse avverso la decisione
impugnata: ed, ancora una volta, si tratta di verif‌icare se
da parte della Corte distrettuale sia stata correttamente
interpretata la detta fattispecie e ritenuta coerente rispet-
to al cospicuo materiale probatorio esaminato.
31.2 Anticipando sin d’ora quelle che saranno le con-
clusioni cui è pervenuto questo Supremo Collegio, si os-
serva che la motivazione della Corte territoriale, pur con
le necessarie puntualizzazioni che seguiranno, si presenta
corretta e soprattutto osservante del testo normativo ed in
linea con l’orientamento della giurisprudenza formatosi in
subiecta materia.
31.3 In questo senso appare utile esporre in sintesi il
ragionamento della Corte di Napoli che, sviluppatosi at-
traverso una ricostruzione storica della f‌igura criminosa
in esame sia nel diritto interno che nel diritto di altri
stati europei, ha incentrato la propria analisi sulla for-
mulazione normativa come è attualmente delineata: dalla
distinzione tra le due condotte di alterazione delle gare
sportive in termini di corruzione, e di altri comportamenti
fraudolenti volti al medesimo scopo, sono state tratte con-
seguenze coerenti che hanno indotto la Corte di Napoli a
classif‌icare la fattispecie come delitto di attentato a forma
libera insuscettibile di tentativo. Tale costruzione giuri-
dica ha, quindi, consentito alla Corte di far rientrare le
condotte di alcuni degli associati (per quanto qui rileva,
del Giraudo) non solo nella fattispecie della frode sportiva
loro rispettivamente contestata ma anche nel più grave
reato di associazione per delinquere.
31.4 L’argomento adoperato è in sostanza questo: ver-
sandosi - almeno con riferimento alla seconda parte del
comma 2 dell’art. 1 della L. 401/89 - in tema di delitto di
attentato, a forma libera, che non ammette il tentativo e
che viene costruito come reato di pericolo, la condotta si
intende realizzata con il compimento di atti che devono
risultare idonei ed univocamente diretti all’alterazione
della gara; l’inidoneità di questi atti e la non univocità
osterebbero irrimediabilmente ad attribuire rilevanza
penale alle condotte. Da qui la conseguenza della irrile-
vanza di una effettiva alterazione del risultato della gara
perchè si tratta di un evento estraneo alla fattispecie (nel
senso che esso non è necessario per la integrazione del
reato), la quale si considera consumata per il fatto di aver
posto in essere la condotta di alterazione. D’altra parte la
struttura di reato a forma libera permette l’interpretazio-
ne sopra indicata: va escluso che possano essere astratta-
mente predeterminati i limiti ed i requisiti della condotta
tipica, mentre è necessario verif‌icare, volta per volta, se i
comportamenti presi in considerazione possano costituire
atti fraudolenti volti a raggiungere un risultato diverso da
quello conseguente al corretto e leale svolgimento di un
competizione agonistica.
31.5 Tale interpretazione è stata giudicata coerente con
il testo normativo dell’art. 1 comma 10 della Legge 401/89
(intitolato “frode in competizione sportive”) in forza del
quale “chiunque offre o promette denaro o altra utilità o
vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione
sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Co-
mitato olimpico nazionale italiano (Coni), dall’Unione ita-
liana per l’incremento delle razze equine (Unire) o da altri
enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni
ad essi aderenti, al f‌ine di raggiungere un risultato diverso
da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della
competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al
medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese
ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire
due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena
della multa. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena
della multa”. È stato così osservato che in relazione alla
qualif‌icazione della f‌igura delittuosa in esame come reato
“a forma libera” la cui condotta quindi non è tipizzata in
termini tassativi, una parte della giurisprudenza di que-
sta Corte Suprema ha ritenuto di ricomprendere in tale
fattispecie criminosa anche l’ipotesi di somministrazione
di farmaci vietati, prima che venisse emanata la specif‌ica
normativa sul doping di cui alla L. 376/00 (v. sez. VI 25
gennaio 1996 n. 3011, Omini, Rv. 204787; sez. II 29 mar-
zo 2007 n. 21324, P.G. in proc. Giraudo, Rv. 237035 in cui,
dopo aver evidenziato la differenza strutturale tra il reato
di frode sportiva di cui all’art. 1 della L. 401/89 e quello di
doping di cui all’art. 9 della L. 376/2000 e la conseguente
insussistenza di una continuità normativa tra le due f‌igure
delittuose, è stato precisato che solo per le condotte po-
ste in essere prima dell’entrata in vigore della L. 376/00 è
prevista la punibilità in termini di frode sportiva ai sensi
dell’art. 1 della L. 401/89 in quanto legge più favorevole).
31.6 Il signif‌icato dell’espressione “atti fraudolenti volti
al medesimo scopo” (quello cioè di conseguire un risultato
diverso da quello derivante dal corretto e leale svolgimen-
to della competizione agonistica come enunciato nella

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