Corte di Cassazione Penale sez. VI, 10 giugno 2016, n. 24374 (ud. 19 febbraio 2016)

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Rivista penale 10/2015
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 21 LUGLIO 2015, N. 31623
(UD. 23 MARZO 2015)
PRES. FIALE – EST. GRILLO – P.M. MAZZOTTA (PARZ. DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC.
GIRAUDO ED ALTRI
Sport y Reato di frode sportiva y Condotte frau-
dolente in competizioni sportive ex art. 1 della L.
401/1989 y Individuazione y Fattispecie in tema di
commissione di “atti fraudolenti” da parte del le-
gale rappresentante di una società calcistica che
aveva designato quali direttori di gara, per la for-
mazione delle griglie arbitrali, soggetti compiacen-
ti e ben disposti verso la società medesima.
Sport y Reato di frode sportiva y Art. 1, comma 1,
L. 13 dicembre 1989, n. 401 y "Altri atti fraudolenti"
y Violazione degli artt. 25, comma 2, e 117, comma
1, Cost. y Questione manifestamente infondata di
legittimità costituzionale.
. In tema di frode in competizioni sportive (art. 1 della
legge 13 dicembre 1989 n. 401), premesso che l’illecito,
alla stregua della letterale formulazione della norma
incriminatrice, ha natura di reato di pericolo, per la
cui consumazione, quindi, non è necessario che sia
effettivamente alterato il risultato delle competizioni
interessate, deve ritenersi, con particolare riguardo
all’ipotesi contemplata nella seconda parte del comma
1 della suddetta norma, consistente nel compimento di
“altri atti fraudolenti” volti al conseguimento della me-
desima f‌inalità di quelli indicati nella prima parte (e
cioè il raggiungimento “di un risultato diverso da quello
conseguente al corretto e leale svolgimento della com-
petizione”), che deve intendersi per “atto fraudolento”
ogni atto che tenda ad inf‌luire sui meccanismi stessi
attraverso i quali la gara si organizza e si disciplina,
mediante l’inserimento di fattori che, anche solo po-
tenzialmente, possono incidere sul risultato. (Nella
specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha rite-
nuto che bene potesse rientrare nella nozione di “atti
fraudolenti” e dar luogo, quindi, alla conf‌igurabilità del
reato in questione, la condotta consistita nell’indebito
intervento dell’imputato, quale legale rappresentante
di una società calcistica, nella procedura di formazione
delle c.d. “griglie arbitrali”, allo scopo di far sì che po-
tesse più facilmente darsi luogo, per gli incontri cui
doveva partecipare la detta società, alla designazione,
quali direttori di gara, di soggetti ritenuti ben disposti
nei confronti della medesima). (Mass. Redaz.) (l. 13 di-
cembre 1989, n. 401, art. 1; c.p., art. 416) (1)
. È manifestamente infondata la questione di legittimi-
tà costituzionale sollevata, con riferimento agli artt. 25,
comma 2, e 117, comma 1, Cost., dell’art. 1, comma 1,
della legge 13 dicembre 1989 n. 401, nella parte in cui
attribuisce rilievo penale ai non meglio precisati “atti
fraudolenti” f‌inalizzati all’alterazione dei risultati delle
competizioni, essendo palesemente insussistenti tanto
la prospettata violazione del principio di legalità per
asserita indeterminatezza della suddetta previsione, a
fronte della chiara f‌inalità della norma, che è quella di
garantire comunque la lealtà nello svolgimento delle
competizioni medesime, e non risultando in alcun
modo precisato quali vincoli internazionali od obblighi
derivanti da ordinamenti comunitari potrebbero dirsi
violati dalla norma in discorso. (Mass. Redaz.) (l. 13
dicembre 1989, n. 401, art. 1) (2)
(1) Sostanzialmente nello stesso senso, ai f‌ini dell’individuazione del
reato, si esprime Cass. pen., sez. III, 31 marzo 2010, n. 12562, in que-
sta Rivista 2011, 356. Utili ragguagli sono offerti anche da Cass. pen.,
sez. II, 31 maggio 2007, n. 21324, ivi 2008, 595.
(2) Cass. pen., sez. II, 31 maggio 2007, n. 21324, in questa Rivista
2008, 596, precisa che "Tra gli «altri atti fraudolenti» che integrano,
ai sensi dell’articolo 1, comma primo, L. n. 401 del 1989, il reato di
frode sportiva, non rientrano le mere violazioni delle regole di gioco,
che sono sanzionabili unicamente dall’ordinamento sportivo, poten-
do la condotta assumere rilievo penale soltanto ove contenga un quid
pluris ovvero un artif‌izio o raggiro che modif‌ichi fraudolentemente la
realtà, alterando il corretto e leale risultato della competizione spor-
tiva". Secondo Cass. pen., sez. VI, 26 marzo 1996, n. 3011, in Ius&Lex
dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna, i comportamenti fraudolenti previsti
dall’art. 1 L. n. 401/1989 consistono in attività proiettate all’esterno
delle persone che le hanno deliberate ed in qualche modo sinallag-
matiche posto che collegano alla distorsione della gara, che il sog-
getto esterno persegue, denaro od altra attività perseguita dall’altro
soggetto partecipante alla gara.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con sentenza del 5 dicembre 2012 la Corte di Ap-
pello di Napoli, in parziale riforma della sentenza resa
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
detta città in data 14 dicembre 2009 appellata da Giraudo
Antonio, Lanese Tullio, Pieri Tiziano e Rocchi Gianluca,
nonché dal Procuratore della Repubblica (nei confron-
ti di Giraudo Antonio, Cassarà Stefano, Gabriele Marco,
Baglioni Duccio, Rocchi Gianluca, Foschetti Giuseppe,
Griselli Alessandro, Messina Domenico e Pieri Tiziano) e
dalle parti civili F.I.G.C., Brescia Calcio S.p.a. e fallimento
società Victoria 2000 S.r.l., assolveva ex art. 530 cpv. c.p.p.
i predetti Lanese Tullio, Pieri Tiziano e Rocchi Gianluca
dal reato loro rispettivamente ascritto al capo A), nonché
i predetti Pieri Tiziano e Dondarini Paolo dalle ulteriori
imputazioni di frode in competizione sportiva loro rispet-
tivamente ascritti ai capi D), I) e A8) (Pieri) e A3), F) E
A5) (Dondarini) ed, inf‌ine Giraudo Antonio dai reati di
frode in competizione sportiva allo stesso ascritti ai capi
B) ed F) per non avere commesso il fatto, rideterminando
la pena nei riguardi del Giraudo in ordine alle residue im-
putazioni di cui ai capi A) e Q) in anno uno e mesi otto di
reclusione con sospensione condizionale della pena. Con-
fermava nel resto - anche con riferimento alle statuizioni
civili - la sentenza impugnata.
1.2 Avverso la detta sentenza propongono ricorso l’im-
putato Giraudo Antonio ed il Procuratore Generale della
Repubblica (quest’ultimo, limitatamente alla ritenuta
esclusione della ipotesi delittuosa di cui al comma 2°
dell’art. 416 c.p. originariamente contestata al Giraudo,
nonché in ordine alla pronuncia assolutoria nei suoi ri-

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