Corte di Cassazione Penale sez. IV, 14 giugno 2016, n. 24697 (ud. 20 aprile 2016)

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giur
Rivista penale 10/2015
LEGITTIMITÀ
essi verrebbero usati come argomenti a sostegno della
impugnazione contro i punti o i capi obbligatoriamente
indicati, mentre nell’art. 585 c.p.p., comma 4, avrebbero
il senso di doglianze mosse genericamente avverso il prov-
vedimento e, quindi, contro punti o capi diversi da quelli
originariamente indicati;
i) ancora, procedendo nel senso suddetto, verrebbe
completamente sovvertito lo schema f‌issato dall’art. 581
c.p.p., in cui la indicazione dei punti o capi rappresenta
elemento avente la specif‌ica funzione di delimitare il de-
volutum, con evidente vanif‌icazione della norma e degli
scopi perseguiti dal legislatore del 1988;
I) il sistema delle impugnazioni che ne nascerebbe, ol-
tre ad essere disarmonico, sarebbe anche incomprensibile
ed ingiustif‌icato in quanto sostanzialmente volto a deter-
minare una elusione al regime dei termini, f‌inendo con il
facilitare anche condotte processuali poco lineari, di tipo
opportunistico ed espressione di tattiche difensive dirette
a limitare l’intervento del contraddittore.
2.4 Le decisioni successive, collocate nel solco dell’in-
segnamento delle Sezioni Unite, hanno sottolineato che la
norma dell’art. 167 disp. att. c.p.p., che nel caso di pre-
sentazione di motivi nuovi prescrive di specif‌icare i capi e
i punti della decisione investiti dalla impugnazione prin-
cipale, ai quali si riferiscono i motivi nuovi, non avrebbe
alcun senso, se non quello di richiedere una connessione
funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (sez. I, n.
33662 del 9 maggio 2005, Ballachino, Rv. 232406); che pa-
rimenti non avrebbe senso far dipendere l’ammissibilità
dei motivi nuovi dall’ammissibilità di quelli originari (ul-
timo periodo del comma 4 art. 585 c.p.p.); che ancora la
possibilità di presentare motivi nuovi relativamente a capi
e punti del provvedimento non investiti dalla impugna-
zione principale, vanif‌icherebbe la disciplina sui termini
perentori stabiliti dalla legge per proporre impugnazione
(sez. III, n. 18293 del 20 novembre 2013 - dep. 5 maggio
2014, G., Rv. 259740); che le indicazioni provenienti dal-
le Sezioni Unite sono in linea con il principio del giusto
processo, successivamente formalizzato nell’art. 111 Cost.,
che informa l’intero sistema processuale italiano (sez. III,
n. 18293 del 20 novembre 2013 - dep. 5 maggio 2014, G.,
Rv. 259740). In caso di appello, poi, sconvolgerebbe la di-
sciplina dell’appello incidentale di cui all’art. 595 c.p.p.,
che è possibile contro i motivi principali, ma non contro
quelli nuovi, con la conseguenza di allargare il thema deci-
dendum devoluto al giudice di appello senza la possibilità
dell’altra parte di esercitare la funzione antagonista pro-
pria della impugnazione incidentale (sez. un., sentenza n.
10251 del 17 ottobre 2006 - dep. 9 marzo 2007, Michaeler,
Rv. 235699).
2.5 Proprio la decisione delle Sezioni Unite richiamata
da ultimo ha esaminato e precisato le nozioni di “capo”
e “punto” della decisione: il “capo” corrisponde alla deci-
sione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti al
singolo imputato; il “punto della decisione” ha una portata
più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscet-
tibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere
una decisione completa su un capo, tenendo presente,
però, che non costituiscono punti del provvedimento im-
pugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna
statuizione: se ciascun capo è concretato da ogni singolo
reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai
quali fa espresso riferimento l’art. 597, comma 1, c.p.p.,
coincidono con le parti della sentenza relative alle statui-
zioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato.
Esemplif‌icativamente, i punti che costituiscono i pre-
supposti della pronuncia f‌inale su ogni reato sono indi-
viduati nell’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso
all’imputato, la qualif‌icazione giuridica, l’inesistenza di
cause di giustif‌icazione, la colpevolezza, e - nel caso di
condanna - l’accertamento delle circostanze aggravanti ed
attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione
della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre
eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di uff‌i-
cio.
2.6 Più recentemente, a riassumere tutta l’elaborazio-
ne sulla materia, si è affermato che la facoltà conferita
al ricorrente dall’art. 585, comma 4, c.p.p. deve trovare
necessario riferimento nei motivi principali e rappresen-
tare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata
esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente
non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai
capi e punti già dedotti. Quindi, motivi nuovi ammissibili
sono quelli coi quali, a fondamento del petitum già pro-
posto nei motivi principali d’impugnazione, si alleghino
ragioni giuridiche diverse da quelle originarie (sez. I, n.
46950 del 2 novembre 2004, Sisic, Rv. 230281 sez. II, n.
1417 del 11 ottobre 2012 dep. 11 gennaio 2013, Platamone,
Rv. 254301).
2.7 Per concludere sul punto, allora, e tornando al ri-
corso in esame, la declaratoria di inammissibilità delle
doglianze formulate con l’atto di motivi nuovi in relazione
ai motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto (limitata-
mente al dolo di bancarotta in relazione all’evento del dis-
sesto), sesto e settimo è da ritenersi rispettoso dei princi-
pi enunciati da questa Corte in materia, perchè afferenti
punti della decisione non investiti dall’appello principale.
Ne consegue l’infondatezza dei motivi di ricorso secondo,
quarto, quinto e sesto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 30 LUGLIO 2015, N. 33774
(UD. 16 GIUGNO 2015)
PRES. LOMBARDI – EST. MICCOLI – P.M. ANIELLO (DIFF.) – RIC. CRESPI ED ALTRI
Società y Reati societari y False comunicazioni so-
ciali y Nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622
c.c. y Conseguenze in tema di falso in bilancio e di
bancarotta fraudolenta.
. La nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c., in-
trodotta dagli artt. 10 e 11 della legge 21 maggio 2015
n. 69, nella parte in cui, nel prevedere ancora come re-
ato l’esposizione di “fatti materiali non rispondenti al
vero”, non contengono più l’inciso “ancorchè oggetto di

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